TRIBUTI – GIURISPRUDENZA

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, Ordinanza n. 25935 depositata il 2 ottobre 2024 – Il potere del giudice tributario di disapplicare tutti gli atti amministrativi illegittimi costituenti presupposto per l’imposizione, e non soltanto quelli a contenuto normativo o generale, come disposto dall’art. 7, comma 2, del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, costituisce, quindi, espressione di un principio generale dell’ordinamento, contenuto nell’art. 5 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato E, anche prima dell’espresso riconoscimento, operato dall’art. 12, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, con l’introduzione del nuovo testo dell’art. 2 del D.Lgs. n. 546 del 1992, di un generale potere di decidere incidenter tantum su questioni attribuite alla competenza di altre giurisdizioni

Il potere del giudice tributario di disapplicare tutti gli atti amministrativi illegittimi costituenti presupposto per l'imposizione, e non soltanto quelli a contenuto normativo o generale, come disposto dall'art. 7, comma 2, del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, costituisce, quindi, espressione di un principio generale dell'ordinamento, contenuto nell'art. 5 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato E, anche prima dell'espresso riconoscimento, operato dall'art. 12, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, con l'introduzione del nuovo testo dell'art. 2 del D.Lgs. n. 546 del 1992, di un generale potere di decidere incidenter tantum su questioni attribuite alla competenza di altre giurisdizioni

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, Ordinanza n. 26089 depositata il 4 ottobre 2024 – In tema di IMU, ai fini della determinazione del valore imponibile è indispensabile che la misura del valore venale in comune commercio sia ricavata in base ai parametri vincolanti previsti dall’art. 5, comma 5, del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 504, che, per le aree fabbricabili, devono avere riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all’indice di edificabilità, alla destinazione d’uso consentita, agli oneri per gli eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato della vendita di aree aventi analoghe caratteristiche; pertanto, poiché tali criteri normativamente determinati devono considerarsi tassativi, il giudice di merito, investito della questione del valore attribuito ad un’area fabbricabile, non può esimersi dal verificarne la corrispondenza, tenuto conto dell’anno di imposizione, ai predetti parametri, con una valutazione incensurabile in sede di legittimità, qualora congruamente motivata

In tema di IMU, ai fini della determinazione del valore imponibile è indispensabile che la misura del valore venale in comune commercio sia ricavata in base ai parametri vincolanti previsti dall'art. 5, comma 5, del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 504, che, per le aree fabbricabili, devono avere riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per gli eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato della vendita di aree aventi analoghe caratteristiche; pertanto, poiché tali criteri normativamente determinati devono considerarsi tassativi, il giudice di merito, investito della questione del valore attribuito ad un'area fabbricabile, non può esimersi dal verificarne la corrispondenza, tenuto conto dell'anno di imposizione, ai predetti parametri, con una valutazione incensurabile in sede di legittimità, qualora congruamente motivata

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, Ordinanza n. 26067 depositata il 4 ottobre 2024 – Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall’iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all’art. 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40

Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'art. 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, Ordinanza n. 25930 depositata il 2 ottobre 2024 – I soci di società di capitali estinte sono destinati a succedere nei rapporti debitori già facenti capo alla società cancellata ma non definiti all’esito della liquidazione, salvo il loro diritto di opporre al creditore il limite di responsabilità in base al quale essi rispondono “intra vires” dei debiti loro trasmessi. In altri termini, i soci subentrano nei rapporti dell’ente per fatto stesso della sua avvenuta estinzione, ferma e impregiudicata la prerogativa del socio di provare di non aver acquisito beni o utilità in esito alla liquidazione dell’ente

I soci di società di capitali estinte sono destinati a succedere nei rapporti debitori già facenti capo alla società cancellata ma non definiti all'esito della liquidazione, salvo il loro diritto di opporre al creditore il limite di responsabilità in base al quale essi rispondono "intra vires" dei debiti loro trasmessi. In altri termini, i soci subentrano nei rapporti dell'ente per fatto stesso della sua avvenuta estinzione, ferma e impregiudicata la prerogativa del socio di provare di non aver acquisito beni o utilità in esito alla liquidazione dell'ente

Corte di Cassazione, sezione tributaria, ordinanza n. 26511 depositata l’ 11 ottobre 2024 – Le sanzioni amministrative relative al rapporto tributario, proprio di società o enti con personalità giuridica, ex art. 7 del dl. n. 269 del 2003, sono esclusivamente a carico della persona giuridica anche quando essa sia gestita da un amministratore di fatto, tale principio non opera nell’ipotesi di società “cartiera”

Le sanzioni amministrative relative al rapporto tributario, proprio di società o enti con personalità giuridica, ex art. 7 del dl. n. 269 del 2003, sono esclusivamente a carico della persona giuridica anche quando essa sia gestita da un amministratore di fatto, tale principio non opera nell'ipotesi di società "cartiera"

CORTE di CASSAZIONE. sezione tributaria, Ordinanza n. 25808 depositata il 27 novembre 2024 – Rinviata la causa a nuovo ruolo per la particolare rilevanza della questione, afferente al sequestro preventivo disposto ai sensi degli artt. 321 c.p.p. di una parte o della totalità delle partecipazioni di una società di capitali nell’ambito del quale è stato nominato un custode giudiziario ed amministratore unico, della legittimazione diretta del socio ed ex legale rappresentante ad impugnare davanti al giudice tributario

CORTE di CASSAZIONE. sezione tributaria, Ordinanza n. 25808 depositata il 27 novembre 2024 Tributi - Avviso di accertamento - Maggiore IVA - "Frode carosello" - PVC - Rinviata la causa a nuovo ruolo Rilevato che Con sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio, previo accertamento della legittimazione di De.Fe., veniva accolto nel merito l'appello dell'Agenzia [...]

Corte di Cassazione, sezione tributaria, ordinanza n. 21241 depositata il 30 luglio 2024 – La questione relativa all’esistenza della motivazione dell’atto impositivo, quale “requisito formale di validità” dell’avviso di accertamento (art. 7, l. n. 212 del 2000), va, difatti, nettamente distinta da quella attinente, invece, alla indicazione ed alla effettiva sussistenza di elementi dimostrativi dei fatti costitutivi della pretesa tributaria, che rimane disciplinata dalle regole processuali proprie della istruzione probatoria, le quali trovano applicazione nello svolgimento dell’eventuale giudizio introdotto dal contribuente per ottenerne l’annullamento

La questione relativa all'esistenza della motivazione dell'atto impositivo, quale "requisito formale di validità" dell'avviso di accertamento (art. 7, l. n. 212 del 2000), va, difatti, nettamente distinta da quella attinente, invece, alla indicazione ed alla effettiva sussistenza di elementi dimostrativi dei fatti costitutivi della pretesa tributaria, che rimane disciplinata dalle regole processuali proprie della istruzione probatoria, le quali trovano applicazione nello svolgimento dell'eventuale giudizio introdotto dal contribuente per ottenerne l'annullamento

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