TRIBUTI – GIURISPRUDENZA

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, Ordinanza n. 28457 depositata il 5 novembre 2024 – In tema di accertamento a mezzo studi di settore, la riduzione di un anno dei termini di decadenza di cui all’art. 43, primo comma, del D.P.R. n. 600 del 1973, prevista dall’art. 10, comma 9, del D.L. n. 201 del 2011, presuppone la fedele esposizione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore, sicché detta riduzione non è applicabile nel caso in cui, anche successivamente allo spirare del termine ridotto, si accerti la non veridicità dei dati forniti dal contribuente

In tema di accertamento a mezzo studi di settore, la riduzione di un anno dei termini di decadenza di cui all'art. 43, primo comma, del D.P.R. n. 600 del 1973, prevista dall'art. 10, comma 9, del D.L. n. 201 del 2011, presuppone la fedele esposizione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore, sicché detta riduzione non è applicabile nel caso in cui, anche successivamente allo spirare del termine ridotto, si accerti la non veridicità dei dati forniti dal contribuente

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, Ordinanza n. 28343 depositata il 4 novembre 2024 – Legittima la rettifica a seguito di un controllo meramente formale fondato sull’esclusione ictu oculi del canone dedotto dal novero degli oneri deducibili dal reddito ai sensi dell’art. 10 TUIR, ed appunto l’art. 36 ter D.P.R. n. 600/1973 consente, al comma 2, lett. c) di escludere in sede di controllo formale le deduzioni dal reddito non spettanti, dovendosi procedere in via ordinaria (quindi previo apposito avviso di accertamento) solo allorché occorra una complessa attività di verifica o di interpretazione

Legittima la rettifica a seguito di un controllo meramente formale fondato sull'esclusione ictu oculi del canone dedotto dal novero degli oneri deducibili dal reddito ai sensi dell'art. 10 TUIR, ed appunto l'art. 36 ter D.P.R. n. 600/1973 consente, al comma 2, lett. c) di escludere in sede di controllo formale le deduzioni dal reddito non spettanti, dovendosi procedere in via ordinaria (quindi previo apposito avviso di accertamento) solo allorché occorra una complessa attività di verifica o di interpretazione

Corte di Cassazione, sezione tributaria, ordinanza n. 29217 depositata il 12 novembre 2024 – L’art. 90, comma 8, della legge finanziaria 2003 a fronte delle erogazioni dello sponsor, lo sponsee si impegna ad una serie di attività promozionali suscettibili di valutazione economica. Si è, al riguardo, spiegato che la citata disposizione ha introdotto, a favore del solo «soggetto erogante» il corrispettivo e non, invece, a favore dell’associazione sportiva che riceve l’erogazione di denaro, una presunzione legale assoluta di inerenza e congruità circa la natura pubblicitaria di tali spese, purché i corrispettivi erogati siano destinati alla promozione dell’immagine o dei prodotti del soggetto erogante e sia riscontrata, a fronte dell’erogazione, una specifica attività del beneficiario della medesima

L'art. 90, comma 8, della legge finanziaria 2003 a fronte delle erogazioni dello sponsor, lo sponsee si impegna ad una serie di attività promozionali suscettibili di valutazione economica. Si è, al riguardo, spiegato che la citata disposizione ha introdotto, a favore del solo «soggetto erogante» il corrispettivo e non, invece, a favore dell'associazione sportiva che riceve l'erogazione di denaro, una presunzione legale assoluta di inerenza e congruità circa la natura pubblicitaria di tali spese, purché i corrispettivi erogati siano destinati alla promozione dell'immagine o dei prodotti del soggetto erogante e sia riscontrata, a fronte dell'erogazione, una specifica attività del beneficiario della medesima

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, Ordinanza n. 28338 depositata il 4 novembre 2024 – prescrizione dei crediti tributarie

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, Ordinanza n. 28338 depositata il 4 novembre 2024 Tributi - Avviso di iscrizione ipotecaria - Cartelle di pagamento per IRPEF, diritti di iscrizione alla C.C.I.A.A., tasse automobilistiche, TARSU e TIA, sanzioni amministrative - Mancata costituzione parti resistenti - Mancato deposito atti prodromici - Accoglimento In fatto Rilevato che : 1. [...]

