Corte di Cassazione, sezione unite, sentenza n. 19854 depositata il 5 ottobre 2004 – La notificazione di avviso di liquidazione d’imposta notificata ad uno solo dei coeredi non comporta rinuncia al potere impositivo nei confronti degli altri se ciascuno dei predetti abbia tempestivamente proposto ricorso. A tal fine opera l’art. 156 c.p.c., nella parte in cui dispone che non può essere pronunciata nullità se l’atto ha raggiunto il suo scopo. Tale sanatoria non vale per il caso in cui l’amministrazione abbia consumato il proprio potere per decadenza dei termini, purché detto vizio sia denunciato in giudizio
La notificazione di avviso di liquidazione d'imposta notificata ad uno solo dei coeredi non comporta rinuncia al potere impositivo nei confronti degli altri se ciascuno dei predetti abbia tempestivamente proposto ricorso. A tal fine opera l'art. 156 c.p.c., nella parte in cui dispone che non può essere pronunciata nullità se l'atto ha raggiunto il suo scopo. Tale sanatoria non vale per il caso in cui l'amministrazione abbia consumato il proprio potere per decadenza dei termini, purché detto vizio sia denunciato in giudizio