COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE di Ancona sentenza n. 564 sez. 1 del 15 settembre 2016 – L’’autorizzazione del Procuratore della Repubblica è richiesta soltanto nel caso di “apertura coattiva”, restando invece esclusa nel caso in cui il contribuente abbia assistito a tale apertura senza formulare alcuna contestazione specifica in sede di dichiarazione resa a chiusura della verifica