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CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 32676 depositata il 15 dicembre 2025 – Il giudice di merito è tenuto a valorizzare e a riconoscere prevalenza alle esigenze di assistenza e di cura del familiare disabile ogni volta in cui le ragioni tecniche, organizzative e produttive prospettate dal datore di lavoro risultino non effettive o comunque suscettibili di essere altrimenti soddisfatte

Il giudice di merito è tenuto a valorizzare e a riconoscere prevalenza alle esigenze di assistenza e di cura del familiare disabile ogni volta in cui le ragioni tecniche, organizzative e produttive prospettate dal datore di lavoro risultino non effettive o comunque suscettibili di essere altrimenti soddisfatte

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, Ordinanza n. 33713 depositata il 23 dicembre 2025 – La denuncia, in cassazione, di violazione o falsa applicazione delle regole preposte alla prova presuntiva può prospettarsi o quando il giudice di merito affermi che il ragionamento presuntivo può basarsi su presunzioni non gravi, precise e concordanti ovvero quando fondi la presunzione su un fatto storico privo di gravità o precisione o concordanza ai fini dell’inferenza dal fatto noto della conseguenza ignota; viceversa, non è ammissibile la critica che si concreti nella diversa ricostruzione delle circostanze fattuali o nella mera prospettazione di una inferenza probabilistica diversa da quella ritenuta applicata dal giudice di merito o senza spiegare i motivi della violazione dei paradigmi della norma

La denuncia, in cassazione, di violazione o falsa applicazione delle regole preposte alla prova presuntiva può prospettarsi o quando il giudice di merito affermi che il ragionamento presuntivo può basarsi su presunzioni non gravi, precise e concordanti ovvero quando fondi la presunzione su un fatto storico privo di gravità o precisione o concordanza ai fini dell'inferenza dal fatto noto della conseguenza ignota; viceversa, non è ammissibile la critica che si concreti nella diversa ricostruzione delle circostanze fattuali o nella mera prospettazione di una inferenza probabilistica diversa da quella ritenuta applicata dal giudice di merito o senza spiegare i motivi della violazione dei paradigmi della norma

Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, prima sezione, sentenza dell’ 11 dicembre 2025, depositata l’ 8 gennaio 2026 – Il sistema fiscale Italiano è privo di garanzie procedurali sufficienti a tutelare i contribuenti in tema di informazioni che le autorità fiscali ottengono da documenti bancari costituiscono indubbiamente dati personali riguardanti una persona, anche inerenti a rapporti professionali o imprenditoriali, indipendentemente dal fatto che si tratti o meno di informazioni sensibili. In quanto i dati del reddito imponibile guadagnato e non guadagnato, nonché del patrimonio netto imponibile, riguardano la “vita privata” degli individui in questione

Il sistema fiscale Italiano è privo di garanzie procedurali sufficienti a tutelare i contribuenti in tema di informazioni che le autorità fiscali ottengono da documenti bancari costituiscono indubbiamente dati personali riguardanti una persona, anche inerenti a rapporti professionali o imprenditoriali, indipendentemente dal fatto che si tratti o meno di informazioni sensibili. In quanto i dati del reddito imponibile guadagnato e non guadagnato, nonché del patrimonio netto imponibile, riguardano la “vita privata” degli individui in questione

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, Ordinanza n. 32843 depositata il 16 dicembre 2025

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, Ordinanza n. 32843 depositata il 16 dicembre 2025 Avvisi d'accertamento - TARSU/TIA - Comunicazioni e notificazioni - Contribuente - Difesa tecnica - Importo - Procura - Deposito cartaceo - Accoglimento Fatti di causa Il ricorrente impugnò avanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Cosenza quattro avvisi d'accertamento riguardanti la TARSU/TIA, notificatigli [...]

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 32556 depositata il 13 dicembre 2025 – L’acquisizione officiosa di mezzi di prova in appello non è insindacabile in sede di legittimità, dovendo trattarsi, secondo l’art. 437 c.p.c., di prova “indispensabile”, seppure nel senso di apparire (ex ante) idonea ad eliminare ogni possibile incertezza residuata dalla sentenza gravata circa la ricostruzione dei fatti, superando margini di dubbio, oppure provando (in modo decisivo) ciò che era rimasto non dimostrato o non sufficientemente dimostrato circa i fatti inerenti il “thema probandum”

L’acquisizione officiosa di mezzi di prova in appello non è insindacabile in sede di legittimità, dovendo trattarsi, secondo l’art. 437 c.p.c., di prova “indispensabile”, seppure nel senso di apparire (ex ante) idonea ad eliminare ogni possibile incertezza residuata dalla sentenza gravata circa la ricostruzione dei fatti, superando margini di dubbio, oppure provando (in modo decisivo) ciò che era rimasto non dimostrato o non sufficientemente dimostrato circa i fatti inerenti il “thema probandum”

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 32493 depositata il 12 dicembre 2025 – Ai fini del rispetto del principio di autosufficienza, occorre cioè che “siano indicate sia la sede processuale in cui sono state dedotte le tesi ribadite o lamentate come disattese, inserendo nell’atto la trascrizione dei relativi passaggi argomentativi, sia, specificamente, il contenuto della comparsa di risposta avversaria e degli ulteriori scritti difensivi, in modo da consentire alla Corte di valutare la sussistenza dei presupposti per la corretta applicazione dell’art. 115 c.p.c.”

Ai fini del rispetto del principio di autosufficienza, occorre cioè che “siano indicate sia la sede processuale in cui sono state dedotte le tesi ribadite o lamentate come disattese, inserendo nell'atto la trascrizione dei relativi passaggi argomentativi, sia, specificamente, il contenuto della comparsa di risposta avversaria e degli ulteriori scritti difensivi, in modo da consentire alla Corte di valutare la sussistenza dei presupposti per la corretta applicazione dell'art. 115 c.p.c.”

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