CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, ordinanza n. 4344 depositata il 19 febbraio 2024
Lavoro – Cancellazione dagli elenchi dei lavoratori agricoli – Disconoscimento rapporti di colonia – Inammissibilità
Ritenuto che
In riforma della pronuncia di primo grado, la Corte d’appello di Salerno rigettava le opposizioni proposte da G.V. e P.D. avverso un verbale ispettivo dell’Inps che aveva disposto la loro cancellazione dagli elenchi dei lavoratori agricoli disconoscendo il rapporto di colonia tra le stesse e il concedente I.G..
Riteneva la Corte che la sentenza resa nei confronti di I. non potesse avere efficacia di giudicato nei confronti delle odierne ricorrenti, rimaste estranee a quel giudizio.
Nel merito, la Corte ha considerato che gli elementi istruttori acquisiti non consentissero l’affermazione della sussistenza dei rapporti di colonia, essendo per un verso inattendibili i testi, e per altro verso rilevanti gli elementi portati dal verbale ispettivo, che concludevano per un’attività svolta da tutti i familiari nella impresa di I..
Avverso la sentenza, G.V. e P.D. ricorrono per due motivi.
L’Inps resiste con controricorso illustrato da memoria.
All’adunanza il collegio si riservava il termine di 60 giorni per il deposito dell’ordinanza.
Considerato che
Con i due motivi di ricorso da trattare congiuntamente, si deduce violazione e falsa applicazione degli artt.2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169 c.c. per avere la Corte escluso i contratti di colonia, come invece risultava dimostrato in giudizio. Inoltre, la Corte non avrebbe considerato il giudicato formatosi in due giudizi, conclusisi con l’annullamento del verbale ispettivo, resi nei confronti di I. e P..
I motivi sono inammissibili.
La Corte d’appello, mediante accertamento in fatto, ha escluso che fosse fornita la prova di rapporti di colonia, non essendo dimostrato che vi fosse la ripartizione dei prodotti tra concedente e concessionarie, e risultando I. titolare dell’impresa.
I motivi, a dispetto della rubrica intitolata all’art.360, co.1, n.3 c.p.c., non muovono alcuna censura di violazione di legge ma criticano tale accertamento di fatto. Senonché, i vizi relativi all’accertamento in fatto sono deducibili in cassazione nei soli limiti dell’art.360, co.1, n.5 c.p.c., e il ricorso non adduce alcun elemento di fatto decisivo che sia stato omesso dalla sentenza, ai sensi del citato art.360, co.1, n.5 c.p.c., mostrandosi così inammissibile.
Inammissibilità sussiste anche rispetto all’ulteriore argomento del ricorso, fondato sull’esistenza di un giudicato a sé favorevole. Il ricorso non indica specificamente quale sarebbe il contenuto delle due sentenze favorevoli, in violazione del principio di autosufficienza del ricorso (Cass.17310/20, Cass.26627/06). Peraltro, riguardo a P.D., l’unica cui può porsi un problema di efficacia esterna del giudicato poiché I. è terzo estraneo e il giudicato a lui favorevole non si estende alle parti del presente processo, il ricorso parla di un unico verbale di accertamento (n.720000431480) che sarebbe stato annullato nel giudizio chiusosi con sentenza asseritamente passata in giudicato e non annullato nel presente giudizio; il motivo però non allega che l’eccezione di giudicato fu proposta già dinnanzi alla Corte d’appello nonostante la sentenza impugnata abbia taciuto sulla questione. In tal modo, il motivo risulta inammissibile poiché giunge ad introdurre in questa sede una questione nuova (Cass.20694/18).
Conclusivamente, il ricorso va dichiarato inammissibile con condanna alle spese secondo soccombenza.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso;
condanna in solido le ricorrenti al pagamento delle spese di lite del presente giudizio di cassazione, liquidate in € 3500 per compensi, €200 per esborsi, oltre 15% per spese generali, e accessori di legge;
dà atto che, attesa l’inammissibilità del ricorso, sussiste il presupposto processuale di applicabilità dell’art.13, co.1 quater, d.P.R. n.115/02, con conseguente obbligo in capo alle ricorrenti di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso.
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