TRIBUTI – GIURISPRUDENZA

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, Sentenza n. 27348 depositata il 22 ottobre 2024 – Alla tassazione separata sulla liquidazione dell’indennità di fine rapporto erogata dal Fondo di previdenza per il personale, che non è alimentato da un contributo previdenziale posto direttamente a carico dei lavoratori dipendenti, non si applica la detrazione di cui all’ ultimo periodo dell’art. 19, comma 2-bis, T.U.I.R.

Alla tassazione separata sulla liquidazione dell'indennità di fine rapporto erogata dal Fondo di previdenza per il personale, che non è alimentato da un contributo previdenziale posto direttamente a carico dei lavoratori dipendenti, non si applica la detrazione di cui all' ultimo periodo dell'art. 19, comma 2-bis, T.U.I.R.

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, Ordinanza n. 27351 depositata il 22 ottobre 2024 – L’utilizzo di un indirizzo di posta elettronica istituzionale, benché non risultante dai pubblici elenchi, non è nulla, ove la stessa abbia consentito, comunque, al destinatario di svolgere compiutamente le proprie difese, senza alcuna incertezza in ordine alla provenienza e all’oggetto, ritenendosi che una maggiore rigidità formale in tema di notifiche digitali è richiesta per l’individuazione dell’indirizzo del destinatario, cioè del soggetto passivo a cui è associato un onere di tenuta diligente del proprio casellario, ma non anche del mittente

L'utilizzo di un indirizzo di posta elettronica istituzionale, benché non risultante dai pubblici elenchi, non è nulla, ove la stessa abbia consentito, comunque, al destinatario di svolgere compiutamente le proprie difese, senza alcuna incertezza in ordine alla provenienza e all'oggetto, ritenendosi che una maggiore rigidità formale in tema di notifiche digitali è richiesta per l'individuazione dell'indirizzo del destinatario, cioè del soggetto passivo a cui è associato un onere di tenuta diligente del proprio casellario, ma non anche del mittente

Corte di Cassazione, sezione tributaria, ordinanza n. 24613 depositata il 19 settembre 2024 – La sanatoria prevista dall’art. 156, terzo comma, cod. proc. civ. implica la intervenuta impugnazione degli atti impositivi a dispetto della nullità della notificazione, sanatoria che, in ipotesi, non si è in alcun modo verificata, non essendo stati detti avvisi impugnati

La sanatoria prevista dall’art. 156, terzo comma, cod. proc. civ. implica la intervenuta impugnazione degli atti impositivi a dispetto della nullità della notificazione, sanatoria che, in ipotesi, non si è in alcun modo verificata, non essendo stati detti avvisi impugnati

Corte di Cassazione, sezione unite, sentenza n. 19854 depositata il 5 ottobre 2004 – La notificazione di avviso di liquidazione d’imposta notificata ad uno solo dei coeredi non comporta rinuncia al potere impositivo nei confronti degli altri se ciascuno dei predetti abbia tempestivamente proposto ricorso. A tal fine opera l’art. 156 c.p.c., nella parte in cui dispone che non può essere pronunciata nullità se l’atto ha raggiunto il suo scopo. Tale sanatoria non vale per il caso in cui l’amministrazione abbia consumato il proprio potere per decadenza dei termini, purché detto vizio sia denunciato in giudizio

La notificazione di avviso di liquidazione d'imposta notificata ad uno solo dei coeredi non comporta rinuncia al potere impositivo nei confronti degli altri se ciascuno dei predetti abbia tempestivamente proposto ricorso. A tal fine opera l'art. 156 c.p.c., nella parte in cui dispone che non può essere pronunciata nullità se l'atto ha raggiunto il suo scopo. Tale sanatoria non vale per il caso in cui l'amministrazione abbia consumato il proprio potere per decadenza dei termini, purché detto vizio sia denunciato in giudizio

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, ordinanza n. 27950 depositata il 29 ottobre 2024 – Preventiva comunicazione di irregolarità – Credito d’imposta già compensato

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, ordinanza n. 27950 depositata il 29 ottobre 2024 Tributi - Cartella di pagamento - Preventiva comunicazione di irregolarità - Credito d'imposta già compensato - Indebita compensazione in luogo di disconoscimento dell'agevolazione - Accoglimento Rilevato che 1. La Commissione tributaria regionale della Calabria, Sezione Staccata di Reggio Calabria, rigettava l'appello proposto [...]

Corte di Cassazione, sezione tributaria, ordinanza n. 25196 depositata il 19 settembre 2024 – La sospensione giudiziale dell’esecuzione dell’avviso di accertamento disposta ai sensi dell’art. 47 d.lgs. n. 546/1992 inibisce, dopo la pronuncia, l’ulteriore attività esecutiva precludendo all’Amministrazione finanziaria il compimento di ogni ulteriore atto diretto a far proseguire l’esecuzione

La sospensione giudiziale dell’esecuzione dell’avviso di accertamento disposta ai sensi dell'art. 47 d.lgs. n. 546/1992 inibisce, dopo la pronuncia, l’ulteriore attività esecutiva precludendo all’Amministrazione finanziaria il compimento di ogni ulteriore atto diretto a far proseguire l'esecuzione

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, ordinanza n. 27948 depositata il 29 ottobre 2024 – In tema di notifica di un atto impositivo ovvero processuale tramite servizio postale, qualora l’atto notificando non venga consegnato al destinatario per rifiuto a riceverlo ovvero per sua temporanea assenza ovvero per assenza o inidoneità di altre persone a riceverlo, la prova del perfezionamento del procedimento notificatorio può essere data dal notificante esclusivamente attraverso la produzione in giudizio dell’avviso di ricevimento della raccomandata contenente la comunicazione di avvenuto deposito (cd. C.A.D.), non essendo a tal fine sufficiente la prova dell’avvenuta spedizione della suddetta raccomandata informativa

In tema di notifica di un atto impositivo ovvero processuale tramite servizio postale, qualora l'atto notificando non venga consegnato al destinatario per rifiuto a riceverlo ovvero per sua temporanea assenza ovvero per assenza o inidoneità di altre persone a riceverlo, la prova del perfezionamento del procedimento notificatorio può essere data dal notificante esclusivamente attraverso la produzione in giudizio dell'avviso di ricevimento della raccomandata contenente la comunicazione di avvenuto deposito (cd. C.A.D.), non essendo a tal fine sufficiente la prova dell'avvenuta spedizione della suddetta raccomandata informativa

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