TRIBUTI – GIURISPRUDENZA

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, Ordinanza n. 31120 depositata il 4 dicembre 2024 – omesso esame di un fatto decisivo ai fini del giudizio e che è stato oggetto di discussione tra le parti

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, Ordinanza n. 31120 depositata il 4 dicembre 2024 Tributi - Avviso bonario e comunicazione di irregolarità - Integrazione IRPEF su somma corrisposta a causa di verbale di conciliazione - Versamento integrale TFR - Accoglimento Rilevato che 1. L'Agenzia delle Entrate - Direzione provinciale di Frosinone notificava a Ma.Ma. avviso bonario [...]

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, Sentenza n. 31286 depositata il 6 dicembre 2024 – Nei casi di diversi accertamenti distintamente impugnati da una società attiva e dai soci di questa vige l’impossibilità di estendere al socio il giudicato sfavorevole, se formatosi nei confronti della società senza partecipazione del socio al giudizio

Nei casi di diversi accertamenti distintamente impugnati da una società attiva e dai soci di questa vige l'impossibilità di estendere al socio il giudicato sfavorevole, se formatosi nei confronti della società senza partecipazione del socio al giudizio

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, Ordinanza n. 31298 depositata il 6 dicembre 2024 – Per corrispettivo simbolico, ai fini dell’esenzione IMU prevista dall’art. 7, lett. i, D.Lgs. n. 504 del 1992, per l’attività didattica, deve intendersi quello caratterizzato da un irrisorio, marginale, del tutto residuale ammontare, in termini tali da non potersi porre in relazione con il servizio reso, così presentandosi come corrispettivo di natura meramente formale, tale da rendere la prestazione più prossima ad una erogazione gratuita, che a quella sotto-remunerata rispetto agli standard medi

Per corrispettivo simbolico, ai fini dell'esenzione IMU prevista dall'art. 7, lett. i, D.Lgs. n. 504 del 1992, per l'attività didattica, deve intendersi quello caratterizzato da un irrisorio, marginale, del tutto residuale ammontare, in termini tali da non potersi porre in relazione con il servizio reso, così presentandosi come corrispettivo di natura meramente formale, tale da rendere la prestazione più prossima ad una erogazione gratuita, che a quella sotto-remunerata rispetto agli standard medi

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, Ordinanza n. 31108 depositata il 4 dicembre 2024 – Il ricorso proposto anche da uno solo dei soggetti interessati impone l’integrazione del contraddittorio, ai sensi dell’art. 14, comma 2, del D.Lgs. n. 546 del 1992, e il giudizio celebrato senza la partecipazione di tutti i litisconsorti necessari è affetto da nullità assoluta, rilevabile in ogni stato e grado del procedimento, pure d’ufficio

Il ricorso proposto anche da uno solo dei soggetti interessati impone l'integrazione del contraddittorio, ai sensi dell'art. 14, comma 2, del D.Lgs. n. 546 del 1992, e il giudizio celebrato senza la partecipazione di tutti i litisconsorti necessari è affetto da nullità assoluta, rilevabile in ogni stato e grado del procedimento, pure d'ufficio

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, Ordinanza n. 30899 depositata il 3 dicembre 2024 – L’Amministrazione finanziaria deve ricostruire il reddito del contribuente, tenendo conto anche delle componenti negative emerse dagli accertamenti compiuti ovvero, in difetto, determinate induttivamente, al fine di evitare che, in contrasto con il principio della capacità contributiva di cui all’art. 53 Cost., venga sottoposto a tassazione il profitto lordo, anziché quello netto

L'Amministrazione finanziaria deve ricostruire il reddito del contribuente, tenendo conto anche delle componenti negative emerse dagli accertamenti compiuti ovvero, in difetto, determinate induttivamente, al fine di evitare che, in contrasto con il principio della capacità contributiva di cui all'art. 53 Cost., venga sottoposto a tassazione il profitto lordo, anziché quello netto

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, Ordinanza n. 30895 depositata il 3 dicembre 2024 – L’applicazione del regime speciale c.d. “del margine”, nel contemplare una base imponibile ridotta in deroga al sistema generale di cui alla direttiva del Consiglio CEE n. 112 del 2006, presuppone un dante causa assolvente l’IVA a monte, che non ha la possibilità di detrarla

L'applicazione del regime speciale c.d. "del margine", nel contemplare una base imponibile ridotta in deroga al sistema generale di cui alla direttiva del Consiglio CEE n. 112 del 2006, presuppone un dante causa assolvente l'IVA a monte, che non ha la possibilità di detrarla

Corte di Cassazione, sezione tributaria, ordinanza n. 30598 depositata il 27 novembre 2024 – In caso di società di capitali a ristretta base è legittima la presunzione di distribuzione ai soci degli eventuali utili occulti accertati in capo all’ente collettivo, rimanendo salva la facoltà del contribuente di offrire la prova del fatto che i maggiori ricavi non sono stati fatti oggetto di distribuzione, bensì accantonati dalla società o da questa reinvestiti

In caso di società di capitali a ristretta base è legittima la presunzione di distribuzione ai soci degli eventuali utili occulti accertati in capo all’ente collettivo, rimanendo salva la facoltà del contribuente di offrire la prova del fatto che i maggiori ricavi non sono stati fatti oggetto di distribuzione, bensì accantonati dalla società o da questa reinvestiti

Torna in cima