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CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, Ordinanza n. 2800 depositata il 5 febbraio 2025 – L’amministrazione finanziaria deve inoltre provare la consapevolezza del destinatario che l’operazione si inseriva in una evasione dell’imposta, che non si sostanzia nella prova della partecipazione del soggetto all’accordo criminoso né nella prova della sua piena consapevolezza della frode, ma solo che il contribuente “sapeva o avrebbe dovuto sapere, con l’ordinaria diligenza in rapporto alla qualità professionale ricoperta, che l’operazione si inseriva in una evasione fiscale

L'amministrazione finanziaria deve inoltre provare la consapevolezza del destinatario che l'operazione si inseriva in una evasione dell'imposta, che non si sostanzia nella prova della partecipazione del soggetto all'accordo criminoso né nella prova della sua piena consapevolezza della frode, ma solo che il contribuente "sapeva o avrebbe dovuto sapere, con l'ordinaria diligenza in rapporto alla qualità professionale ricoperta, che l'operazione si inseriva in una evasione fiscale

Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Calabria, sezione staccata, sentenza n. 2889 depositata il 31 ottobre 2024 – La sentenza irrevocabile di assoluzione con le rispettive formule di insussistenza del fatto o di non aver commesso il fatto ascritto, emessa a seguito di dibattimento penale nei confronti del medesimo soggetto e sugli stessi fatti materiali oggetto di valutazione nel processo tributario, ha efficacia di giudicato circa i medesimi eventi fattuali nel processo tributario

La sentenza irrevocabile di assoluzione con le rispettive formule di insussistenza del fatto o di non aver commesso il fatto ascritto, emessa a seguito di dibattimento penale nei confronti del medesimo soggetto e sugli stessi fatti materiali oggetto di valutazione nel processo tributario, ha efficacia di giudicato circa i medesimi eventi fattuali nel processo tributario

Corte di Cassazione, sezione tributaria, sentenza n. 28077 depositata il 30 ottobre 2024 – La violazione consistente nell’omessa dichiarazione annuale per investimenti e attività di natura finanziaria all’estero, prevista dall’art. 4 , comma 2, D.L. n. 167 del 1990 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 227 del 1990 ), sanzionata dal successivo art. 5, comma 5 (nella formulazione temporalmente vigente), risponde all’esclusiva finalità di assicurare, tramite l’obbligo di dichiarazione, appunto, il monitoraggio dei trasferimenti di valuta da e per l’estero, quali manifestazioni di capacità contributiva

La violazione consistente nell'omessa dichiarazione annuale per investimenti e attività di natura finanziaria all'estero, prevista dall'art. 4 , comma 2, D.L. n. 167 del 1990 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 227 del 1990 ), sanzionata dal successivo art. 5, comma 5 (nella formulazione temporalmente vigente), risponde all'esclusiva finalità di assicurare, tramite l'obbligo di dichiarazione, appunto, il monitoraggio dei trasferimenti di valuta da e per l'estero, quali manifestazioni di capacità contributiva

Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Liguria, sezione n. 3, sentenza n. 799 depositata il 24 ottobre 2024 – Con riferimento al canone unico patrimoniale (“CUP”) ex artt. 1, c. 816 e ss., della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, le questioni concernenti la diffusione di messaggi pubblicitari sono di competenza del giudice tributario. Spettano, invece, alla giurisdizione del giudice ordinario le controversie relative al canone per la concessione di spazi ed aree

Con riferimento al canone unico patrimoniale (“CUP”) ex artt. 1, c. 816 e ss., della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, le questioni concernenti la diffusione di messaggi pubblicitari sono di competenza del giudice tributario. Spettano, invece, alla giurisdizione del giudice ordinario le controversie relative al canone per la concessione di spazi ed aree

Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Piemonte, sezione n. 1, sentenza n. 555 depositata il 23 ottobre 2024 – La mancata riassunzione, nel termine di sei mesi, presso il giudice dichiarato territorialmente competente del giudizio avverso il “silenzio-rifiuto” all’istanza di rimborso estingue il processo precludendo al contribuente la possibilità di incardinarne uno nuovo sul medesimo oggetto, pur se il diritto alla restituzione del tributo non si è prescritto. L’oggetto del giudizio, infatti, è l’obbligazione tributaria contenuta nell’atto impugnabile, che può essere contestata in un solo ed unico processo

La mancata riassunzione, nel termine di sei mesi, presso il giudice dichiarato territorialmente competente del giudizio avverso il “silenzio-rifiuto” all’istanza di rimborso estingue il processo precludendo al contribuente la possibilità di incardinarne uno nuovo sul medesimo oggetto, pur se il diritto alla restituzione del tributo non si è prescritto. L’oggetto del giudizio, infatti, è l’obbligazione tributaria contenuta nell’atto impugnabile, che può essere contestata in un solo ed unico processo

Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Campania, sezione n. 11, sentenza n. 5962 depositata il 22 ottobre 2024 – L’avviso di accertamento del reddito di società di persone, pur se divenuto irretrattabile per mancanza di impugnazione da parte di quest’ultima, non può considerarsi definitivo in pregiudizio dei soci ai quali l’atto non è stato notificato

L'avviso di accertamento del reddito di società di persone, pur se divenuto irretrattabile per mancanza di impugnazione da parte di quest'ultima, non può considerarsi definitivo in pregiudizio dei soci ai quali l'atto non è stato notificato

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 2652 depositata il 4 febbraio 2025 – La valutazione delle prove rientri nella discrezionalità del giudice di merito, il quale può attribuire prevalenza a determinati elementi istruttori rispetto ad altri, purché la motivazione sia logicamente congrua e priva di vizi di legittimità. Tale valutazione non può essere sindacata in sede di legittimità, salvo che sia evidenziata una violazione dei principi regolatori del giusto processo o una mancanza assoluta di motivazione

La valutazione delle prove rientri nella discrezionalità del giudice di merito, il quale può attribuire prevalenza a determinati elementi istruttori rispetto ad altri, purché la motivazione sia logicamente congrua e priva di vizi di legittimità. Tale valutazione non può essere sindacata in sede di legittimità, salvo che sia evidenziata una violazione dei principi regolatori del giusto processo o una mancanza assoluta di motivazione

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 2642 depositata il 4 febbraio 2025 – I crediti previdenziali hanno natura unitaria; gli accessori costituiscono componenti essenziali di un’unica prestazione nel senso che il credito «maggiorato di tali elementi, rappresenta, nel tempo, l’originario credito nel suo reale valore man mano aggiornato»

I crediti previdenziali hanno natura unitaria; gli accessori costituiscono componenti essenziali di un’unica prestazione nel senso che il credito «maggiorato di tali elementi, rappresenta, nel tempo, l’originario credito nel suo reale valore man mano aggiornato»

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