CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 35190 depositata il 15 dicembre 2023
Lavoro – Ricalcolo della pensione di anzianità – Principio del calcolo pro-rata – Confluenza dell’INPDAI nell’INPS – Accoglimento
Ritenuto che
Con sentenza del 12.12.16 la corte d’appello di Milano ha confermato la sentenza del 17.2.14 del medesimo tribunale, che aveva dichiarato il diritto del lavoratore in epigrafe al ricalcolo della pensione di anzianità con i criteri dell’AGO secondo il metodo retributivo e non in applicazione del pro-rata ex articolo 42 comma 3 legge 289 del 92 (ndr articolo 42 comma 3 legge 289 del 2002) (che si applica, secondo la sentenza, solo a coloro che erano iscritti all’Inps al momento della soppressione del Fondo, non essendo tale il lavoratore all’epoca).
Avverso tale sentenza ricorre l’Inps per un motivo, cui resiste il lavoratore con controricorso. Le parti hanno presentato memorie.
Il Collegio, all’esito della camera di consiglio, si è riservato il termine di giorni sessanta per il deposito del provvedimento.
Considerato che
L’unico motivo deduce violazione dell’articolo 42 legge 289 del 2002, per non aver applicato il principio del calcolo pro-rata, che ha portata generale.
Il motivo è fondato.
Questa Corte, invero, con orientamento costante dal quale non vi è motivo di discostarsi (tra le tante, Sez. L, Sentenza n. 4897 del 27/02/2017, Rv. 643421 – 01 e, più di recente, Cass. 16/03/2021, n. 7356), ha affermato che, in tema di confluenza dell’INPDAI nell’INPS, il trasferimento dei contributi presso quest’ultimo istituto è avvenuto, per effetto della l. n. 289 del 2002, attraverso l’iscrizione “con evidenza contabile separata”, e, quindi, in carenza di un’unificazione assimilabile alla ricongiunzione dei contributi prevista dal d.P.R. n. 58 del 1976, sicché l’art. 42 comma 3, prima parte, della legge citata, laddove dispone che il regime pensionistico dei dirigenti di aziende industriali è uniformato, nel rispetto del criterio del pro-rata, a quello degli iscritti al Fondo pensioni lavoratori dipendenti con effetto dal 1° gennaio 2003, introduce un principio di carattere generale senza distinzione tra soggetti ancora iscritti e soggetti non più in costanza di assicurazione INPDAI alla data del 31 dicembre 2002.
Detto meccanismo del pro-rata adottato nell’art. 42 cit., costituisce del resto manifestazione della volontà del legislatore di tenere distinti i due periodi assicurativi, in considerazione della diversità dei sistemi di calcolo adottati per ciascuno di essi, dando luogo a due distinte quote di pensione da determinare secondo autonomi criteri (Sez. L, Ordinanza n. 23573 del 23/09/2019, Rv. 655061 – 01; v. anche Cass. nn. 2237, 2715, 2851, 17706 del 2020; 19519, 19036, 15144 del 2019 e i precedenti ivi richiamati).
Tale argomento consente altresì di ritenere manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale sollevata dal controricorrente nella memoria, in relazione all’art. 3 Cost., rilevando più che la qualità di iscritto (o meno) al momento della soppressione della gestione, le regole peculiari della gestione di determinazione del trattamento previdenziale.
Né può dirsi che l’interpretazione letterale della norma in discorso possa spingere l’interprete verso diversa soluzione, atteso che la norma fa riferimento ai soggetti iscritti alla gestione INPDAI senza richiedere necessariamente l’attualità dell’iscrizione al momento della soppressione della gestione: invero, la posizione assicurativa non viene meno per il solo fatto che il soggetto abbia perso la qualifica di dirigente presso un’azienda industriale e non sia più in costanza di lavoro, ma permane anche se l’attività lavorativa è cessata fino all’eventuale trasferimento dei contributi ad altra gestione attraverso domanda di ricongiunzione, o fino al conseguimento della prestazione assicurata ove ne sussistano i presupposti (cfr. Cass. 4897/17 cit.).
La sentenza impugnata, che non si è attenuta al principio su esteso, va cassata e la causa va rimessa alla medesima corte d’appello in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa l’impugnata sentenza e rinvia la causa, anche per la liquidazione delle spese del presente giudizio, alla medesima Corte d’appello, in diversa composizione.
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