TRIBUTI – GIURISPRUDENZA

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, Sentenza n. 25147 depositata il 19 settembre 2024 – In ipotesi di rinvio al giudice di merito (di primo o di secondo grado) anche per motivi di nullità del processo per vizi relativi al mancato rispetto del litisconsorzio necessario, i termini processuali di impugnazione delle sentenze rese in sede di rinvio sono quelli previsti dall’articolo 327 c.p.c. nella formulazione vigente prima della riforma del 2009, quando il giudizio originario sia stato introdotto in data antecedente al 4 luglio 2009

In ipotesi di rinvio al giudice di merito (di primo o di secondo grado) anche per motivi di nullità del processo per vizi relativi al mancato rispetto del litisconsorzio necessario, i termini processuali di impugnazione delle sentenze rese in sede di rinvio sono quelli previsti dall'articolo 327 c.p.c. nella formulazione vigente prima della riforma del 2009, quando il giudizio originario sia stato introdotto in data antecedente al 4 luglio 2009

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, Ordinanza n. 25232 depositata il 19 settembre 2024 – Il luogo in cui la notificazione del ricorso per cassazione viene eseguita, non attiene agli elementi costitutivi essenziali dell’atto, sicché i vizi relativi alla sua individuazione, anche quando esso si riveli privo di alcun collegamento col destinatario, ricadono sempre nell’ambito della nullità dell’atto, come tale sanabile con efficacia ex tunc per raggiungimento dello scopo, o a seguito della costituzione della parte intimata (anche se compiuta al solo fine di eccepire la nullità), ovvero in conseguenza della rinnovazione della notificazione, effettuata spontaneamente dalla parte stessa oppure su ordine del giudice ex art. 291 cod. proc. civ.

Il luogo in cui la notificazione del ricorso per cassazione viene eseguita, non attiene agli elementi costitutivi essenziali dell'atto, sicché i vizi relativi alla sua individuazione, anche quando esso si riveli privo di alcun collegamento col destinatario, ricadono sempre nell'ambito della nullità dell'atto, come tale sanabile con efficacia ex tunc per raggiungimento dello scopo, o a seguito della costituzione della parte intimata (anche se compiuta al solo fine di eccepire la nullità), ovvero in conseguenza della rinnovazione della notificazione, effettuata spontaneamente dalla parte stessa oppure su ordine del giudice ex art. 291 cod. proc. civ.

Corte di Cassazione, sezione tributaria, sentenza n. 22608 depositata il 9 agosto 2024 – In materia di detraibilità dell’IVA le attività preparatorie costituiscono pur sempre esercizio di un’attività economica e, conseguentemente, anche l’acquisto dei beni e dei servizi necessari alla costituzione delle condizioni necessarie perché l’attività economica tipica dell’impresa possa concretamente iniziare devono considerarsi strumentali e inerenti allo svolgimento della futura attività economica. Ai fini IVA l’acquisizione della società target s’atteggia ad attività preparatoria dell’attività economica che in esito all’acquisizione della società bersaglio verrà esercitata

In materia di detraibilità dell’IVA le attività preparatorie costituiscono pur sempre esercizio di un'attività economica e, conseguentemente, anche l'acquisto dei beni e dei servizi necessari alla costituzione delle condizioni necessarie perché l'attività economica tipica dell'impresa possa concretamente iniziare devono considerarsi strumentali e inerenti allo svolgimento della futura attività economica. Ai fini IVA l'acquisizione della società target s’atteggia ad attività preparatoria dell’attività economica che in esito all’acquisizione della società bersaglio verrà esercitata

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, Ordinanza n. 25202 depositata il 19 settembre 2024 – In tema di condono, è ammessa la definizione agevolata delle liti pendenti non dichiarate inammissibili con sentenza definitiva e potenzialmente idonee a consentire il sindacato sul provvedimento impositivo, indipendentemente dal preventivo riscontro della ritualità e fondatezza del ricorso

In tema di condono, è ammessa la definizione agevolata delle liti pendenti non dichiarate inammissibili con sentenza definitiva e potenzialmente idonee a consentire il sindacato sul provvedimento impositivo, indipendentemente dal preventivo riscontro della ritualità e fondatezza del ricorso

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, Ordinanza n. 25156 depositata il 19 settembre 2024 – estinzione del giudizio per avvenuta definizione agevolata

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, Ordinanza n. 25156 depositata il 19 settembre 2024 Tributi - Avviso di accertamento - Ricavi non dichiarati - IRAP - IRPEF - IVA - Contributi INPS - Documentazione extracontabile - Domanda di definizione agevolata - Piano di rateizzazione - Ricevute pagamenti effettuati - Estinzione del giudizio - Cessata la materia [...]

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, Ordinanza n. 25043 depositata il 18 settembre 2024 – Per gli accertamento fondati su indagini bancarie il contribuente deve fornire una prova analitica della riferibilità di ogni singola movimentazione alle operazioni già evidenziate nelle dichiarazioni, ovvero della loro estraneità alla propria attività, ritenuta insufficiente dai giudici di secondo grado, senza una specifica motivazione

Per gli accertamento fondati su indagini bancarie il contribuente deve fornire una prova analitica della riferibilità di ogni singola movimentazione alle operazioni già evidenziate nelle dichiarazioni, ovvero della loro estraneità alla propria attività, ritenuta insufficiente dai giudici di secondo grado, senza una specifica motivazione

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, ordinanza n. 24721 depositata il 16 settembre 2024 – In caso di notifica di cartella esattoriale non fondata su una sentenza passata in giudicato, il termine di prescrizione entro il quale deve essere fatta valere l’obbligazione tributaria relativa alle sanzioni ed agli interessi è quello quinquennale, così come previsto, rispettivamente, per le sanzioni, dall’art. 20, comma 3, del D.Lgs. n. 472 del 1997 e, per gli interessi, dall’art. 2948, comma 1, n. 4, c.c.

In caso di notifica di cartella esattoriale non fondata su una sentenza passata in giudicato, il termine di prescrizione entro il quale deve essere fatta valere l'obbligazione tributaria relativa alle sanzioni ed agli interessi è quello quinquennale, così come previsto, rispettivamente, per le sanzioni, dall'art. 20, comma 3, del D.Lgs. n. 472 del 1997 e, per gli interessi, dall'art. 2948, comma 1, n. 4, c.c.

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