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CORTE di CASSAZIONE – Sentenza n. 1244 depositata l’ 11 gennaio 2024 – In tema di società cd. “in house”, il reclutamento del personale, a seguito dell’entrata in vigore del d.l. n. 112 del 2008, conv. con modif. in l. n. 133 del 2008, nel testo risultante dalle modifiche apportate dalla l. n. 102 del 2009 di conversione del d.l. n. 78 del 2009, avviene secondo i criteri stabiliti dall’art. 35 del d.lgs. n. 165 del 2001, che impongono l’esperimento di procedure concorsuali o selettive, sicché la violazione di tali disposizioni, aventi carattere imperativo, impedisce la conversione dei rapporti di lavoro a tempo determinato in rapporti a tempo indeterminato.

In tema di società cd. "in house", il reclutamento del personale, a seguito dell'entrata in vigore del d.l. n. 112 del 2008, conv. con modif. in l. n. 133 del 2008, nel testo risultante dalle modifiche apportate dalla l. n. 102 del 2009 di conversione del d.l. n. 78 del 2009, avviene secondo i criteri stabiliti dall'art. 35 del d.lgs. n. 165 del 2001, che impongono l'esperimento di procedure concorsuali o selettive, sicché la violazione di tali disposizioni, aventi carattere imperativo, impedisce la conversione dei rapporti di lavoro a tempo determinato in rapporti a tempo indeterminato.

CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 1512 depositata il 15 gennaio 2024 – In tema di licenziamento collettivo per riduzione di personale, non assume rilievo, ai fini dell’esclusione della comparazione con i lavoratori di equivalente professionalità addetti alle unità produttive non soppresse e dislocate sul territorio nazionale, il datore di lavoro può limitare della platea dei lavoratori destinatari del provvedimento di messa in mobilità o di licenziamento è, peraltro, condizionata dal ricorrere di oggettive esigenze tecnico-produttive ed è necessario che queste siano coerenti con le indicazioni contenute nella comunicazione di cui all’art. 4, terzo comma, legge n. 223 del 1991. L’individuazione della platea dei lavoratori interessati non può coincidere automaticamente con quelli addetti all’unità produttiva da sopprimere, senza una ulteriore specificazione relativa alle mansioni effettivamente svolte e alla loro comparabilità con quelle dei lavoratori degli altri settori o unità dell’impresa; ne consegue l’illegittimità della scelta in ragione dell’impiego dei lavoratori da porre in mobilità in un reparto soppresso o ridotto, senza tener conto del possesso di professionalità equivalente a quella di addetti ad altri settori aziendali

In tema di licenziamento collettivo per riduzione di personale, non assume rilievo, ai fini dell'esclusione della comparazione con i lavoratori di equivalente professionalità addetti alle unità produttive non soppresse e dislocate sul territorio nazionale, il datore di lavoro può limitare della platea dei lavoratori destinatari del provvedimento di messa in mobilità o di licenziamento è, peraltro, condizionata dal ricorrere di oggettive esigenze tecnico-produttive ed è necessario che queste siano coerenti con le indicazioni contenute nella comunicazione di cui all'art. 4, terzo comma, legge n. 223 del 1991. L'individuazione della platea dei lavoratori interessati non può coincidere automaticamente con quelli addetti all'unità produttiva da sopprimere, senza una ulteriore specificazione relativa alle mansioni effettivamente svolte e alla loro comparabilità con quelle dei lavoratori degli altri settori o unità dell'impresa; ne consegue l'illegittimità della scelta in ragione dell'impiego dei lavoratori da porre in mobilità in un reparto soppresso o ridotto, senza tener conto del possesso di professionalità equivalente a quella di addetti ad altri settori aziendali

CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 1157 depositata l’ 11 gennaio 2024 – L’estinzione del rapporto di lavoro in corso di causa non determina il venir meno dell’interesse ad agire del lavoratore che abbia chiesto l’accertamento della illegittimità dei provvedimenti datoriali che incidono sulla sede di lavoro o sulle mansioni svolte, allorquando il ricorrente, sin dal ricorso introduttivo, abbia fatto espressa riserva di agire per il risarcimento dei danni derivati dall’inadempimento del datore di lavoro, in quanto l’accertamento di tale inadempimento viene a costituire la premessa logica e giuridica delle pretese risarcitorie, determinando il permanere dell’interesse ad ottenere la pronunzia giurisdizionale.

