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Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, sentenza n. 9614 depositata il 2 dicembre 2024 – In tema di riservatezza nella raccolta dei dati personali l’obbligo di estrema chiarezza gravante sul professionista deve essere da costui assolto sin dal primo contatto, attraverso il quale debbono essere messi a disposizione del consumatore gli elementi essenziali per un’immediata percezione della offerta pubblicizzata

In tema di riservatezza nella raccolta dei dati personali l'obbligo di estrema chiarezza gravante sul professionista deve essere da costui assolto sin dal primo contatto, attraverso il quale debbono essere messi a disposizione del consumatore gli elementi essenziali per un'immediata percezione della offerta pubblicizzata

Corte di Cassazione, sezione III, ordinanza n. 30638 depositata il 28 novembre 2024 – Tra le conseguenze dannose risarcibili (il danno-conseguenza) dell’evento dannoso (danno-evento) consistente nell’illegittima iscrizione ipotecaria si colloca sia la difficoltà o l’impossibilità di negoziazione del bene ipotecato sia la difficoltà o l’impossibilità di accesso al credito

Tra le conseguenze dannose risarcibili (il danno-conseguenza) dell’evento dannoso (danno-evento) consistente nell’illegittima iscrizione ipotecaria si colloca sia la difficoltà o l’impossibilità di negoziazione del bene ipotecato sia la difficoltà o l’impossibilità di accesso al credito

Corte di Giustizia dell’ Unione Europea, ottava Sezione, sentenza depositata il 5 dicembre 2024, Causa C‑680/23 – Non osta a una normativa nazionale la quale prevede che, quando un soggetto passivo cessa la propria attività economica, tale soggetto passivo non possa riportare ad un periodo successivo un’eccedenza di imposta sul valore aggiunto dichiarata al momento di tale cessazione di attività e possa recuperare tale importo solo chiedendone il rimborso entro un termine di dodici mesi a decorrere dalla data di detta cessazione dell’attività, purché siano rispettati i principi di equivalenza e di effettività

Non osta a una normativa nazionale la quale prevede che, quando un soggetto passivo cessa la propria attività economica, tale soggetto passivo non possa riportare ad un periodo successivo un’eccedenza di imposta sul valore aggiunto dichiarata al momento di tale cessazione di attività e possa recuperare tale importo solo chiedendone il rimborso entro un termine di dodici mesi a decorrere dalla data di detta cessazione dell’attività, purché siano rispettati i principi di equivalenza e di effettività

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, Sentenza n. 30833 depositata il 2 dicembre 2024 – Le maggiori imposte pretese dall’erario in seguito ad una riqualificazione degli atti posti in essere dai contribuenti e ad una loro diversa imputazione soggettiva (nel caso di specie, ad una società di fatto) ed oggettiva (nel caso di specie, ad un’attività commerciale esercitata nelle forme di una società di fatto) siano determinate al netto delle imposte già versate dai contribuenti in relazione alla qualificazione giuridica originaria che di quegli atti i contribuenti avevano dato

Le maggiori imposte pretese dall'erario in seguito ad una riqualificazione degli atti posti in essere dai contribuenti e ad una loro diversa imputazione soggettiva (nel caso di specie, ad una società di fatto) ed oggettiva (nel caso di specie, ad un'attività commerciale esercitata nelle forme di una società di fatto) siano determinate al netto delle imposte già versate dai contribuenti in relazione alla qualificazione giuridica originaria che di quegli atti i contribuenti avevano dato

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Sentenza n. 32222 depositata il 12 dicembre 2024 – La regolamentazione del premio speciale unitario di cui all’art. 42, T.U. n. 1124/1965, costituisca una fattispecie di carattere speciale rispetto a quella generale dell’art. 41 e tale specialità è stata ravvisata già nelle modalità con cui l’art. 42 disciplina la determinazione del premio speciale unitario, atteso che, nel prevedere che essa avvenga “con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, su delibera dell’istituto assicuratore”, attribuisce al decreto ministeriale “il valore di regolamentazione attuativa o integrativa della legge con precetti che presentano i caratteri della generalità ed astrattezza”

La regolamentazione del premio speciale unitario di cui all’art. 42, T.U. n. 1124/1965, costituisca una fattispecie di carattere speciale rispetto a quella generale dell’art. 41 e tale specialità è stata ravvisata già nelle modalità con cui l’art. 42 disciplina la determinazione del premio speciale unitario, atteso che, nel prevedere che essa avvenga “con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, su delibera dell’istituto assicuratore”, attribuisce al decreto ministeriale “il valore di regolamentazione attuativa o integrativa della legge con precetti che presentano i caratteri della generalità ed astrattezza”

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Sentenza n. 32168 depositata il 12 dicembre 2024 – Il termine triennale per l’azione di regresso dell’INAIL nei confronti del datore di lavoro di cui all’art. 11, si prescrive in tre anni; quanto alla sua decorrenza, che, ove non sia stato iniziato alcun procedimento penale, lo stesso decorre dal momento di liquidazione dell’indennizzo al danneggiato, quale evento che costituisce il fatto certo e costitutivo del diritto sorto dal rapporto assicurativo. Il procedimento penale che può intervenire nel triennio dalla costituzione della rendita ed è utile a spostare in avanti il dies a quo è solo quello attivato nei confronti dei soggetti verso i quali l’Inail intende esercitare il regresso, non essendo invece rilevante un processo penale «purchessia» in relazione ai fatti dell’infortunio

Il termine triennale per l'azione di regresso dell'INAIL nei confronti del datore di lavoro di cui all'art. 11, si prescrive in tre anni; quanto alla sua decorrenza, che, ove non sia stato iniziato alcun procedimento penale, lo stesso decorre dal momento di liquidazione dell'indennizzo al danneggiato, quale evento che costituisce il fatto certo e costitutivo del diritto sorto dal rapporto assicurativo. Il procedimento penale che può intervenire nel triennio dalla costituzione della rendita ed è utile a spostare in avanti il dies a quo è solo quello attivato nei confronti dei soggetti verso i quali l'Inail intende esercitare il regresso, non essendo invece rilevante un processo penale «purchessia» in relazione ai fatti dell'infortunio

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 32139 depositata il 12 dicembre 2024 – Il ritardo nella contestazione può costituire un vizio del procedimento disciplinare solo ove sia tale da determinare un ostacolo alla difesa effettiva del lavoratore, tenendo anche conto che il prudente indugio del datore di lavoro, ossia la ponderata e responsabile valutazione dei fatti, può e deve precedere la contestazione anche nell’interesse del prestatore di lavoro, che sarebbe palesemente colpito da incolpazioni avventate o comunque non sorrette da una sufficiente certezza da parte del datore di lavoro

Il ritardo nella contestazione può costituire un vizio del procedimento disciplinare solo ove sia tale da determinare un ostacolo alla difesa effettiva del lavoratore, tenendo anche conto che il prudente indugio del datore di lavoro, ossia la ponderata e responsabile valutazione dei fatti, può e deve precedere la contestazione anche nell'interesse del prestatore di lavoro, che sarebbe palesemente colpito da incolpazioni avventate o comunque non sorrette da una sufficiente certezza da parte del datore di lavoro

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