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CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 35575 depositata il 20 dicembre 2023 – In tema di definizione agevolata, anche il giudizio avente ad oggetto l’impugnazione della cartella emessa in sede di controllo automatizzato del D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 36 bis, con la quale l’Amministrazione finanziaria liquida le imposte calcolate sui dati forniti dallo stesso contribuente, dà origine a una controversia suscettibile di definizione ai sensi del D.L. n. 119 del 2018, art. 6, conv. dalla L. n. 136 del 2018, qualora la predetta cartella costituisca il primo ed unico atto col quale la pretesa fiscale è comunicata al contribuente, essendo come tale impugnabile, del D.Lgs. n. 546 del 1992, ex art. 19, non solo per vizi propri, ma anche per motivi attinenti al merito della pretesa impositiva

In tema di definizione agevolata, anche il giudizio avente ad oggetto l'impugnazione della cartella emessa in sede di controllo automatizzato del D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 36 bis, con la quale l'Amministrazione finanziaria liquida le imposte calcolate sui dati forniti dallo stesso contribuente, dà origine a una controversia suscettibile di definizione ai sensi del D.L. n. 119 del 2018, art. 6, conv. dalla L. n. 136 del 2018, qualora la predetta cartella costituisca il primo ed unico atto col quale la pretesa fiscale è comunicata al contribuente, essendo come tale impugnabile, del D.Lgs. n. 546 del 1992, ex art. 19, non solo per vizi propri, ma anche per motivi attinenti al merito della pretesa impositiva

CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 33527 depositata il 19 dicembre 2023 – La deroga al divieto di licenziamento dell’art. 54del d.lgs. n. 151/2001, dall’inizio della gestazione fino al compimento dell’età di un anno del bambino, opera solo in caso di cessazione dell’intera attività aziendale, sicché, trattandosi di fattispecie normativa di stretta interpretazione, essa non può essere applicata in via estensiva o analogica alle ipotesi di cessazione dell’attività di un singolo reparto della azienda, ancorché dotato di autonomia funzionale

La deroga al divieto di licenziamento dell’art. 54del d.lgs. n. 151/2001, dall’inizio della gestazione fino al compimento dell’età di un anno del bambino, opera solo in caso di cessazione dell’intera attività aziendale, sicché, trattandosi di fattispecie normativa di stretta interpretazione, essa non può essere applicata in via estensiva o analogica alle ipotesi di cessazione dell’attività di un singolo reparto della azienda, ancorché dotato di autonomia funzionale

CORTE di CASSAZIONE, sezione penale, sentenza n. 50818 depositata il 20 dicembre 2023 – L’appaltatore di lavori edili, nell’esecuzione della propria attività e in base al principio del neminem laedere, deve osservare tutte le cautele necessarie per evitare che non solo i propri dipendenti, ma anche i terzi, riportino danni alla persona; rilevando che tale obbligo non si limita al periodo di mera esecuzione delle opere appaltate, ma anche alla fase successiva, qualora egli conservi il controllo della zona dei lavori, ma soprattutto si concreta nell’obbligo di non lasciare senza custodia situazioni di grave pericolo. Tale prescrizione sussiste anche nella fase successiva alla eventuale cessione dei lavori e anteriormente al momento in cui l’area interessata dalle opere sia materialmente ed effettivamente entrata nella disponibilità del cessionario

L'appaltatore di lavori edili, nell'esecuzione della propria attività e in base al principio del neminem laedere, deve osservare tutte le cautele necessarie per evitare che non solo i propri dipendenti, ma anche i terzi, riportino danni alla persona; rilevando che tale obbligo non si limita al periodo di mera esecuzione delle opere appaltate, ma anche alla fase successiva, qualora egli conservi il controllo della zona dei lavori, ma soprattutto si concreta nell'obbligo di non lasciare senza custodia situazioni di grave pericolo. Tale prescrizione sussiste anche nella fase successiva alla eventuale cessione dei lavori e anteriormente al momento in cui l'area interessata dalle opere sia materialmente ed effettivamente entrata nella disponibilità del cessionario

CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 35355 depositata il 18 dicembre 2023 – L’attribuzione della pensione di reversibilità postula la titolarità dell’assegno di divorzio, intesa come titolarità attuale e concretamente fruibile dell’assegno periodico divorzile al momento della morte dell’ex coniuge

L’attribuzione della pensione di reversibilità postula la titolarità dell’assegno di divorzio, intesa come titolarità attuale e concretamente fruibile dell’assegno periodico divorzile al momento della morte dell’ex coniuge

CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 35190 depositata il 15 dicembre 2023 – In tema di confluenza dell’INPDAI nell’INPS, il trasferimento dei contributi presso quest’ultimo istituto è avvenuto, per effetto della l. n. 289 del 2002, attraverso l’iscrizione “con evidenza contabile separata”, e, quindi, in carenza di un’unificazione assimilabile alla ricongiunzione dei contributi prevista dal d.P.R. n. 58 del 1976, sicché l’art. 42 comma 3, prima parte, della legge citata, laddove dispone che il regime pensionistico dei dirigenti di aziende industriali è uniformato, nel rispetto del criterio del pro-rata,

