SERVIZI UTILI

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 18522 depositata l’ 8 giugno 2026 – Il lavoratore che lamenti di avere subito, a causa dell’attività lavorativa svolta, un danno alla salute è onerato di provare, oltre all’esistenza di tale danno, la nocività dell’ambiente di lavoro, nonché il nesso tra l’una e l’altra

Il lavoratore che lamenti di avere subito, a causa dell'attività lavorativa svolta, un danno alla salute è onerato di provare, oltre all'esistenza di tale danno, la nocività dell'ambiente di lavoro, nonché il nesso tra l'una e l'altra

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 18512 depositata l’ 8 giugno 2026 – Nel rito del lavoro i fatti da allegare devono essere indicati in maniera specifica negli atti introduttivi, affinché le richieste probatorie rispondano al requisito di specificità, è sufficiente indicare come mezzi di prova i fatti allegati a fondamento delle pretese iniziali, senza necessità di riformularli separatamente come capi di prova

Nel rito del lavoro i fatti da allegare devono essere indicati in maniera specifica negli atti introduttivi, affinché le richieste probatorie rispondano al requisito di specificità, è sufficiente indicare come mezzi di prova i fatti allegati a fondamento delle pretese iniziali, senza necessità di riformularli separatamente come capi di prova

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, Ordinanza n. 19365 depositata il 12 giugno 2026 – La parte interessata può attivarsi per ottenere che il provvedimento sia emendato da errori materiali o di calcolo (art. 391 bis, comma 1, cod. proc. civ.), la correzione può essere non solo domandata, ma anche “rilevata d’ufficio dalla Corte”

La parte interessata può attivarsi per ottenere che il provvedimento sia emendato da errori materiali o di calcolo (art. 391 bis, comma 1, cod. proc. civ.), la correzione può essere non solo domandata, ma anche "rilevata d'ufficio dalla Corte"

CORTE di CASSAZIONE. sezione tributaria, Ordinanza n. 19362 depositata il 12 giugno 2026 – Il mancato superamento della c.d. soglia di operatività fissata dall’art. 30 della legge n. 724/1994 costituisce presunzione legale, relativa, della natura non operativa della società contribuente e comporta, pertanto, l’applicazione della disciplina ivi dettata. In particolare, al ricorrere della presunzione sancita dall’art. 30, comma 1, cit. il legislatore correla, con il comma 3, una seconda presunzione, anch’essa relativa, di reddito minimo fondata su coefficienti medi di redditività degli elementi patrimoniali di bilancio

Il mancato superamento della c.d. soglia di operatività fissata dall'art. 30 della legge n. 724/1994 costituisce presunzione legale, relativa, della natura non operativa della società contribuente e comporta, pertanto, l'applicazione della disciplina ivi dettata. In particolare, al ricorrere della presunzione sancita dall'art. 30, comma 1, cit. il legislatore correla, con il comma 3, una seconda presunzione, anch'essa relativa, di reddito minimo fondata su coefficienti medi di redditività degli elementi patrimoniali di bilancio

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 19033 depositata l’ 11 giugno 2026 – Una volta intervenute la notificazione e l’accettazione della cessione ex art. 1264 c.c., anche a mezzo del comportamento concludente della detrazione dell’importo dal debito contributivo l’INPS non poteva successivamente eseguire pagamenti, rimborsi o consentire compensazioni in favore dei cedenti senza esporsi al rischio del mancato effetto liberatorio verso il cessionario

Una volta intervenute la notificazione e l’accettazione della cessione ex art. 1264 c.c., anche a mezzo del comportamento concludente della detrazione dell’importo dal debito contributivo l’INPS non poteva successivamente eseguire pagamenti, rimborsi o consentire compensazioni in favore dei cedenti senza esporsi al rischio del mancato effetto liberatorio verso il cessionario

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 17720 depositata il 3 giugno 2026 – Ai fini della qualificazione in termini di autonomia o di subordinazione dell’ulteriore rapporto di lavoro che il socio lavoratore di una società cooperativa stabilisca con la propria adesione o successivamente, il nomen iuris attribuito in linea generale ed astratta nel regolamento di organizzazione e la peculiarità del rapporto mutualistico connesso a quello di lavoro, pur configurandosi quali elementi necessari di valutazione, non rivestono portata dirimente, dovendosi piuttosto dare prevalenza alle concrete modalità di svolgimento del rapporto di lavoro

Ai fini della qualificazione in termini di autonomia o di subordinazione dell'ulteriore rapporto di lavoro che il socio lavoratore di una società cooperativa stabilisca con la propria adesione o successivamente, il nomen iuris attribuito in linea generale ed astratta nel regolamento di organizzazione e la peculiarità del rapporto mutualistico connesso a quello di lavoro, pur configurandosi quali elementi necessari di valutazione, non rivestono portata dirimente, dovendosi piuttosto dare prevalenza alle concrete modalità di svolgimento del rapporto di lavoro

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 17712 depositata il 3 giugno 2026 – Il ricorrente per cassazione non può rimettere in discussione, contrapponendone uno difforme, l’apprezzamento in fatto dei giudici del merito, tratto dall’analisi degli elementi di valutazione disponibili ed in sé coerente, atteso che l’apprezzamento dei fatti e delle prove è sottratto al sindacato di legittimità, in quanto, nell’ambito di quest’ultimo, non è conferito il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico formale e della correttezza giuridica, l’esame e la valutazione del giudice di merito

Il ricorrente per cassazione non può rimettere in discussione, contrapponendone uno difforme, l'apprezzamento in fatto dei giudici del merito, tratto dall'analisi degli elementi di valutazione disponibili ed in sé coerente, atteso che l'apprezzamento dei fatti e delle prove è sottratto al sindacato di legittimità, in quanto, nell'ambito di quest'ultimo, non è conferito il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico formale e della correttezza giuridica, l'esame e la valutazione del giudice di merito

Torna in cima