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Corte di Cassazione, sezione I, ordinanza n. 4622 depositata il 21 febbraio 2024 – Negli accordi di ristrutturazione dei debiti e nei piani del consumatore è possibile prevedere la dilazione del pagamento dei crediti prelatizi anche oltre il termine di un anno dall’omologazione previsto dall’art. 8, comma 4, della legge n. 3 del 2012, e di là dalle fattispecie di continuità aziendale, purché si attribuisca ai titolari di tali crediti il diritto di voto a fronte della perdita economica conseguente al ritardo con cui vengono corrisposte le somme ad essi spettanti o, con riferimento ai piani del consumatore, purché sia data loro la possibilità di esprimersi in merito alla proposta del debitore

Negli accordi di ristrutturazione dei debiti e nei piani del consumatore è possibile prevedere la dilazione del pagamento dei crediti prelatizi anche oltre il termine di un anno dall'omologazione previsto dall'art. 8, comma 4, della legge n. 3 del 2012, e di là dalle fattispecie di continuità aziendale, purché si attribuisca ai titolari di tali crediti il diritto di voto a fronte della perdita economica conseguente al ritardo con cui vengono corrisposte le somme ad essi spettanti o, con riferimento ai piani del consumatore, purché sia data loro la possibilità di esprimersi in merito alla proposta del debitore

Nelle procedure da sovraindebitamento è possibile prevedere la dilazione del pagamento dei crediti prelatizi anche oltre il termine di un anno dall’omologazione

La Corte di Cassazione, sezione I, con l'ordinanza n. 4622 depositata il 21 febbraio 2024, intervenendo in tema di omologazione dei piani del consumatore nelle procedure di sovraindebitamento, ha ribadito l'orientamento ormai consolidato, che ha superato il precedente, secondo cui "... negli accordi di ristrutturazione dei debiti e nei piani del consumatore è possibile prevedere la [...]

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, ordinanza n. 4502 depositata il 20 febbraio 2024 – Condotte costituenti reato possono – anche a prescindere da apposita previsione contrattuale in tal senso- integrare giusta causa di licenziamento sebbene realizzate prima dell’instaurarsi del rapporto di lavoro, purché siano state giudicate con sentenza di condanna irrevocabile intervenuta a rapporto ormai in atto e si rivelino – attraverso una verifica giurisdizionale da effettuarsi sia in astratto sia in concreto – incompatibili con il permanere di quel vincolo fiduciario che lo caratterizza

Condotte costituenti reato possono - anche a prescindere da apposita previsione contrattuale in tal senso- integrare giusta causa di licenziamento sebbene realizzate prima dell'instaurarsi del rapporto di lavoro, purché siano state giudicate con sentenza di condanna irrevocabile intervenuta a rapporto ormai in atto e si rivelino - attraverso una verifica giurisdizionale da effettuarsi sia in astratto sia in concreto - incompatibili con il permanere di quel vincolo fiduciario che lo caratterizza

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, sentenza n. 4358 depositata il 19 febbraio 2024 – La parte che deduca una non contestazione in sede di impugnazione è tenuta ad indicare specificamente in quale atto processuale il fatto sia stato esposto, al fine di consentire al giudice di verificarne la chiarezza e se la controparte abbia avuto occasione di replicare

La parte che deduca una non contestazione in sede di impugnazione è tenuta ad indicare specificamente in quale atto processuale il fatto sia stato esposto, al fine di consentire al giudice di verificarne la chiarezza e se la controparte abbia avuto occasione di replicare

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, ordinanza n. 4344 depositata il 19 febbraio 2024 – I vizi relativi all’accertamento in fatto sono deducibili in cassazione nei soli limiti dell’art.360, co.1, n.5 c.p.c., ed il ricorso deve addurre quale elemento di fatto decisivo sia stato omesso dalla sentenza, ai sensi del citato art.360, co.1, n.5 c.p.c.

I vizi relativi all’accertamento in fatto sono deducibili in cassazione nei soli limiti dell’art.360, co.1, n.5 c.p.c., ed il ricorso deve addurre quale elemento di fatto decisivo sia stato omesso dalla sentenza, ai sensi del citato art.360, co.1, n.5 c.p.c.

Nullo il contratto avente ad oggetto le attività riservate agli iscritti all’ordine dei commercialisti anche per quelle che siano riconosciute la competenza tecnica che sono relativamente liberi, nel senso che chiunque può compierli a titolo occasionale e gratuito, ma il cui compimento (strumentalmente connesso alla professione) resta invece “riservato” se avvenga in modo continuativo, stabile, organizzato e remunerato

La Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 3495 depositata il 7 febbraio 2024, intervenuta in tema di nullità del contratto per attività riservate alle professioni ordinistiche, ha ribadito il principio di diritto secondo cui "... ai fini della previsione di cui all'art. 2231 c.c. debba affermarsi il principio per cui le condotte di tenuta della [...]

Corte di Cassazione, sezione lavoro, ordinanza n. 4626 depositata il 21 febbraio 2024 – In tema di risarcimento del danno per i casi di conversione del contratto di lavoro a tempo determinato configura una sorta di penale “ex lege” a carico del datore di lavoro che ha apposto il termine nullo

In tema di risarcimento del danno per i casi di conversione del contratto di lavoro a tempo determinato configura una sorta di penale "ex lege" a carico del datore di lavoro che ha apposto il termine nullo

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