TRIBUTI – GIURISPRUDENZA

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, Ordinanza n. 25204 depositata il 19 settembre 2024 – La riassunzione della causa – a seguito di cassazione della sentenza – dinanzi al giudice di rinvio instaura un processo chiuso, nel quale è preclusa alle parti, tra l’altro, ogni possibilità di presentare nuove domande, eccezioni, nonché conclusioni diverse, salvo che queste, intese nell’ampio senso di qualsiasi attività assertiva o probatoria, siano rese necessarie da statuizioni della sentenza della Corte di cassazione. Conseguentemente, nel giudizio di rinvio non possono essere proposti dalle parti, né presi in esame dal giudice, motivi di impugnazione differenti da quelli che erano stati formulati nel giudizio di appello conclusosi con la sentenza cassata e che continuano a delimitare, da un lato, l’effetto devolutivo dello stesso gravame e, dall’altro, la formazione del giudicato interno

La riassunzione della causa - a seguito di cassazione della sentenza - dinanzi al giudice di rinvio instaura un processo chiuso, nel quale è preclusa alle parti, tra l'altro, ogni possibilità di presentare nuove domande, eccezioni, nonché conclusioni diverse, salvo che queste, intese nell'ampio senso di qualsiasi attività assertiva o probatoria, siano rese necessarie da statuizioni della sentenza della Corte di cassazione. Conseguentemente, nel giudizio di rinvio non possono essere proposti dalle parti, né presi in esame dal giudice, motivi di impugnazione differenti da quelli che erano stati formulati nel giudizio di appello conclusosi con la sentenza cassata e che continuano a delimitare, da un lato, l'effetto devolutivo dello stesso gravame e, dall'altro, la formazione del giudicato interno

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, Ordinanza n. 25230 depositata il 19 settembre 2024 – Una volta notificato l’atto impositivo, questa Corte riconosce la legittimazione straordinaria del debitore insolvente a impugnare in via straordinaria l’atto impositivo, altrettanto non avviene nel caso in cui l’impugnazione sia stata proposta prima della dichiarazione di fallimento e il fallimento venga dichiarato nelle more della proposizione del giudizio di appello

Una volta notificato l'atto impositivo, questa Corte riconosce la legittimazione straordinaria del debitore insolvente a impugnare in via straordinaria l'atto impositivo, altrettanto non avviene nel caso in cui l'impugnazione sia stata proposta prima della dichiarazione di fallimento e il fallimento venga dichiarato nelle more della proposizione del giudizio di appello

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, Ordinanza n. 25226 depositata il 19 settembre 2024 – Omessa notifica avviso di accertamento

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, Ordinanza n. 25226 depositata il 19 settembre 2024 Tributi - Cartella di pagamento - IRPEF - Contributo al SSN - Omessa notifica avviso di accertamento - Rigetto Rilevato che -Ma.Pi. proponeva ricorso davanti alla Commissione tributaria provinciale di Napoli (CTP) contro una cartella di pagamento emessa per Irpef e contributo [...]

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, Ordinanza n. 25192 depositata il 19 settembre 2024 – In tema di IVA, l’imposta erroneamente corrisposta in relazione ad un’operazione non imponibile non può essere portata in detrazione dal cessionario, nemmeno a seguito della modifica apportata dall’art. 1, comma 935, L. n. 205-2017 all’art. 6, comma 6, D.Lgs. n. 471-1997, applicandosi tale disposizione unicamente al caso in cui, a seguito di un’operazione imponibile, l’IVA sia stata erroneamente corrisposta sulla base di un’aliquota maggiore rispetto a quella effettivamente dovuta, ma non al caso in cui l’imposta sia stata applicata a una operazione esente IVA

In tema di IVA, l'imposta erroneamente corrisposta in relazione ad un'operazione non imponibile non può essere portata in detrazione dal cessionario, nemmeno a seguito della modifica apportata dall'art. 1, comma 935, L. n. 205-2017 all'art. 6, comma 6, D.Lgs. n. 471-1997, applicandosi tale disposizione unicamente al caso in cui, a seguito di un'operazione imponibile, l'IVA sia stata erroneamente corrisposta sulla base di un'aliquota maggiore rispetto a quella effettivamente dovuta, ma non al caso in cui l'imposta sia stata applicata a una operazione esente IVA

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, Ordinanza n. 25188 depositata il 19 settembre 2024 – Ove il contribuente denunci il superamento dei termini di accertamento da parte dell’Amministrazione finanziaria, deve contestare la carenza dei presupposti dell’obbligo di denuncia, non potendo mettere in discussione la sussistenza del reato il cui accertamento è precluso al giudice tributario

Ove il contribuente denunci il superamento dei termini di accertamento da parte dell'Amministrazione finanziaria, deve contestare la carenza dei presupposti dell'obbligo di denuncia, non potendo mettere in discussione la sussistenza del reato il cui accertamento è precluso al giudice tributario

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, Ordinanza n. 25239 depositata il 19 settembre 2024 – Al fine di vincere la presunzione di rinuncia ed estendere l’effetto devolutivo in appello alle questioni rimaste assorbite, il ricorrente abbia l’onere processuale di indicare, nell’atto di controdeduzioni entro il termine di costituzione in giudizio, quali siano le singole e specifiche questioni – tra quelle originariamente proposte – alle quali ha ancora interesse alla trattazione in appello

Al fine di vincere la presunzione di rinuncia ed estendere l'effetto devolutivo in appello alle questioni rimaste assorbite, il ricorrente abbia l'onere processuale di indicare, nell'atto di controdeduzioni entro il termine di costituzione in giudizio, quali siano le singole e specifiche questioni - tra quelle originariamente proposte - alle quali ha ancora interesse alla trattazione in appello

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, Ordinanza n. 25236 depositata il 19 settembre 2024 – Qualora sia intervenuta la dichiarazione di fallimento della parte, nelle more tra la pubblicazione della sentenza di primo grado e la proposizione dell’appello, la notifica dell’atto di appello, effettuata presso il procuratore domiciliatario del debitore che sia stato assoggettato a procedura concorsuale liquidatoria anziché nei confronti del curatore del fallimento, non è inesistente ma nulla

Qualora sia intervenuta la dichiarazione di fallimento della parte, nelle more tra la pubblicazione della sentenza di primo grado e la proposizione dell'appello, la notifica dell'atto di appello, effettuata presso il procuratore domiciliatario del debitore che sia stato assoggettato a procedura concorsuale liquidatoria anziché nei confronti del curatore del fallimento, non è inesistente ma nulla

Corte di Cassazione, sezione tributaria, ordinanza n. 25854 depositata il 27 settembre 2024 – In tema di accertamento induttivo del reddito d’impresa, l’accertamento di un maggior reddito derivante dalla cessione di beni immobili può essere fondato anche soltanto sull’esistenza di uno scostamento tra il minor prezzo indicato nell’atto di compravendita e l’importo del mutuo erogato all’acquirente, ciò non comportando alcuna violazione delle norme in materia di onere della prova

In tema di accertamento induttivo del reddito d’impresa, l’accertamento di un maggior reddito derivante dalla cessione di beni immobili può essere fondato anche soltanto sull’esistenza di uno scostamento tra il minor prezzo indicato nell’atto di compravendita e l’importo del mutuo erogato all’acquirente, ciò non comportando alcuna violazione delle norme in materia di onere della prova

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