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CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, Ordinanza n. 30974 depositata il 26 novembre 2025 – Escluso che, in mancanza di una norma che obblighi le società a provvedere all’ammortamento delle quote del trattamento di fine mandato degli amministratori nelle forme previste per i lavoratori dipendenti, possa applicarsi l’art. 2120 cod. civ., dettato per questi ultimi

Escluso che, in mancanza di una norma che obblighi le società a provvedere all'ammortamento delle quote del trattamento di fine mandato degli amministratori nelle forme previste per i lavoratori dipendenti, possa applicarsi l'art. 2120 cod. civ., dettato per questi ultimi

CORTE DI CASSAZIONE, sezione tributaria, Ordinanza n. 30953 depositata il 26 novembre 2025 – In materia di giudicato implicito, si è esclusa la possibilità di formazione di un giudicato interno in ordine ai vizi processuali rilevabili, in base ad espressa previsione legale, in ogni stato e grado del processo ed a quelli relativi a questioni “fondanti”

In materia di giudicato implicito, si è esclusa la possibilità di formazione di un giudicato interno in ordine ai vizi processuali rilevabili, in base ad espressa previsione legale, in ogni stato e grado del processo ed a quelli relativi a questioni "fondanti"

Corte di Cassazione, sezione tributaria, ordinanza n. 34176 depositata il 20 dicembre 2019 – Un errore nel bilancio consiste nell’impropria o mancata applicazione di un principio contabile se, al momento in cui viene commesso, le informazioni e i dati necessari per la sua corretta applicazione sono disponibili

Un errore nel bilancio consiste nell’impropria o mancata applicazione di un principio contabile se, al momento in cui viene commesso, le informazioni e i dati necessari per la sua corretta applicazione sono disponibili

Corte di Cassazione, sezione tributaria, ordinanza n. 30611 depositata il 20 novembre 2025 – In tema di accertamento sintetico delle imposte sui redditi la prova contraria a carico del contribuente può essere costituita anche dalla documentazione bancaria che, in quanto estratto di scrittura contabile, fornisce indicazioni sull’entità dei redditi, sulle date dei movimenti e sull’eventuale addebito di assegni, e rientra, pertanto, nell’ambito della «documentazione idonea» la cui esibizione è in grado di superare la presunzione di maggior reddito

In tema di accertamento sintetico delle imposte sui redditi la prova contraria a carico del contribuente può essere costituita anche dalla documentazione bancaria che, in quanto estratto di scrittura contabile, fornisce indicazioni sull'entità dei redditi, sulle date dei movimenti e sull'eventuale addebito di assegni, e rientra, pertanto, nell'ambito della «documentazione idonea» la cui esibizione è in grado di superare la presunzione di maggior reddito

Corte di Cassazione, sezione tributaria, ordinanza n. 28665 depositata il 29 ottobre 2025 – Il principio di non contestazione non implica a carico dell’Amministrazione finanziaria, a fronte dei motivi di impugnazione proposti dal contribuente, un onere di allegazione ulteriore rispetto a quanto contestato mediante l’atto impositivo, in quanto detto atto costituisce nel suo complesso, nei limiti delle censure del ricorrente, l’oggetto del giudizio

Il principio di non contestazione non implica a carico dell'Amministrazione finanziaria, a fronte dei motivi di impugnazione proposti dal contribuente, un onere di allegazione ulteriore rispetto a quanto contestato mediante l'atto impositivo, in quanto detto atto costituisce nel suo complesso, nei limiti delle censure del ricorrente, l'oggetto del giudizio

Corte di Cassazione, sezioni unite, sentenza n. 2665 depositata il 23 marzo 1997 – Il primo comma dell’art. 2070 cod. civ. (secondo cui l’appartenenza alla categoria professionale, ai fini dell’applicazione del contratto collettivo, si determina secondo l’attività effettivamente esercitata dall’imprenditore) non opera nei riguardi della contrattazione collettiva di diritto comune, che ha efficacia vincolante limitatamente agli iscritti alle associazioni sindacali stipulanti e a coloro che, esplicitamente o implicitamente, al contratto abbiano prestato adesione

Il primo comma dell'art. 2070 cod. civ. (secondo cui l'appartenenza alla categoria professionale, ai fini dell'applicazione del contratto collettivo, si determina secondo l'attività effettivamente esercitata dall'imprenditore) non opera nei riguardi della contrattazione collettiva di diritto comune, che ha efficacia vincolante limitatamente agli iscritti alle associazioni sindacali stipulanti e a coloro che, esplicitamente o implicitamente, al contratto abbiano prestato adesione

Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, sezione quarta, sentenza n. 1584 depositata il 6 ottobre 2025 – L’art. 11 del d.lgs. n. 36/2023 costituisce il più importante tratto di novità rispetto alla disciplina previgente e agli orientamenti giurisprudenziali formatisi sotto il vigore del d.lgs. n. 50 del 2016, secondo i quali l’applicazione di un determinato contratto collettivo non poteva essere imposta dalla lex specialis alle imprese concorrenti, rientrando tale scelta nella piena libertà negoziale delle parti

Le imprese che partecipano ad una gara per un appalto pubblico ovvero per la concessione di un pubblico servizio possono liberamente concorrere, ma non possono utilizzare come fattore competitivo il trattamento economico e normativo destinato ai lavoratori, che deve essere complessivamente equivalente al minimo previsto dal contratto collettivo di lavoro individuato dalla stazione appaltante e che, pertanto, rappresenta un limite inderogabile nell’elaborazione delle strategie competitive

Corte di Cassazione, sezione lavoro, ordinanza n. 27719 depositata il 17 ottobre 2025 – Nell’ipotesi di contratto di lavoro regolato dal contratto collettivo di diritto comune proprio di un settore non corrispondente a quello dell’attività svolta dell’imprenditore, il lavoratore non può aspirare all’applicazione di un contratto collettivo diverso, se il datore di lavoro non vi è obbligato per appartenenza sindacale, ma solo eventualmente richiamare tale disciplina come termine di riferimento per la determinazione della retribuzione ex art. 36 Cost., deducendo la non conformità al precetto costituzionale del trattamento economico previsto nel contratto applicato

Nell'ipotesi di contratto di lavoro regolato dal contratto collettivo di diritto comune proprio di un settore non corrispondente a quello dell'attività svolta dell'imprenditore, il lavoratore non può aspirare all'applicazione di un contratto collettivo diverso, se il datore di lavoro non vi è obbligato per appartenenza sindacale, ma solo eventualmente richiamare tale disciplina come termine di riferimento per la determinazione della retribuzione ex art. 36 Cost., deducendo la non conformità al precetto costituzionale del trattamento economico previsto nel contratto applicato

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