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Concessione abusiva del credito e nullità del finanziamento bancario: art. 2035 c.c., soluti retentio, concorso in bancarotta e la nuova declinazione della responsabilità bancaria nell’ordine pubblico economico

Abstract La tematica della concessione abusiva del credito rappresenta uno degli snodi più complessi del diritto bancario contemporaneo, collocandosi all'intersezione tra autonomia negoziale, tutela dell'affidamento dei terzi, correttezza professionale dell'intermediario e disciplina della crisi d'impresa. Le recenti pronunce della Corte di cassazione ordinanza n. 7134 del 25 marzo 2026 e sentenza n. 19262 deposita l'11 [...]

Corte di Cassazione, sezione I, ordinanza n. 7134 depositata il 25 marzo 2026 – i fini dell’applicazione della soluti retentio prevista dall’art. 2035 c.c., le prestazioni contrarie al buon costume non risultano essere soltanto quelle che contrastano con le regole della morale sessuale o della decenza, ma erano anche quelle che non rispondevano ai principi e alle esigenze etiche costituenti la morale sociale, in un determinato ambiente e in un certo momento storico, dovendosi, pertanto, ritenere contraria al buon costume, e come tale irripetibile, anche l’erogazione di somme di denaro in favore di un’impresa già in stato di decozione integrante un vero e proprio finanziamento, che consenta all’imprenditore di ritardare la dichiarazione di fallimento, incrementando l’esposizione debitoria dell’impresa, trattandosi, invero, di una condotta preordinata alla violazione delle regole di correttezza che governano le relazioni di mercato

i fini dell’applicazione della soluti retentio prevista dall’art. 2035 c.c., le prestazioni contrarie al buon costume non risultano essere soltanto quelle che contrastano con le regole della morale sessuale o della decenza, ma erano anche quelle che non rispondevano ai principi e alle esigenze etiche costituenti la morale sociale, in un determinato ambiente e in un certo momento storico, dovendosi, pertanto, ritenere contraria al buon costume, e come tale irripetibile, anche l’erogazione di somme di denaro in favore di un’impresa già in stato di decozione integrante un vero e proprio finanziamento, che consenta all’imprenditore di ritardare la dichiarazione di fallimento, incrementando l’esposizione debitoria dell’impresa, trattandosi, invero, di una condotta preordinata alla violazione delle regole di correttezza che governano le relazioni di mercato

Corte di Cassazione, sezione I, sentenza n. 19262 depositata l’ 11 giugno 2026 – Ai fini dell’erogazione del credito è doveroso – secondo un corretto criterio di diligenza professionale – esigere l’esibizione del certificato dei carichi fiscali pendenti, ovverosia di un documento, proveniente dall’Agenzia delle Entrate, dal quale sarebbero emerse le vistose discrepanze rispetto alle risultanze del bilancio (e delle stesse dichiarazioni fiscali)

Ai fini dell'erogazione del credito è doveroso – secondo un corretto criterio di diligenza professionale – esigere l’esibizione del certificato dei carichi fiscali pendenti, ovverosia di un documento, proveniente dall’Agenzia delle Entrate, dal quale sarebbero emerse le vistose discrepanze rispetto alle risultanze del bilancio (e delle stesse dichiarazioni fiscali)

Corte di Cassazione, sezione lavoro, ordinanza n. 19193 depositata l’ 11 giugno 2026 – Il lasso temporale tra i fatti e la loro contestazione deve decorrere dall’avvenuta conoscenza da parte del datore di lavoro della situazione contestata e non dall’astratta percettibilità o conoscibilità dei fatti stessi, non potendosi ragionevolmente imputare al datore medesimo, legittimato all’esercizio del potere disciplinare a seguito dell’accertamento dei fatti addebitati al dipendente, la possibilità di conoscere questi fatti in precedenza e di contestarli immediatamente al lavoratore

Il lasso temporale tra i fatti e la loro contestazione deve decorrere dall'avvenuta conoscenza da parte del datore di lavoro della situazione contestata e non dall'astratta percettibilità o conoscibilità dei fatti stessi, non potendosi ragionevolmente imputare al datore medesimo, legittimato all'esercizio del potere disciplinare a seguito dell'accertamento dei fatti addebitati al dipendente, la possibilità di conoscere questi fatti in precedenza e di contestarli immediatamente al lavoratore

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, Ordinanza n. 17795 depositata il 4 giugno 2026 – Si è in presenza di una tipica fattispecie di “motivazione apparente”, allorquando la motivazione della sentenza impugnata, pur essendo graficamente (e, quindi, materialmente) esistente e, talora, anche contenutisticamente sovrabbondante, risulta, tuttavia, essere stata costruita in modo tale da rendere impossibile ogni controllo sull’esattezza e sulla logicità del ragionamento decisorio, e quindi tale da non attingere la soglia del “minimo costituzionale” richiesto dall’art. 111, comma 6, Cost.

Si è in presenza di una tipica fattispecie di "motivazione apparente", allorquando la motivazione della sentenza impugnata, pur essendo graficamente (e, quindi, materialmente) esistente e, talora, anche contenutisticamente sovrabbondante, risulta, tuttavia, essere stata costruita in modo tale da rendere impossibile ogni controllo sull'esattezza e sulla logicità del ragionamento decisorio, e quindi tale da non attingere la soglia del "minimo costituzionale" richiesto dall'art. 111, comma 6, Cost.

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 18379 depositata l’ 8 giugno 2026 – In tema di dipendenti di aziende editoriali e di stampa di periodici, ha stabilito che ai fini dell’accesso al pensionamento anticipato ex art. 1, comma 154, della l. n. 205 del 2017, vanno ritenuti utili i soli contributi versati nel periodo di cassa integrazione guadagni straordinaria, e non anche quelli figurativi accreditati in riferimento al periodo di mobilità successivo alla cessazione del rapporto di lavoro per scadenza della cassa integrazione

In tema di dipendenti di aziende editoriali e di stampa di periodici, ha stabilito che ai fini dell'accesso al pensionamento anticipato ex art. 1, comma 154, della l. n. 205 del 2017, vanno ritenuti utili i soli contributi versati nel periodo di cassa integrazione guadagni straordinaria, e non anche quelli figurativi accreditati in riferimento al periodo di mobilità successivo alla cessazione del rapporto di lavoro per scadenza della cassa integrazione

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