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CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, Ordinanza n. 5554 depositata l’ 11 marzo 2026 – Nel giudizio tributario, come del resto in quello ordinario, le “gravi ed eccezionali ragioni” che possono sorreggere il provvedimento di compensazione parziale o totale delle spese giudiziali non possono essere espresse con una formula generica, come «la natura della controversia»

Nel giudizio tributario, come del resto in quello ordinario, le “gravi ed eccezionali ragioni” che possono sorreggere il provvedimento di compensazione parziale o totale delle spese giudiziali non possono essere espresse con una formula generica, come «la natura della controversia»

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, Ordinanza n. 5537 depositata l’ 11 marzo 2026 – In tema di IVA, ove il contribuente, dopo aver utilizzato parzialmente un relativo credito mediante compensazione con altro tributo, negli anni successivi continui a dichiararlo in misura superiore alla residua parte spettante, non è configurabile una violazione equiparabile all’indebito o fraudolento uso di tale credito se all’irregolarità formale della dichiarazione non segua il mancato versamento di imposte, cui solo è riconducibile un concreto danno erariale, non potendo ipotizzarsi un tentativo di illecito fiscale qualora il contribuente tenga una condotta in buona fede e non ponga in essere atti diretti all’utilizzo del maggior credito erroneamente riportato nelle dichiarazioni successive

In tema di IVA, ove il contribuente, dopo aver utilizzato parzialmente un relativo credito mediante compensazione con altro tributo, negli anni successivi continui a dichiararlo in misura superiore alla residua parte spettante, non è configurabile una violazione equiparabile all’indebito o fraudolento uso di tale credito se all'irregolarità formale della dichiarazione non segua il mancato versamento di imposte, cui solo è riconducibile un concreto danno erariale, non potendo ipotizzarsi un tentativo di illecito fiscale qualora il contribuente tenga una condotta in buona fede e non ponga in essere atti diretti all’utilizzo del maggior credito erroneamente riportato nelle dichiarazioni successive

Corte di Cassazione, sezione lavoro, ordinanza n. 5469 depositata l’ 11 marzo 2026 – Quando vi sia un collegamento tra il licenziamento e le assenze per malattia del lavoratore le regole dettate dall’art. 2110 c.c. prevalgono, in quanto speciali, sulla disciplina dei licenziamento e si sostanziano nella regola consistente nell’impedire al datore di lavoro di porre fine unilateralmente al rapporto sino al superamento del limite di tollerabilità dell’assenza (cd. comporto) predeterminato dalla legge, dalle parti o, in via equitativa, dal giudice. Lo scarso rendimento e l’eventuale disservizio aziendale, determinato dalle assenze per malattia del lavoratore, infatti, non possono legittimare, prima del superamento del periodo massimo di comporto, il licenziamento per giustificato motivo oggettivo

Quando vi sia un collegamento tra il licenziamento e le assenze per malattia del lavoratore le regole dettate dall'art. 2110 c.c. prevalgono, in quanto speciali, sulla disciplina dei licenziamento e si sostanziano nella regola consistente nell'impedire al datore di lavoro di porre fine unilateralmente al rapporto sino al superamento del limite di tollerabilità dell'assenza (cd. comporto) predeterminato dalla legge, dalle parti o, in via equitativa, dal giudice. Lo scarso rendimento e l'eventuale disservizio aziendale, determinato dalle assenze per malattia del lavoratore, infatti, non possono legittimare, prima del superamento del periodo massimo di comporto, il licenziamento per giustificato motivo oggettivo

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributario, Ordinanza n. 5674 depositata il 12 marzo 2026 – In tema d’IVA, la cessione del credito di imposta comporta il subingresso del terzo cessionario nella posizione del contribuente cedente lasciando inalterati i termini del rapporto sostanziale da cui il credito origina, sicché l’efficacia derivativa determina l’acquisto da parte del cessionario dei diritti volti alla realizzazione del credito ceduto, tra i quali rientra l’azione di rimborso in quanto diretta all’adempimento della prestazione

In tema d'IVA, la cessione del credito di imposta comporta il subingresso del terzo cessionario nella posizione del contribuente cedente lasciando inalterati i termini del rapporto sostanziale da cui il credito origina, sicché l'efficacia derivativa determina l'acquisto da parte del cessionario dei diritti volti alla realizzazione del credito ceduto, tra i quali rientra l'azione di rimborso in quanto diretta all'adempimento della prestazione

