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Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Liguria, sezione n. 1, sentenza n. 680 depositata il 26 settembre 2024 – In tema d’imposta sulle donazioni e successioni, ai fini della determinazione della base imponibile relativamente ad azioni o quote di società comprese nell’attivo ereditario, ai sensi dell’art. 16, comma 1, lett. b), del d.lgs. n. 346 del 1990, in attuazione dei principi del giusto processo e della parità delle parti di cui al nuovo testo dell’art. 111 Cost., deve essere riconosciuta anche al contribuente, oltre che all’Amministrazione finanziaria, la possibilità sia di offrire prova contraria rispetto al criterio legale del dato contabile risultante dal bilancio approvato, sia di provare la sussistenza di eventi sopravvenuti all’approvazione ed antecedenti al decesso, che abbiano mutato quei valori

In tema d'imposta sulle donazioni e successioni, ai fini della determinazione della base imponibile relativamente ad azioni o quote di società comprese nell'attivo ereditario, ai sensi dell'art. 16, comma 1, lett. b), del d.lgs. n. 346 del 1990, in attuazione dei principi del giusto processo e della parità delle parti di cui al nuovo testo dell'art. 111 Cost., deve essere riconosciuta anche al contribuente, oltre che all'Amministrazione finanziaria, la possibilità sia di offrire prova contraria rispetto al criterio legale del dato contabile risultante dal bilancio approvato, sia di provare la sussistenza di eventi sopravvenuti all'approvazione ed antecedenti al decesso, che abbiano mutato quei valori

Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Lombardia, sezione n. 15, sentenza n. 2479 depositata il 26 settembre 2024 – Per il principio di “prevalenza della sostanza sulla forma” la possibilità offerta dall’art. 2, comma 71, del D.L. n. 225/2010 di compensare il risparmio d’imposta maturato alla data del 30 giugno 2011, a fronte di risultati negativi di gestione, con il debito per ritenute alla fonte, operate dalle società di gestione e dagli altri soggetti qualificati sui proventi distribuiti ai partecipanti ad un fondo comune di investimento, non è condizionata all’indicazione del credito fiscale nei Modelli 770 relativi ai periodi d’imposta precedenti a quello in cui risulta utilizzabile per aver il fondo generato redditi imponibili

Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Lombardia, sezione n. 15, sentenza n. 2479 depositata il 26 settembre 2024 Per il principio di “prevalenza della sostanza sulla forma” la possibilità offerta dall’art. 2, comma 71, del D.L. n. 225/2010 di compensare il risparmio d’imposta maturato alla data del 30 giugno 2011, a fronte di [...]

Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Lombardia, sezione n. 2, sentenza n. 2454 depositata il 23 settembre 2024 – L’art. 49 della “Convenzione di Vienna sulle relazioni consolari” è norma speciale che deroga alla disciplina nazionale sulla territorialità della tassazione dei non residenti, in quanto esenta da ogni forma di imposizione i redditi percepiti, nello svolgimento dell’incarico, dai funzionari e impiegati delle rappresentanze diplomatiche e consolari di Stati esteri, quand’anche alla cittadinanza estera abbiano aggiunto la cittadinanza italiana e/o fissato in Italia la residenza fiscale. Le disposizioni degli artt. 1, ultimo comma e 71, comma 2, della Convenzione integrano la disciplina generale del regime fiscale degli impiegati consolari recata dall’art. 49 citato, condizionandone l’applicazione all’insussistenza della cittadinanza italiana e della residenza permanente in Italia

L’art. 49 della “Convenzione di Vienna sulle relazioni consolari” è norma speciale che deroga alla disciplina nazionale sulla territorialità della tassazione dei non residenti, in quanto esenta da ogni forma di imposizione i redditi percepiti, nello svolgimento dell’incarico, dai funzionari e impiegati delle rappresentanze diplomatiche e consolari di Stati esteri, quand’anche alla cittadinanza estera abbiano aggiunto la cittadinanza italiana e/o fissato in Italia la residenza fiscale. Le disposizioni degli artt. 1, ultimo comma e 71, comma 2, della Convenzione integrano la disciplina generale del regime fiscale degli impiegati consolari recata dall’art. 49 citato, condizionandone l’applicazione all’insussistenza della cittadinanza italiana e della residenza permanente in Italia

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Sentenza n. 32125 depositata il 12 dicembre 2024 – In una fattispecie di impossibilità sopravvenuta temporanea per factum principis, non imputabile ad alcuna delle parti del rapporto di lavoro, quest’ultimo è caduto in uno stato di quiescenza del sinallagma funzionale delle prestazioni, sicché – in omaggio al principio di corrispettività delle prestazioni medesime nel rapporto di lavoro subordinato – il lavoratore non ha diritto alla retribuzione per una attività lavorativa non eseguita in quanto divenuta temporaneamente impossibile

In una fattispecie di impossibilità sopravvenuta temporanea per factum principis, non imputabile ad alcuna delle parti del rapporto di lavoro, quest’ultimo è caduto in uno stato di quiescenza del sinallagma funzionale delle prestazioni, sicché – in omaggio al principio di corrispettività delle prestazioni medesime nel rapporto di lavoro subordinato – il lavoratore non ha diritto alla retribuzione per una attività lavorativa non eseguita in quanto divenuta temporaneamente impossibile

