CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, Ordinanza n 17169 depositata il 1° giugno 2026 – In tema di trasmissione degli atti tributari, la notificazione di un atto impositivo a mezzo di p.e.c. ai sensi dell’art. 60, comma 7, del D.P.R. n. 600 del 1973 si esegue – quando l’indirizzo di posta è inabile alla ricezione delle comunicazioni per negligenza del contribuente – mediante il deposito telematico dell’atto nell’area riservata del sito internet della società I. e l’invio di una raccomandata informativa al destinatario dell’avvenuta notificazione dell’atto, senza la necessità di provare l’avvenuta ricezione della stessa, a differenza di quanto previsto per la notifica a mezzo posta ordinaria a destinatario temporaneamente assente, rispetto alla quale vige l’obbligo di produrre la relata di notifica della raccomandata informativa dell’avvenuto deposito (CAD)
In tema di trasmissione degli atti tributari, la notificazione di un atto impositivo a mezzo di p.e.c. ai sensi dell'art. 60, comma 7, del D.P.R. n. 600 del 1973 si esegue - quando l'indirizzo di posta è inabile alla ricezione delle comunicazioni per negligenza del contribuente - mediante il deposito telematico dell'atto nell'area riservata del sito internet della società I. e l'invio di una raccomandata informativa al destinatario dell'avvenuta notificazione dell'atto, senza la necessità di provare l'avvenuta ricezione della stessa, a differenza di quanto previsto per la notifica a mezzo posta ordinaria a destinatario temporaneamente assente, rispetto alla quale vige l'obbligo di produrre la relata di notifica della raccomandata informativa dell'avvenuto deposito (CAD)