CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, Sentenza n. 25147 depositata il 19 settembre 2024 – In ipotesi di rinvio al giudice di merito (di primo o di secondo grado) anche per motivi di nullità del processo per vizi relativi al mancato rispetto del litisconsorzio necessario, i termini processuali di impugnazione delle sentenze rese in sede di rinvio sono quelli previsti dall’articolo 327 c.p.c. nella formulazione vigente prima della riforma del 2009, quando il giudizio originario sia stato introdotto in data antecedente al 4 luglio 2009
In ipotesi di rinvio al giudice di merito (di primo o di secondo grado) anche per motivi di nullità del processo per vizi relativi al mancato rispetto del litisconsorzio necessario, i termini processuali di impugnazione delle sentenze rese in sede di rinvio sono quelli previsti dall'articolo 327 c.p.c. nella formulazione vigente prima della riforma del 2009, quando il giudizio originario sia stato introdotto in data antecedente al 4 luglio 2009