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CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 26644 depositata il 15 settembre 2023 – In tema di infortunio sul lavoro per il quale sia stata esercitata l’azione penale, il termine di prescrizione triennale dell’azione di regresso, da parte dell’ente assicuratore, decorre da quello d’irrevocabilità della sentenza penale, che nel caso di ricorso per cassazione, coincide con la pronuncia dell’ordinanza o della sentenza che definisce il giudizio di legittimità ai sensi dell’art. 648 c.p.p.

In tema di infortunio sul lavoro per il quale sia stata esercitata l'azione penale, il termine di prescrizione triennale dell'azione di regresso, da parte dell'ente assicuratore, decorre da quello d'irrevocabilità della sentenza penale, che nel caso di ricorso per cassazione, coincide con la pronuncia dell'ordinanza o della sentenza che definisce il giudizio di legittimità ai sensi dell'art. 648 c.p.p.

CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 26711 depositata il 18 settembre 2023 – Il calcolo della quota retributiva della pensione (quota A), assoggettato ai più favorevoli criteri di calcolo antecedenti alle richiamate innovazioni del 2002 e del 2003, deve uniformarsi alle previsioni dell’art. 49 del Regolamento di Esecuzione del 1997 (delibera 28 giugno 1997), in quanto vigenti alla data di maturazione del diritto, riguardante, nella specie, una pensione decorrente dal dicembre 2005

Il calcolo della quota retributiva della pensione (quota A), assoggettato ai più favorevoli criteri di calcolo antecedenti alle richiamate innovazioni del 2002 e del 2003, deve uniformarsi alle previsioni dell’art. 49 del Regolamento di Esecuzione del 1997 (delibera 28 giugno 1997), in quanto vigenti alla data di maturazione del diritto, riguardante, nella specie, una pensione decorrente dal dicembre 2005

CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 26285 depositata l’ 11 settembre 2023 – In tema di agevolazioni tributarie, il rimborso d’imposta di cui all’art. 1, 665 comma, l. n. 190 del 190, a favore dei soggetti colpiti dal sisma siciliano del 13 e 16 dicembre 1990, a seguito dell’intervento della commissione Ue con la decisione del 14 agosto 2015, C (2015) 5549, non è applicabile ai soggetti che esplicano attività di “impresa comunitaria”, rispetto alla quale rileva esclusivamente lo svolgimento di attività economica volta a fornire beni o servizi, essendo invece irrilevante l’elemento soggettivo, sia sotto il profilo della qualifica dell’attività (di impresa o professionale, di lavoro autonomo e di esercente attività c.d. protette), sia sotto il profilo della struttura propria del soggetto (persona fisica o ente collettivo, soggetto di diritto privato o pubblico), rilevando esclusivamente lo svolgimento di una attività economica volta a fornire beni o servizi

In tema di agevolazioni tributarie, il rimborso d'imposta di cui all'art. 1, 665 comma, l. n. 190 del 190, a favore dei soggetti colpiti dal sisma siciliano del 13 e 16 dicembre 1990, a seguito dell'intervento della commissione Ue con la decisione del 14 agosto 2015, C (2015) 5549, non è applicabile ai soggetti che esplicano attività di "impresa comunitaria", rispetto alla quale rileva esclusivamente lo svolgimento di attività economica volta a fornire beni o servizi, essendo invece irrilevante l'elemento soggettivo, sia sotto il profilo della qualifica dell'attività (di impresa o professionale, di lavoro autonomo e di esercente attività c.d. protette), sia sotto il profilo della struttura propria del soggetto (persona fisica o ente collettivo, soggetto di diritto privato o pubblico), rilevando esclusivamente lo svolgimento di una attività economica volta a fornire beni o servizi

Corte di Cassazione, ordinanza n. 26483 depositata il 13 settembre 2023 – Il vizio denunciabile ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. ed i limiti d’impugnazione della “doppia conforme” si applicano anche al ricorso avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale, atteso che il giudizio di legittimità in materia tributaria, alla luce dell’art. 62 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, non ha connotazioni di specialità. Nel caso di omessa considerazione dei fatti, non opera la “doppia conforme”

Il vizio denunciabile ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. ed i limiti d'impugnazione della "doppia conforme" si applicano anche al ricorso avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale, atteso che il giudizio di legittimità in materia tributaria, alla luce dell'art. 62 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, non ha connotazioni di specialità. Nel caso di omessa considerazione dei fatti, non opera la "doppia conforme"

Il creditore con sentenza non definitiva ha diritto di essere ammesso al passivo anche nella liquidazione coatta amministrativa

La Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 27163 depositata il 22 settembre 2023, intervenendo in tema opponibilità della sentenza non definitiva alla liquidazione coatta amministrativa, ha statuito il principio in base al quale la sentenza di condanna, non ancora passata in giudicato, pronunciata nei confronti di un soggetto successivamente sottoposto alla procedura di liquidazione coatta, [...]

