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CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 17594 depositata il 3 giugno 2026 – In forza del potere di autotutela spettante, in via generale, alle pubbliche amministrazioni, l’Inps è legittimato a compiere atti di verifica, di rettifica e di valutazione di situazioni giuridiche preesistenti, nonché ad annullare d’ufficio, con effetto ex tunc, qualsiasi provvedimento che risulti ab origine adottato in contrasto con la normativa vigente, e quindi può disconoscere in radice dell’esistenza di un rapporto di lavoro subordinato che costituisce presupposto necessario ed indefettibile della sussistenza del rapporto assicurativo, con la conseguenza, in questa evenienza, che i contributi versati sono inidonei a costituire una valida posizione assicurativa

In forza del potere di autotutela spettante, in via generale, alle pubbliche amministrazioni, l'Inps è legittimato a compiere atti di verifica, di rettifica e di valutazione di situazioni giuridiche preesistenti, nonché ad annullare d'ufficio, con effetto ex tunc, qualsiasi provvedimento che risulti ab origine adottato in contrasto con la normativa vigente, e quindi può disconoscere in radice dell'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato che costituisce presupposto necessario ed indefettibile della sussistenza del rapporto assicurativo, con la conseguenza, in questa evenienza, che i contributi versati sono inidonei a costituire una valida posizione assicurativa

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, Ordinanza n. 18895 depositata il 10 giugno 2026 – Qualora siano prospettate questioni di cui non vi sia cenno nella sentenza impugnata, il rilievo censorio deve, a pena di inammissibilità, allegare l’avvenuta deduzione dinanzi al giudice di merito in ossequio al principio di autosufficienza, onde dar modo alla Corte di controllare ex actis la veridicità di tale asserzione, prima di esaminare nel merito la questione stessa

Qualora siano prospettate questioni di cui non vi sia cenno nella sentenza impugnata, il rilievo censorio deve, a pena di inammissibilità, allegare l'avvenuta deduzione dinanzi al giudice di merito in ossequio al principio di autosufficienza, onde dar modo alla Corte di controllare ex actis la veridicità di tale asserzione, prima di esaminare nel merito la questione stessa

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Sentenza n. 17707 depositata il 3 giugno 2026 – L’indicazione del luogo in cui avviene la notificazione non rientra negli elementi costitutivi essenziali dell’atto, determinando quindi caso di nullità e non di inesistenza dell’atto, da ciò la possibilità che il vizio possa essere sanato successivamente attraverso la rinnovazione della notificazione stessa in modo corretto

L'indicazione del luogo in cui avviene la notificazione non rientra negli elementi costitutivi essenziali dell’atto, determinando quindi caso di nullità e non di inesistenza dell’atto, da ciò la possibilità che il vizio possa essere sanato successivamente attraverso la rinnovazione della notificazione stessa in modo corretto

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Sentenza n. 17290 depositata il 1° giugno 2026 – L’estensione delle tutele previste per il caso di licenziamento in periodo di fruizione del congedo e fino al compimento di un anno di età del bambino anche al padre lavoratore, per il caso di dimissione volontarie presentate durante il periodo di divieto di licenziamento, è condizionata alla fruizione del congedo di paternità, non potendo altrimenti il datore di lavoro, che normalmente non conosce la situazione familiare del dipendente se non a seguito della fruizione del congedo, in contrasto con il principio della certezza dei rapporti giuridici, accettare le dimissioni del lavoratore senza cautelativamente disporne la convalida dinanzi al Servizio ispettivo del Ministero del Lavoro

L'estensione delle tutele previste per il caso di licenziamento in periodo di fruizione del congedo e fino al compimento di un anno di età del bambino anche al padre lavoratore, per il caso di dimissione volontarie presentate durante il periodo di divieto di licenziamento, è condizionata alla fruizione del congedo di paternità, non potendo altrimenti il datore di lavoro, che normalmente non conosce la situazione familiare del dipendente se non a seguito della fruizione del congedo, in contrasto con il principio della certezza dei rapporti giuridici, accettare le dimissioni del lavoratore senza cautelativamente disporne la convalida dinanzi al Servizio ispettivo del Ministero del Lavoro