L’estinzione del rapporto di lavoro in corso di causa non determina il venir meno dell’interesse ad agire del lavoratore che abbia chiesto l'accertamento della illegittimità dei provvedimenti datoriali che incidono sulla sede di lavoro o sulle mansioni svolte, allorquando il ricorrente, sin dal ricorso introduttivo, abbia fatto espressa riserva di agire per il risarcimento dei danni derivati dall’inadempimento del datore di lavoro, in quanto l’accertamento di tale inadempimento viene a costituire la premessa logica e giuridica delle pretese risarcitorie, determinando il permanere dell'interesse ad ottenere la pronunzia giurisdizionale.

CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 1108 depositata l’ 11 gennaio 2024 – In tema di accertamento dei redditi con il metodo analitico-induttivo, a seguito della sentenza della Corte cost. n. 10 del 2023, che ha operato un’interpretazione adeguatrice dell’art. 32, comma 1, n. 2, del D.P.R. del 1973, a fronte della presunzione legale di ricavi non contabilizzati, e quindi occulti, scaturente da prelevamenti bancari non giustificati, il contribuente imprenditore può sempre opporre la prova presuntiva contraria, eccependo una incidenza percentuale forfettaria di costi di produzione, che vanno quindi detratti dall’ammontare dei maggiori ricavi presunti

In tema di accertamento dei redditi con il metodo analitico-induttivo, a seguito della sentenza della Corte cost. n. 10 del 2023, che ha operato un'interpretazione adeguatrice dell'art. 32, comma 1, n. 2, del D.P.R. del 1973, a fronte della presunzione legale di ricavi non contabilizzati, e quindi occulti, scaturente da prelevamenti bancari non giustificati, il contribuente imprenditore può sempre opporre la prova presuntiva contraria, eccependo una incidenza percentuale forfettaria di costi di produzione, che vanno quindi detratti dall'ammontare dei maggiori ricavi presunti

CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 1111 depositata l’ 11 gennaio 2024 – In tema di notificazione di atti processuali, posto che nel quadro giuridico novellato dalla direttiva n. 2008-6-CE del Parlamento e del Consiglio del 20 febbraio 2008 è prevista la possibilità per tutti gli operatori postali di notificare atti giudiziari, a meno che lo Stato non evidenzi e dimostri la giustificazione oggettiva ostativa

In tema di notificazione di atti processuali, posto che nel quadro giuridico novellato dalla direttiva n. 2008-6-CE del Parlamento e del Consiglio del 20 febbraio 2008 è prevista la possibilità per tutti gli operatori postali di notificare atti giudiziari, a meno che lo Stato non evidenzi e dimostri la giustificazione oggettiva ostativa

CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 1824 depositata il 17 gennaio 2024 – In tema di licenziamento collettivo per riduzione di personale, qualora il progetto di ristrutturazione aziendale debba riferirsi a più unità produttive ma il datore di lavoro, nella fase di individuazione dei lavoratori da collocare in mobilità, tenga conto unilateralmente dell’esigenza aziendale collegata all’appartenenza territoriale ad una sola di esse, si determina violazione dei criteri di scelta per la quale l’art. 5, comma 1, della l. n. 223 del 1991, come sostituito dall’art. 1, comma 46, della l. n. 92 del 2012, prevede l’applicazione del comma 4 dell’art. 18 novellato della l. n. 300 del 1970

In tema di licenziamento collettivo per riduzione di personale, qualora il progetto di ristrutturazione aziendale debba riferirsi a più unità produttive ma il datore di lavoro, nella fase di individuazione dei lavoratori da collocare in mobilità, tenga conto unilateralmente dell'esigenza aziendale collegata all'appartenenza territoriale ad una sola di esse, si determina violazione dei criteri di scelta per la quale l'art. 5, comma 1, della l. n. 223 del 1991, come sostituito dall'art. 1, comma 46, della l. n. 92 del 2012, prevede l'applicazione del comma 4 dell'art. 18 novellato della l. n. 300 del 1970

CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 1295 depositata il 12 gennaio 2024 – L’immediatezza della contestazione va intesa in senso relativo con valutazione riservata al giudice di merito ed insindacabile in sede di legittimità, se sorretta da motivazione adeguata e priva di vizi logici

L'immediatezza della contestazione va intesa in senso relativo con valutazione riservata al giudice di merito ed insindacabile in sede di legittimità, se sorretta da motivazione adeguata e priva di vizi logici

CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 1134 depositata l’ 11 gennaio 2024 – Il regime indennitario istituito dall’art. 32, comma 5, della l. n. 183 del 2010 non si applica all’ipotesi di conversione in contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato di un contratto di lavoro autonomo a termine dichiarato illegittimo

Il regime indennitario istituito dall’art. 32, comma 5, della l. n. 183 del 2010 non si applica all’ipotesi di conversione in contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato di un contratto di lavoro autonomo a termine dichiarato illegittimo

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