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 31912 depositata l’ 11 dicembre 2024 – Alle nozioni di mobbing e di straining va attribuito valenza meramente sociologica sancendo lo loro irrilevanza ai fini giuridici in relazione ai quali ciò che conta è il configurarsi di una condotta datoriale che si riveli illegittima, anche soltanto a titolo di colpa, in quanto atta a consentire il mantenersi di un ambiente stressogeno fonte di danno alla salute dei lavoratori, in contrasto con l’art. 2087 c.c., inteso quale obbligo generale di prevedere ogni possibile conseguenza negativa della mancanza di equilibrio tra organizzazione di lavoro e personale impiegato, derivandone la necessità di porre attenzione a tutti i comportamenti, anche in sé non illegittimi ma tali da poter indurre disagio o stress che si manifestano isolatamente o invece si connettono ad altri comportamenti inadempienti, contribuendo ad inasprire gli effetti e la gravità del pregiudizio

Alle nozioni di mobbing e di straining va attribuito valenza meramente sociologica sancendo lo loro irrilevanza ai fini giuridici in relazione ai quali ciò che conta è il configurarsi di una condotta datoriale che si riveli illegittima, anche soltanto a titolo di colpa, in quanto atta a consentire il mantenersi di un ambiente stressogeno fonte di danno alla salute dei lavoratori, in contrasto con l’art. 2087 c.c., inteso quale obbligo generale di prevedere ogni possibile conseguenza negativa della mancanza di equilibrio tra organizzazione di lavoro e personale impiegato, derivandone la necessità di porre attenzione a tutti i comportamenti, anche in sé non illegittimi ma tali da poter indurre disagio o stress che si manifestano isolatamente o invece si connettono ad altri comportamenti inadempienti, contribuendo ad inasprire gli effetti e la gravità del pregiudizio

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 31751 depositata il 10 dicembre 2024 – In tema di pensioni di anzianità in favore dei lavoratori dello spettacolo, nella determinazione della “quota B” della pensione, relativa alle anzianità maturate successivamente al 31 dicembre 1992 dai lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo in data anteriore al 31 dicembre 1995, non si prendono in considerazione, ai fini del calcolo della retribuzione giornaliera pensionabile, per la parte eccedente, le retribuzioni giornaliere superiori al limite fissato dall’art. 12, comma 7, del d.P.R. n. 1420 del 1971, così come da ultimo modificato dall’art. 1, comma 10, del d.lgs. n. 182 del 1997

In tema di pensioni di anzianità in favore dei lavoratori dello spettacolo, nella determinazione della “quota B" della pensione, relativa alle anzianità maturate successivamente al 31 dicembre 1992 dai lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo in data anteriore al 31 dicembre 1995, non si prendono in considerazione, ai fini del calcolo della retribuzione giornaliera pensionabile, per la parte eccedente, le retribuzioni giornaliere superiori al limite fissato dall'art. 12, comma 7, del d.P.R. n. 1420 del 1971, così come da ultimo modificato dall'art. 1, comma 10, del d.lgs. n. 182 del 1997

Corte di Cassazione, sezione tributaria, ordinanza n. 32671 depositata il 16 dicembre 2024 – In tema di processo tributario, il contribuente che lamenti l’inesistenza, la mancanza o la nullità della notifica della cartella di pagamento deve proporre impugnazione ex art. 19, comma 1, lett. d, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 (in funzione di opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 cod. proc. civ.) avverso l’atto di pignoramento presso terzi di cui lo stesso abbia ricevuto la notifica, avendo quest’ultima valore equipollente ad una valida notifica della cartella di pagamento, della quale il contribuente è messo in condizione di conoscere l’esistenza e di esercitare il diritto di impugnazione

In tema di processo tributario, il contribuente che lamenti l’inesistenza, la mancanza o la nullità della notifica della cartella di pagamento deve proporre impugnazione ex art. 19, comma 1, lett. d, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 (in funzione di opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 cod. proc. civ.) avverso l’atto di pignoramento presso terzi di cui lo stesso abbia ricevuto la notifica, avendo quest’ultima valore equipollente ad una valida notifica della cartella di pagamento, della quale il contribuente è messo in condizione di conoscere l'esistenza e di esercitare il diritto di impugnazione

Corte di Cassazione, sezione I, ordinanza n. 10889 depositata il 23 aprile 2024 – La deliberazione determinativa del compenso dell’amministratore non può considerarsi invalida per il mero fatto che essa sia stata adottata col voto determinante espresso dallo stesso amministratore che abbia preso parte all’assemblea in veste di socio, se non ne risulti altresì pregiudicato l’interesse sociale

La deliberazione determinativa del compenso dell'amministratore non può considerarsi invalida per il mero fatto che essa sia stata adottata col voto determinante espresso dallo stesso amministratore che abbia preso parte all'assemblea in veste di socio, se non ne risulti altresì pregiudicato l'interesse sociale

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