COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE di Ancona sentenza n. 564 sez. 1 del 15 settembre 2016 – L’’autorizzazione del Procuratore della Repubblica è richiesta soltanto nel caso di “apertura coattiva”, restando invece esclusa nel caso in cui il contribuente abbia assistito a tale apertura senza formulare alcuna contestazione specifica in sede di dichiarazione resa a chiusura della verifica
COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE di Ancona sentenza n. 564 sez. 1 del 15 settembre 2016 ACCERTAMENTO - VERIFICA - L’APERTURA DELLA CASSAFORTE SENZA CONTESTAZIONI DA PARTE DEL CONTRIBUENTE NON NECESSITA DI AUTORIZZAZIONE DELLA PROCURA FATTO Con avviso di accertamento della Direzione Provinciale di Pesaro e Urbino dell'Agenzia delle Entrate n. TQ9032300158/2010, notificato l'11 giugno 2010, venivano determinati a carico [...]