Corte di Cassazione, ordinanza n. 18822 depositata il 4 luglio 2023 – Nel contenzioso tributario conseguente ad accertamenti sintetici-induttivi mediante cd. redditometro, per la determinazione dell’obbligazione fiscale del soggetto passivo d’imposta costituisce principio a tutela della parità delle parti e del regolare contraddittorio processuale quello secondo cui all’inversione dell’onere della prova, che impone al contribuente l’allegazione di prove contrarie a dimostrazione dell’inesistenza del maggior reddito attribuito dall’Ufficio, deve seguire, ove a quell’onere abbia adempiuto, un esame analitico da parte dell’organo giudicante, che non può pertanto limitarsi a giudizi sommari, privi di ogni riferimento alla massa documentale entrata nel processo relativa agli indici di spesa

Nel contenzioso tributario conseguente ad accertamenti sintetici-induttivi mediante cd. redditometro, per la determinazione dell'obbligazione fiscale del soggetto passivo d'imposta costituisce principio a tutela della parità delle parti e del regolare contraddittorio processuale quello secondo cui all'inversione dell'onere della prova, che impone al contribuente l'allegazione di prove contrarie a dimostrazione dell'inesistenza del maggior reddito attribuito dall'Ufficio, deve seguire, ove a quell'onere abbia adempiuto, un esame analitico da parte dell'organo giudicante, che non può pertanto limitarsi a giudizi sommari, privi di ogni riferimento alla massa documentale entrata nel processo relativa agli indici di spesa

Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, Sezione Quarta, sentenza n. 2046 depositata il 4 settembre 2023 – Il C.C.N.L. da applicare ai propri dipendenti rientra nella scelta discrezionale del datore di lavoro e, salvo il caso di Contratti collettivi contenenti previsioni contrarie alla legge oppure riferibili a categorie del tutto disomogenee con quelle in cui opera l’impresa, tale determinazione non è sindacabile nel merito in sede giurisdizionale

Il C.C.N.L. da applicare ai propri dipendenti rientra nella scelta discrezionale del datore di lavoro e, salvo il caso di Contratti collettivi contenenti previsioni contrarie alla legge oppure riferibili a categorie del tutto disomogenee con quelle in cui opera l’impresa, tale determinazione non è sindacabile nel merito in sede giurisdizionale

Corte di Cassazione, sentenza n. 17189 depositata il 15 giugno 2023 – In tema di accertamento dei redditi d’impresa, in seguito alla sostituzione dell’art. 39 del d.P.R. n. 600 del 1973 ad opera dell’art. 24, comma 5, della l. n. 88 del 2009, che, con effetto retroattivo, stante la sua finalità di adeguamento al diritto dell’Unione europea, ha eliminato la presunzione legale relativa di corrispondenza del corrispettivo della cessione di beni immobili al valore normale degli stessi, l’accertamento di un maggior reddito derivante dalla predetta cessione di beni immobili non può essere fondato soltanto sulla sussistenza di uno scostamento tra il corrispettivo dichiarato nell’atto di compravendita ed il valore normale del bene quale risulta dalle quotazioni OMI, ma richiede la sussistenza di ulteriori elementi indiziari gravi, precisi e concordanti

In tema di accertamento dei redditi d’impresa, in seguito alla sostituzione dell’art. 39 del P.R. n. 600 del 1973 ad opera dell’art. 24, comma 5, della l. n. 88 del 2009, che, con effetto retroattivo, stante la sua finalità di adeguamento al diritto dell’Unione europea, ha eliminato la presunzione legale relativa di corrispondenza del corrispettivo della cessione di beni immobili al valore normale degli stessi, l’accertamento di un maggior reddito derivante dalla predetta cessione di beni immobili non può essere fondato soltanto sulla sussistenza di uno scostamento tra il corrispettivo dichiarato nell’atto di compravendita ed il valore normale del bene quale risulta dalle quotazioni OMI, ma richiede la sussistenza di ulteriori elementi indiziari gravi, precisi e concordanti

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