Corte di Cassazione, sezione tributaria, ordinanza n. 6002 depositata il 17 marzo 2026 – In assenza di compiuto sostanziale esaurimento di tutte le operazioni fiscalmente rilevanti, non possono assumere valore determinante, ai fini dell’esclusione dall’imposizione, il dato dell’intervenuta dichiarazione di cessazione dell’attività ex art. 35 d.p.r. 633/1972 e quello della dismissione della partita iva, attesa il carattere meramente formale (anzi: “anagrafico”) della prima evenienza

In assenza di compiuto sostanziale esaurimento di tutte le operazioni fiscalmente rilevanti, non possono assumere valore determinante, ai fini dell'esclusione dall'imposizione, il dato dell'intervenuta dichiarazione di cessazione dell'attività ex art. 35 d.p.r. 633/1972 e quello della dismissione della partita iva, attesa il carattere meramente formale (anzi: "anagrafico") della prima evenienza

Corte di Cassazione, sezione lavoro, ordinanza n. 5312 depositata il 9 marzo 2026 – In materia contributiva, la prescrizione maturata successivamente alla notifica della cartella esattoriale può essere rilevata d’ufficio in ogni stato e grado del processo, a condizione che tale questione sia stata correttamente introdotta nel processo, in coerenza con il principio della domanda, e sia, quindi, pertinente al tema dell’indagine processuale così come ritualmente introdotto in giudizio; ne consegue che il ricorrente per cassazione, che si dolga della sua mancata valutazione ad opera del giudice di merito, ha l’onere di precisare in quali termini sia stata formulata la domanda inizialmente proposta, e se ed in che modo sia stato sollecitato il dibattito processuale su tale specifica questione

In materia contributiva, la prescrizione maturata successivamente alla notifica della cartella esattoriale può essere rilevata d’ufficio in ogni stato e grado del processo, a condizione che tale questione sia stata correttamente introdotta nel processo, in coerenza con il principio della domanda, e sia, quindi, pertinente al tema dell’indagine processuale così come ritualmente introdotto in giudizio; ne consegue che il ricorrente per cassazione, che si dolga della sua mancata valutazione ad opera del giudice di merito, ha l’onere di precisare in quali termini sia stata formulata la domanda inizialmente proposta, e se ed in che modo sia stato sollecitato il dibattito processuale su tale specifica questione

Corte di Cassazione, sezione lavoro, ordinanza n. 1303 depositata il 21 gennaio 2026 – Ove la notificazione sia avvenuta presso il domicilio del destinatario, è onere della parte che assume di non aver ricevuto l’atto notificato provare il carattere del tutto occasionale della presenza del consegnatario in casa propria, senza che a tal fine rilevino le sole certificazioni anagrafiche del familiare medesimo

Ove la notificazione sia avvenuta presso il domicilio del destinatario, è onere della parte che assume di non aver ricevuto l’atto notificato provare il carattere del tutto occasionale della presenza del consegnatario in casa propria, senza che a tal fine rilevino le sole certificazioni anagrafiche del familiare medesimo

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 5705 depositata il 12 marzo 2026 – Ai fini del trasferimento di ramo d’azienda previsto dall’art. 2112 c.c., anche nel testo modificato dall’art. 32 d. lgs. n. 276/2003, rappresenta elemento costitutivo della cessione l’autonomia funzionale del ramo ceduto, ovvero la sua capacità, già al momento dello scorporo, di provvedere ad uno scopo produttivo con i propri mezzi funzionali ed organizzativi e quindi di svolgere – autonomamente dal cedente e senza integrazioni di rilievo da parte del cessionario – il servizio o la funzione cui risultava finalizzato nell’ambito dell’impresa cedente al momento della cessione

Ai fini del trasferimento di ramo d'azienda previsto dall'art. 2112 c.c., anche nel testo modificato dall'art. 32 d. lgs. n. 276/2003, rappresenta elemento costitutivo della cessione l'autonomia funzionale del ramo ceduto, ovvero la sua capacità, già al momento dello scorporo, di provvedere ad uno scopo produttivo con i propri mezzi funzionali ed organizzativi e quindi di svolgere - autonomamente dal cedente e senza integrazioni di rilievo da parte del cessionario - il servizio o la funzione cui risultava finalizzato nell'ambito dell'impresa cedente al momento della cessione

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