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 18848 depositata il 10 giugno 2026 – La rilevabilità del giudicato, interno ed esterno, in ogni stato e grado del processo, va coordinata con i principi che disciplinano quel giudizio, e, segnatamente, con la prospettata efficacia preclusiva della sentenza di cassazione con rinvio, che riguarda non solo le questioni dedotte dalle parti o rilevate d’ufficio nel procedimento di legittimità, ma, anche, quelle che costituiscono il necessario presupposto della sentenza stessa, ancorché ivi non dedotte o rilevate, sicché il giudice di rinvio non può prendere in esame la questione concernente l’esistenza di un giudicato, esterno o interno, ove tale esistenza, pur potendo essere allegata o rilevata, risulti tuttavia esclusa, quantomeno implicitamente, dalla statuizione di cassazione con rinvio

La rilevabilità del giudicato, interno ed esterno, in ogni stato e grado del processo, va coordinata con i principi che disciplinano quel giudizio, e, segnatamente, con la prospettata efficacia preclusiva della sentenza di cassazione con rinvio, che riguarda non solo le questioni dedotte dalle parti o rilevate d’ufficio nel procedimento di legittimità, ma, anche, quelle che costituiscono il necessario presupposto della sentenza stessa, ancorché ivi non dedotte o rilevate, sicché il giudice di rinvio non può prendere in esame la questione concernente l’esistenza di un giudicato, esterno o interno, ove tale esistenza, pur potendo essere allegata o rilevata, risulti tuttavia esclusa, quantomeno implicitamente, dalla statuizione di cassazione con rinvio

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 17713 depositata il 3 giugno 2026 – In tema di successione di contratti di lavoro in somministrazione a termine, ove l’impugnazione stragiudiziale venga rivolta solo nei confronti dell’ultimo contratto della serie, il giudicato sull’intervenuta decadenza dall’impugnativa dei contratti precedenti non preclude l’accertamento dell’abusiva reiterazione

In tema di successione di contratti di lavoro in somministrazione a termine, ove l'impugnazione stragiudiziale venga rivolta solo nei confronti dell'ultimo contratto della serie, il giudicato sull'intervenuta decadenza dall'impugnativa dei contratti precedenti non preclude l'accertamento dell'abusiva reiterazione

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, Ordinanza n. 19007 depositata il 10 giugno 2026 – In tema di accertamento sintetico con il metodo del c.d. redditometro, la prova contraria gravante sul contribuente non si esaurisce nella dimostrazione della mera disponibilità di redditi ulteriori di origine familiare, ma deve riguardare anche la sussistenza di elementi sintomatici idonei a collegare tali risorse proprio alle spese contestate come l’entità delle somme pervenute al contribuente e la durata del relativo possesso. In ogni caso, una volta ritenuta eccessiva la quantificazione operata dall’Ufficio in relazione ai beni-indice, il giudice tributario, in ragione della natura di impugnazione-merito del processo, non può limitarsi ad annullare integralmente l’atto, ma deve rideterminare la pretesa impositiva nella misura corretta, annullandola solo per la parte rimasta priva di titolo

In tema di accertamento sintetico con il metodo del c.d. redditometro, la prova contraria gravante sul contribuente non si esaurisce nella dimostrazione della mera disponibilità di redditi ulteriori di origine familiare, ma deve riguardare anche la sussistenza di elementi sintomatici idonei a collegare tali risorse proprio alle spese contestate come l'entità delle somme pervenute al contribuente e la durata del relativo possesso. In ogni caso, una volta ritenuta eccessiva la quantificazione operata dall'Ufficio in relazione ai beni-indice, il giudice tributario, in ragione della natura di impugnazione-merito del processo, non può limitarsi ad annullare integralmente l'atto, ma deve rideterminare la pretesa impositiva nella misura corretta, annullandola solo per la parte rimasta priva di titolo

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