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, Ordinanza n. 28243 depositata il 4 novembre 2024 – In tema di impugnazione dell’estratto di ruolo, l’art. 12, comma 4-bis, del D.P.R. n. 602 del 1973 (introdotto dall’art. 3-bis del D.L. n. 146 del 2021, come convertito dalla L. n. 215 del 2021), selezionando specifici casi in cui l’invalida notificazione della cartella ingenera di per sé il bisogno di tutela giurisdizionale, ha plasmato l’interesse ad agire, condizione dell’azione avente natura “dinamica” che, come tale, può assumere una diversa configurazione, anche per norma sopravvenuta, fino al momento della decisione; la citata disposizione, dunque, incide sulla pronuncia della sentenza e si applica anche nei processi pendenti, nei quali lo specifico interesse ad agire deve essere dimostrato, nelle fasi di merito, attraverso il tempestivo ricorso alla rimessione nei termini (istituto applicabile anche al processo tributario), nel grado di legittimità, mediante deposito di documentazione ex art. 372 cod. proc. civ. o fino all’udienza di discussione (prima dell’inizio della relazione) o fino all’adunanza camerale oppure, qualora occorrano accertamenti di fatto, nel giudizio di rinvio

In tema di impugnazione dell'estratto di ruolo, l'art. 12, comma 4-bis, del D.P.R. n. 602 del 1973 (introdotto dall'art. 3-bis del D.L. n. 146 del 2021, come convertito dalla L. n. 215 del 2021), selezionando specifici casi in cui l'invalida notificazione della cartella ingenera di per sé il bisogno di tutela giurisdizionale, ha plasmato l'interesse ad agire, condizione dell'azione avente natura "dinamica" che, come tale, può assumere una diversa configurazione, anche per norma sopravvenuta, fino al momento della decisione; la citata disposizione, dunque, incide sulla pronuncia della sentenza e si applica anche nei processi pendenti, nei quali lo specifico interesse ad agire deve essere dimostrato, nelle fasi di merito, attraverso il tempestivo ricorso alla rimessione nei termini (istituto applicabile anche al processo tributario), nel grado di legittimità, mediante deposito di documentazione ex art. 372 cod. proc. civ. o fino all'udienza di discussione (prima dell'inizio della relazione) o fino all'adunanza camerale oppure, qualora occorrano accertamenti di fatto, nel giudizio di rinvio

Corte di Cassazione, sezione tributaria, ordinanza n. 27745 depositata il 25 ottobre 2024 – In tema di diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali, l’Amministrazione finanziaria è gravata di un obbligo generale di contraddittorio endoprocedimentale, la cui violazione comporta l’invalidità dell’atto, purché il contribuente abbia assolto all’onere di enunciare in concreto le ragioni che avrebbe potuto far valere e non abbia proposto un’opposizione meramente pretestuosa

In tema di diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali, l'Amministrazione finanziaria è gravata di un obbligo generale di contraddittorio endoprocedimentale, la cui violazione comporta l'invalidità dell'atto, purché il contribuente abbia assolto all'onere di enunciare in concreto le ragioni che avrebbe potuto far valere e non abbia proposto un'opposizione meramente pretestuosa

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, Ordinanza n. 28344 depositata il 4 novembre 2024 – Nel trasferimento di un’azienda commerciale risponde dei debiti (inerenti all’esercizio dell’azienda) anche l’acquirente dell’azienda, se essi risultano dai libri contabili obbligatori”, è finalizzato a regolare la responsabilità solidale per i debiti fiscali conseguenti alla normale attività dichiarativa e prevede un accollo cumulativo ex lege dei debiti aziendali anteriori all’alienazione

Nel trasferimento di un'azienda commerciale risponde dei debiti (inerenti all'esercizio dell'azienda) anche l'acquirente dell'azienda, se essi risultano dai libri contabili obbligatori", è finalizzato a regolare la responsabilità solidale per i debiti fiscali conseguenti alla normale attività dichiarativa e prevede un accollo cumulativo ex lege dei debiti aziendali anteriori all'alienazione

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, Ordinanza n. 28271 depositata il 4 novembre 2024 – La comunicazione di preavviso di iscrizione ipotecaria prevista, a pena di nullità, dal D.P.R. n. 602 del 1973, art. 77, comma 2 – bis, non ha finalità endoprocedimentale partecipativo – istruttoria volta alla migliore definizione dell’interesse pubblico, ma è diretta a consentire al debitore di presentare osservazioni per evitare l’adozione del provvedimento finale (l’iscrizione), nonché finalità extraprocedimentale compulsoria di spingerlo all’adempimento

La comunicazione di preavviso di iscrizione ipotecaria prevista, a pena di nullità, dal D.P.R. n. 602 del 1973, art. 77, comma 2 - bis, non ha finalità endoprocedimentale partecipativo - istruttoria volta alla migliore definizione dell'interesse pubblico, ma è diretta a consentire al debitore di presentare osservazioni per evitare l'adozione del provvedimento finale (l'iscrizione), nonché finalità extraprocedimentale compulsoria di spingerlo all'adempimento

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