TRIBUTI – GIURISPRUDENZA

Corte di Cassazione, sezione tributaria, sentenza n. 24896 depositata il 17 settembre 2024 – Il presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, suscettibili di produrre rifiuti urbani. Sono escluse dalla TARI le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all’articolo 1117 del cod. civ., che non siano detenute o occupate in via esclusiva. Per cui è onere del contribuente provare, a fronte della pretesa impositiva dell’Amministrazione, che tali aree producono, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali e solo all’esito di tale onere e in assenza di loro assimilazione a quelli urbani, spetta l’esenzione del pagamento della quota variabile della TARI

Il presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, suscettibili di produrre rifiuti urbani. Sono escluse dalla TARI le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del cod. civ., che non siano detenute o occupate in via esclusiva. Per cui è onere del contribuente provare, a fronte della pretesa impositiva dell'Amministrazione, che tali aree producono, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali e solo all'esito di tale onere e in assenza di loro assimilazione a quelli urbani, spetta l'esenzione del pagamento della quota variabile della TARI;

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, Sentenza n. 24944 depositata il 17 settembre 2024 – Ricorre l’abuso del diritto, enucleabile in base ai principi di capacità contributiva e di progressività ex art. 53 Cost., ogni qual volta si sia in presenza di una o più costruzioni di puro artificio che, pur se non contrastanti con alcuna specifica disposizione, sono realizzate al fine di eludere l’imposizione e siano prive di sostanza commerciale ed economica; di talché, per configurare la condotta abusiva è necessaria un’attenta valutazione delle “ragioni economiche” delle operazioni negoziali che sono poste in essere, in quanto, se le stesse sono giustificabili in termini oggettivi, in base alla pratica comune degli affari, minore o del tutto assente è il rischio della pratica abusiva; se, invece, tali operazioni, pur se effettivamente realizzate, riflettono, attraverso artifici negoziali, assetti di “anormalità” economica, può verificarsi una ripresa fiscale là dove è possibile individuare una strada fiscalmente più onerosa

Ricorre l'abuso del diritto, enucleabile in base ai principi di capacità contributiva e di progressività ex art. 53 Cost., ogni qual volta si sia in presenza di una o più costruzioni di puro artificio che, pur se non contrastanti con alcuna specifica disposizione, sono realizzate al fine di eludere l'imposizione e siano prive di sostanza commerciale ed economica; di talché, per configurare la condotta abusiva è necessaria un'attenta valutazione delle "ragioni economiche" delle operazioni negoziali che sono poste in essere, in quanto, se le stesse sono giustificabili in termini oggettivi, in base alla pratica comune degli affari, minore o del tutto assente è il rischio della pratica abusiva; se, invece, tali operazioni, pur se effettivamente realizzate, riflettono, attraverso artifici negoziali, assetti di "anormalità" economica, può verificarsi una ripresa fiscale là dove è possibile individuare una strada fiscalmente più onerosa

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, Ordinanza n. 24968 depositata il 17 settembre 2024 – Nel processo civile ed in quello tributario, la sentenza la cui motivazione si limiti a riprodurre il contenuto di un atto di parte (o di altri atti processuali o provvedimenti giudiziari), senza niente aggiungervi, non è nulla qualora le ragioni della decisione siano, in ogni caso, attribuibili all’organo giudicante e risultino in modo chiaro, univoco ed esaustivo, atteso che, in base alle disposizioni costituzionali e processuali, tale tecnica di redazione non può ritenersi, di per sé, sintomatica di un difetto d’imparzialità del giudice, al quale non è imposta l’originalità né dei contenuti né delle modalità espositive, tanto più che la validità degli atti processuali si pone su un piano diverso rispetto alla valutazione professionale o disciplinare del magistrato

Nel processo civile ed in quello tributario, la sentenza la cui motivazione si limiti a riprodurre il contenuto di un atto di parte (o di altri atti processuali o provvedimenti giudiziari), senza niente aggiungervi, non è nulla qualora le ragioni della decisione siano, in ogni caso, attribuibili all'organo giudicante e risultino in modo chiaro, univoco ed esaustivo, atteso che, in base alle disposizioni costituzionali e processuali, tale tecnica di redazione non può ritenersi, di per sé, sintomatica di un difetto d'imparzialità del giudice, al quale non è imposta l'originalità né dei contenuti né delle modalità espositive, tanto più che la validità degli atti processuali si pone su un piano diverso rispetto alla valutazione professionale o disciplinare del magistrato

