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CORTE di CASSAZIONE – Sentenza n. 109 depositata il 3 gennaio 2024 – Nel procedimento disciplinare il canone del rispetto dell’immediatezza della contestazione assume carattere “relativo”, per cui il ritardo nella contestazione può costituire un vizio del procedimento disciplinare solo ove sia tale da determinare un ostacolo alla difesa effettiva del lavoratore, tenendo anche conto che il prudente indugio del datore di lavoro, ossia la ponderata e responsabile valutazione dei fatti, può e deve precedere la contestazione anche nell’interesse del prestatore di lavoro, che sarebbe palesemente colpito da incolpazioni avventate o comunque non sorrette da una sufficiente certezza da parte del datore di lavoro

Nel procedimento disciplinare il canone del rispetto dell’immediatezza della contestazione assume carattere “relativo”, per cui il ritardo nella contestazione può costituire un vizio del procedimento disciplinare solo ove sia tale da determinare un ostacolo alla difesa effettiva del lavoratore, tenendo anche conto che il prudente indugio del datore di lavoro, ossia la ponderata e responsabile valutazione dei fatti, può e deve precedere la contestazione anche nell'interesse del prestatore di lavoro, che sarebbe palesemente colpito da incolpazioni avventate o comunque non sorrette da una sufficiente certezza da parte del datore di lavoro

CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 36478 depositata il 29 dicembre 2023 – In materia tributaria, la decadenza dell’amministrazione finanziaria dall’esercizio di un potere nei confronti del contribuente, in quanto stabilita in favore e nell’interesse esclusivo del contribuente, in materia di diritti da questo disponibili, non può essere rilevata d’ufficio dal giudice, ma deve essere dedotta dal contribuente in sede giudiziale, mentre la decadenza del contribuente dall’esercizio di un potere nei confronti dell’amministrazione finanziaria, in quanto stabilita in favore di quest’ultima ed attinente a situazioni da questa non disponibili – perché disciplinata da un regime legale non derogabile, rinunciabile o modificabile dalle parti -, è rilevabile anche d’ufficio

In materia tributaria, la decadenza dell'amministrazione finanziaria dall'esercizio di un potere nei confronti del contribuente, in quanto stabilita in favore e nell'interesse esclusivo del contribuente, in materia di diritti da questo disponibili, non può essere rilevata d'ufficio dal giudice, ma deve essere dedotta dal contribuente in sede giudiziale, mentre la decadenza del contribuente dall'esercizio di un potere nei confronti dell'amministrazione finanziaria, in quanto stabilita in favore di quest'ultima ed attinente a situazioni da questa non disponibili - perché disciplinata da un regime legale non derogabile, rinunciabile o modificabile dalle parti -, è rilevabile anche d'ufficio

CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 36051 depositata il 27 dicembre 2023 – L’azione di regresso, esercitata dall’INAL, non riguarda solo il rapporto assicurativo, ma anche l’obbligo di sicurezza, per cui l’Istituto può esercitare tale azione anche nei confronti di soggetti che non rivestono la qualità di datore di lavoro (laddove, in teoria, sarebbe esercitabile l’azione di surroga), proprio perché su questi soggetti incombe l’obbligo di tutelare l’incolumità dei lavoratori che inseriscono nella propria organizzazione produttiva

L'azione di regresso, esercitata dall'INAL, non riguarda solo il rapporto assicurativo, ma anche l'obbligo di sicurezza, per cui l'Istituto può esercitare tale azione anche nei confronti di soggetti che non rivestono la qualità di datore di lavoro (laddove, in teoria, sarebbe esercitabile l'azione di surroga), proprio perché su questi soggetti incombe l'obbligo di tutelare l'incolumità dei lavoratori che inseriscono nella propria organizzazione produttiva.

CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 36048 depositata il 27 dicembre 2023 – Qualora venga denunciato il difetto di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, per effetto del travisamento da parte del giudice del merito della causa petendi dedotta, la Corte di cassazione, per verificare l’effettiva esistenza del vizio denunciato, ha accesso diretto agli atti processuali, trattandosi di errore in procedendo, e non è vincolata dalla interpretazione della domanda data dal giudice di merito, potendo provvedere direttamente a verificare e ad identificare i contenuti del petitum e della causa petendi

Qualora venga denunciato il difetto di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, per effetto del travisamento da parte del giudice del merito della causa petendi dedotta, la Corte di cassazione, per verificare l'effettiva esistenza del vizio denunciato, ha accesso diretto agli atti processuali, trattandosi di errore in procedendo, e non è vincolata dalla interpretazione della domanda data dal giudice di merito, potendo provvedere direttamente a verificare e ad identificare i contenuti del petitum e della causa petendi

Corte di Giustizia dell’UE (Terza Sezione) sentenza n. C-667/21 depositata il 21 dicembre 2023 – Il diritto al risarcimento previsto dal (UE) 2016/679 nei casi di violazioni del regolamento ha una funzione risarcitorio e non punitivo o dissuasivo

Corte di Giustizia dell'UE (Terza Sezione) sentenza n. C-667/21 depositata il 21 dicembre 2023 «Rinvio pregiudiziale – Protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali – Regolamento (UE) 2016/679 – Articolo 6, paragrafo 1 – Condizioni di liceità del trattamento – Articolo 9, paragrafi da 1 a 3 – Trattamento vertente su particolari categorie di dati – Dati relativi [...]

CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 35587 depositata il 20 dicembre 2023 – Principio di specificità di cui all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 4 e n. 6, che deve essere modulato secondo criteri di sinteticità e chiarezza, realizzati dalla trascrizione essenziale degli atti e dei documenti per la parte d’interesse, in modo da contemperare il fine legittimo di semplificare l’attività del giudice di legittimità e garantire al tempo stesso la certezza del diritto e la corretta amministrazione della giustizia, salvaguardando la funzione nomofilattica della Corte ed il diritto di accesso della parte ad un organo giudiziario in misura tale da non inciderne la stessa sostanza

Principio di specificità di cui all'art. 366 c.p.c., comma 1, n. 4 e n. 6, che deve essere modulato secondo criteri di sinteticità e chiarezza, realizzati dalla trascrizione essenziale degli atti e dei documenti per la parte d'interesse, in modo da contemperare il fine legittimo di semplificare l'attività del giudice di legittimità e garantire al tempo stesso la certezza del diritto e la corretta amministrazione della giustizia, salvaguardando la funzione nomofilattica della Corte ed il diritto di accesso della parte ad un organo giudiziario in misura tale da non inciderne la stessa sostanza

CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 35803 depositata il 22 dicembre 2023 – L’illegittimità del contributo di solidarietà di cui si discorre, estraneo al numerus clausus di provvedimenti che le Casse hanno potestà di adottare e lesivo, tra l’altro, dell’affidamento che il pensionato ripone in un trattamento pensionistico commisurato ai contributi versati

L’illegittimità del contributo di solidarietà di cui si discorre, estraneo al numerus clausus di provvedimenti che le Casse hanno potestà di adottare e lesivo, tra l’altro, dell’affidamento che il pensionato ripone in un trattamento pensionistico commisurato ai contributi versati

CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 35630 depositata il 20 dicembre 2023 – Il deposito con modalità telematiche si ha per avvenuto al momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata del Ministero della giustizia

Il deposito con modalità telematiche si ha per avvenuto al momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata del Ministero della giustizia

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