In tema di confluenza dell’INPDAI nell’INPS, il trasferimento dei contributi presso quest'ultimo istituto è avvenuto, per effetto della l. n. 289 del 2002, attraverso l'iscrizione “con evidenza contabile separata”, e, quindi, in carenza di un'unificazione assimilabile alla ricongiunzione dei contributi prevista dal d.P.R. n. 58 del 1976, sicché l’art. 42 comma 3, prima parte, della legge citata, laddove dispone che il regime pensionistico dei dirigenti di aziende industriali è uniformato, nel rispetto del criterio del pro-rata,

Corte di Cassazione, Sezione Unite, sentenza n. 34419 depositata l’ 11 dicembre 2023  – In tema di compensazione di crediti o eccedenze d’imposta da parte del contribuente, all’azione di accertamento dell’erario si applica il più lungo termine di otto anni, di cui all’art. 27, comma 16, d.l. n. 185 del 2008, quando il credito utilizzato è inesistente, condizione che si realizza allorché ricorrano congiuntamente i seguenti requisiti: a) il credito, in tutto o in parte, è il risultato di una artificiosa rappresentazione ovvero è carente dei presupposti costitutivi previsti dalla legge ovvero, pur sorto, è già estinto al momento del suo utilizzo; b) l’inesistenza non è riscontrabile mediante i controlli di cui agli artt. 36-bis e 36-ter d.P.R. n. 600 del 1973 e all’art. 54-bis d.P.R. n. 633 del 1972; ove sussista il primo requisito ma l’inesistenza sia riscontrabile in sede di controllo formale o automatizzato, la compensazione indebita riguarda crediti non spettanti e si applicano i termini ordinari per l’attività di accertamento

In tema di compensazione di crediti o eccedenze d’imposta da parte del contribuente, all’azione di accertamento dell’erario si applica il più lungo termine di otto anni, di cui all’art. 27, comma 16, d.l. n. 185 del 2008, quando il credito utilizzato è inesistente, condizione che si realizza allorché ricorrano congiuntamente i seguenti requisiti: a) il credito, in tutto o in parte, è il risultato di una artificiosa rappresentazione ovvero è carente dei presupposti costitutivi previsti dalla legge ovvero, pur sorto, è già estinto al momento del suo utilizzo; b) l’inesistenza non è riscontrabile mediante i controlli di cui agli artt. 36-bis e 36-ter d.P.R. n. 600 del 1973 e all’art. 54-bis d.P.R. n. 633 del 1972; ove sussista il primo requisito ma l’inesistenza sia riscontrabile in sede di controllo formale o automatizzato, la compensazione indebita riguarda crediti non spettanti e si applicano i termini ordinari per l’attività di accertamento

CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 35080 depositata il 14 dicembre 2023 – In tema di imposta di registro, ipotecarie o catastali, per stabilire se un’abitazione sia di lusso e, quindi, esclusa dai benefici per l’acquisto della prima casa ai sensi del D.P.R. n. 131 del 1986, tariffa I, art. 1, nota II bis la sua superficie utile – complessivamente superiore a mq. 240 – va calcolata alla stregua del D.M. n. Lavori Pubblici n. 1072 del 1969, la quale va determinata in quella che – dall’estensione globale riportata nell’atto di acquisto sottoposto all’imposta – residua una volta detratta la superficie di balconi, terrazze, cantine, soffitte, scale e del posto macchina, non potendo, invece, applicarsi i criteri di cui al D.M. n. Lavori Pubblici n. 801 del 1977, richiamato dalla L. n. 47 del 1985, art. 51, comma 2, le previsioni della quale, relative ad agevolazioni o benefici fiscali, non sono suscettibili di un’interpretazione che ne ampli la sfera applicativa

In tema di imposta di registro, ipotecarie o catastali, per stabilire se un'abitazione sia di lusso e, quindi, esclusa dai benefici per l'acquisto della prima casa ai sensi del D.P.R. n. 131 del 1986, tariffa I, art. 1, nota II bis la sua superficie utile - complessivamente superiore a mq. 240 - va calcolata alla stregua del D.M. n. Lavori Pubblici n. 1072 del 1969, la quale va determinata in quella che - dall'estensione globale riportata nell'atto di acquisto sottoposto all'imposta - residua una volta detratta la superficie di balconi, terrazze, cantine, soffitte, scale e del posto macchina, non potendo, invece, applicarsi i criteri di cui al D.M. n. Lavori Pubblici n. 801 del 1977, richiamato dalla L. n. 47 del 1985, art. 51, comma 2, le previsioni della quale, relative ad agevolazioni o benefici fiscali, non sono suscettibili di un'interpretazione che ne ampli la sfera applicativa

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