Corte di Cassazione, sezione tributaria, ordinanza n. 25627 depositata il 25 settembre 2024 – In tema di accertamento induttivo del reddito d’impresa la sussistenza di un saldo negativo di cassa, implicando che le voci di spesa sono di entità superiore a quella degli introiti registrati, oltre a costituire un’anomalia contabile, fa presumere l’esistenza di ricavi non contabilizzati in misura pari almeno al disavanzo

In tema di accertamento induttivo del reddito d'impresa la sussistenza di un saldo negativo di cassa, implicando che le voci di spesa sono di entità superiore a quella degli introiti registrati, oltre a costituire un'anomalia contabile, fa presumere l'esistenza di ricavi non contabilizzati in misura pari almeno al disavanzo

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, Ordinanza n. 23558 depositata il 3 settembre 2024 – La prospettazione offerta dal contribuente, basata sul pagamento della fattura per la prestazione professionale, apparisse insufficiente, in primo luogo con riferimento alla dimostrazione della congruità, a fronte di una pluralità di elementi offerti dall’Amministrazione finanziaria che però il giudice dell’appello non aveva adeguatamente valutato, né singolarmente né complessivamente

La prospettazione offerta dal contribuente, basata sul pagamento della fattura per la prestazione professionale, apparisse insufficiente, in primo luogo con riferimento alla dimostrazione della congruità, a fronte di una pluralità di elementi offerti dall'Amministrazione finanziaria che però il giudice dell'appello non aveva adeguatamente valutato, né singolarmente né complessivamente

Corte di Cassazione, sezione tributaria, ordinanza n. 22163 depositata il 6 agosto 2024 – In tema di contenzioso tributario, la espressa richiesta di discussione in pubblica udienza può essere inserita anche nel ricorso introduttivo o nelle controdeduzioni del resistente, che in questo caso devono essere, però, notificate alla controparte. Conseguentemente il rifiuto di discutere la causa in pubblica udienza, in presenza di apposita istanza contenuta nell’atto di appello, viola il diritto di difesa e comporta la nullità di tutti gli atti successivi, ivi compresa la sentenza

In tema di contenzioso tributario, la espressa richiesta di discussione in pubblica udienza può essere inserita anche nel ricorso introduttivo o nelle controdeduzioni del resistente, che in questo caso devono essere, però, notificate alla controparte. Conseguentemente il rifiuto di discutere la causa in pubblica udienza, in presenza di apposita istanza contenuta nell'atto di appello, viola il diritto di difesa e comporta la nullità di tutti gli atti successivi, ivi compresa la sentenza

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, Ordinanza n. 24725 depositata il 16 settembre 2024 – I redditi da lavoro autonomo devono essere determinati analiticamente secondo il cd. principio di cassa, in base al quale solo i compensi incassati in un determinato anno concorrono alla formazione della base imponibile della base imponibile di quell’anno

I redditi da lavoro autonomo devono essere determinati analiticamente secondo il cd. principio di cassa, in base al quale solo i compensi incassati in un determinato anno concorrono alla formazione della base imponibile della base imponibile di quell'anno

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, Ordinanza n. 24696 depositata il 13 settembre 2024 – Il contribuente che, nei termini per impugnare l’atto impositivo, esegua spontaneamente il pagamento dell’imposta e della relativa sanzione in misura ridotta, ai sensi dell’art. 15 del D.Lgs. n. 218 del 1997, aderendo alla relativa misura agevolativa, assume un comportamento concludente, comportante la rinuncia ad impugnare il provvedimento impositivo

Il contribuente che, nei termini per impugnare l'atto impositivo, esegua spontaneamente il pagamento dell'imposta e della relativa sanzione in misura ridotta, ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. n. 218 del 1997, aderendo alla relativa misura agevolativa, assume un comportamento concludente, comportante la rinuncia ad impugnare il provvedimento impositivo

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