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CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 8649 depositata il 1° aprile 2025 – Gli ampi poteri di cui dispone il giudice del lavoro ex art. 421, comma 2°, c.p.c. ben possono consentirgli di ammettere di ufficio prove dirette a vincere i dubbi residuati dalle risultanze istruttorie ritualmente acquisite agli atti del giudizio

Gli ampi poteri di cui dispone il giudice del lavoro ex art. 421, comma 2°, c.p.c. ben possono consentirgli di ammettere di ufficio prove dirette a vincere i dubbi residuati dalle risultanze istruttorie ritualmente acquisite agli atti del giudizio

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 8627 depositata il 1° aprile 2025 – L’obbligo di motivazione della sentenza è violato qualora la motivazione sia totalmente mancante o meramente apparente, ovvero essa risulti del tutto inidonea ad assolvere alla funzione specifica di esplicitare le ragioni della decisione (per essere afflitta da un contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili oppure perché perplessa ed obiettivamente incomprensibile) e, in tal caso, si concreta una nullità processuale deducibile in sede di legittimità ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

L'obbligo di motivazione della sentenza è violato qualora la motivazione sia totalmente mancante o meramente apparente, ovvero essa risulti del tutto inidonea ad assolvere alla funzione specifica di esplicitare le ragioni della decisione (per essere afflitta da un contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili oppure perché perplessa ed obiettivamente incomprensibile) e, in tal caso, si concreta una nullità processuale deducibile in sede di legittimità ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

CORTE COSTITUZIONALE – Sentenza n. 40 depositata il 10 aprile 2025 – Non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 1, lettera a), numero 1), del decreto-legge 8 giugno 2021, n. 79 (Misure urgenti in materia di assegno temporaneo per figli minori)

Non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 1, lettera a), numero 1), del decreto-legge 8 giugno 2021, n. 79 (Misure urgenti in materia di assegno temporaneo per figli minori)

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, Ordinanza n. 8504 depositata il 1° aprile 2025 – L’autorizzazione ad effettuare indagini bancarie esplica una funzione organizzativa nell’àmbito dei rapporti fra uffici, onde la sua mancata allegazione all’avviso di accertamento non determina l’illegittimità dell’atto, in quanto l’art. 32, comma 1, n. 7), del D.P.R. n. 600 del 1973 e l’art. 51, comma 2, n. 7) del D.P.R. n. 633 del 1972 non prevedono l’obbligo di esibirla al contribuente, salvo che la movimentazione bancaria sia stata acquisita in mancanza di essa e ciò abbia prodotto un concreto pregiudizio per il contribuente medesimo

L'autorizzazione ad effettuare indagini bancarie esplica una funzione organizzativa nell'àmbito dei rapporti fra uffici, onde la sua mancata allegazione all'avviso di accertamento non determina l'illegittimità dell'atto, in quanto l'art. 32, comma 1, n. 7), del D.P.R. n. 600 del 1973 e l'art. 51, comma 2, n. 7) del D.P.R. n. 633 del 1972 non prevedono l'obbligo di esibirla al contribuente, salvo che la movimentazione bancaria sia stata acquisita in mancanza di essa e ciò abbia prodotto un concreto pregiudizio per il contribuente medesimo

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 8855 depositata il 3 aprile 2025 – Nel caso in cui ricorrente incidentale sia una parte diversa da quella contro la quale è rivolta l’impugnazione principale, ha certo facoltà di impugnare la medesima sentenza in relazione ad altri capi e tuttavia ha l’onere di rispettare i termini di impugnazione di cui agli artt. 325 e 327 c.p.c.

Nel caso in cui ricorrente incidentale sia una parte diversa da quella contro la quale è rivolta l’impugnazione principale, ha certo facoltà di impugnare la medesima sentenza in relazione ad altri capi e tuttavia ha l’onere di rispettare i termini di impugnazione di cui agli artt. 325 e 327 c.p.c.

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 8791 depositata il 2 aprile 2025 – L’impugnazione proposta oltre il termine di 40 giorni dalla notifica della cartella di pagamento (in questo caso, avviso di addebito) è dunque tardiva, e correttamente è stato in tal senso pronunciato nella sentenza impugnata

L’impugnazione proposta oltre il termine di 40 giorni dalla notifica della cartella di pagamento (in questo caso, avviso di addebito) è dunque tardiva, e correttamente è stato in tal senso pronunciato nella sentenza impugnata

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, Sentenza n. 8687 depositata il 2 aprile 2025 – Il cessionario non è legittimato a richiedere al fisco il rimborso dell’IVA di rivalsa che assume indebitamente assolta, salvo che la stessa si rifletta sulla liquidazione finale dell’imposta, determinando un’eccedenza rimborsabile

Il cessionario non è legittimato a richiedere al fisco il rimborso dell'IVA di rivalsa che assume indebitamente assolta, salvo che la stessa si rifletta sulla liquidazione finale dell'imposta, determinando un'eccedenza rimborsabile

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, Ordinanza n. 8503 depositata il 1° aprile 2025 – Ove il contribuente lamenti che la notificazione dell’avviso di mora non sia stata preceduta dalla regolare notificazione degli atti di imposizione, ha l’onere di impugnare congiuntamente sia l’avviso di mora, sia gli atti da questo presupposti e non notificatigli, in difetto decadendo dal potere di impugnare i suddetti provvedimenti. Quella di interruzione della prescrizione è un’eccezione in senso lato (cd. eccezione impropria), come tale rilevabile d’ufficio dal giudice in qualunque stato e grado del processo

Ove il contribuente lamenti che la notificazione dell'avviso di mora non sia stata preceduta dalla regolare notificazione degli atti di imposizione, ha l'onere di impugnare congiuntamente sia l'avviso di mora, sia gli atti da questo presupposti e non notificatigli, in difetto decadendo dal potere di impugnare i suddetti provvedimenti. Quella di interruzione della prescrizione è un'eccezione in senso lato (cd. eccezione impropria), come tale rilevabile d'ufficio dal giudice in qualunque stato e grado del processo

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