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CORTE di CASSAZIONE – Sentenza n. 25778 depositata il 12 settembre 2023 – Il taglio astratto della motivazione fa sì che quest’ultima sia da considerarsi meramente apparente, con la conseguente esclusione della preclusione, derivante dalla cd. “doppia conforme”, della censura di omesso esame di fatti decisivi e controversi, addotti e documentati dal contribuente, dai quali risulterebbe la residenza anche fiscale in (…) quale elemento costitutivo del diritto al rimborso fatto valere

Il taglio astratto della motivazione fa sì che quest'ultima sia da considerarsi meramente apparente, con la conseguente esclusione della preclusione, derivante dalla cd. "doppia conforme", della censura di omesso esame di fatti decisivi e controversi, addotti e documentati dal contribuente, dai quali risulterebbe la residenza anche fiscale in (...) quale elemento costitutivo del diritto al rimborso fatto valere.

CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 26368 depositata il 12 settembre 2023 – In tema di detrazioni fiscali, le spese di sponsorizzazione di cui all’ art. 90, comma 8, della l. n. 289 del 2002, sono assistite da una “presunzione legale assoluta” circa la loro natura pubblicitaria, e non di rappresentanza, a condizione che il soggetto sponsorizzato sia una compagine sportiva dilettantistica e che sia rispettato il limite quantitativo di spesa, ed inoltre che la sponsorizzazione miri a promuovere l’immagine ed i prodotti dello sponso ed il soggetto sponsorizzato abbia effettivamente posto in essere una specifica attività promozionale

In tema di detrazioni fiscali, le spese di sponsorizzazione di cui all' art. 90, comma 8, della l. n. 289 del 2002, sono assistite da una "presunzione legale assoluta" circa la loro natura pubblicitaria, e non di rappresentanza, a condizione che il soggetto sponsorizzato sia una compagine sportiva dilettantistica e che sia rispettato il limite quantitativo di spesa, ed inoltre che la sponsorizzazione miri a promuovere l'immagine ed i prodotti dello sponso ed il soggetto sponsorizzato abbia effettivamente posto in essere una specifica attività promozionale

CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 26746 depositata il 18 settembre 2023 – L’accertamento della volontà delle parti in relazione al contenuto di un contratto o di una sua specifica clausola integra una indagine di fatto che è affidata al giudice di merito. Ne consegue che il ricorrente per cassazione, al fine di far valere la violazione dei canoni legali di interpretazione contrattuale di cui agli artt. 1362 e ss. c.c., non solo deve fare esplicito riferimento alle regole legali di interpretazione, mediante specifica indicazione delle norme asseritamente violate ed ai principi in esse contenuti, ma è tenuto, altresì, a precisare in quale modo e con quali considerazioni il giudice del merito si sia discostato dai canoni legali assunti come violati o se lo stesso li abbia applicati sulla base di argomentazioni illogiche od insufficienti non potendo, invece, la censura risolversi nella mera contrapposizione dell’ interpretazione del ricorrente e quella accolta nella sentenza impugnata

L'accertamento della volontà delle parti in relazione al contenuto di un contratto o di una sua specifica clausola integra una indagine di fatto che è affidata al giudice di merito. Ne consegue che il ricorrente per cassazione, al fine di far valere la violazione dei canoni legali di interpretazione contrattuale di cui agli artt. 1362 e ss. c.c., non solo deve fare esplicito riferimento alle regole legali di interpretazione, mediante specifica indicazione delle norme asseritamente violate ed ai principi in esse contenuti, ma è tenuto, altresì, a precisare in quale modo e con quali considerazioni il giudice del merito si sia discostato dai canoni legali assunti come violati o se lo stesso li abbia applicati sulla base di argomentazioni illogiche od insufficienti non potendo, invece, la censura risolversi nella mera contrapposizione dell' interpretazione del ricorrente e quella accolta nella sentenza impugnata

CORTE di CASSAZIONE, sezione penale, sentenza n. 36908 depositata il 7 settembre 2023 – Ai fini della configurabilità dell’ipotesi delittuosa descritta dall’art. 437 c.p., è necessario che l’omissione, la rimozione o il danneggiamento dolosi degli impianti, apparecchi o segnali destinati a prevenire infortuni sul lavoro si inserisca in un contesto imprenditoriale nel quale la mancanza o l’inefficienza di quei presidi antinfortunistici abbia l’attitudine, almeno in via astratta, a pregiudicare l’integrità fisica di una collettività di lavoratori, o, comunque, di un numero di persone gravitanti attorno all’ambiente di lavoro sufficiente a realizzare la condizione di una indeterminata estensione del pericolo

Ai fini della configurabilità dell'ipotesi delittuosa descritta dall'art. 437 c.p., è necessario che l'omissione, la rimozione o il danneggiamento dolosi degli impianti, apparecchi o segnali destinati a prevenire infortuni sul lavoro si inserisca in un contesto imprenditoriale nel quale la mancanza o l'inefficienza di quei presidi antinfortunistici abbia l'attitudine, almeno in via astratta, a pregiudicare l'integrità fisica di una collettività di lavoratori, o, comunque, di un numero di persone gravitanti attorno all'ambiente di lavoro sufficiente a realizzare la condizione di una indeterminata estensione del pericolo

CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 26637 depositata il 15 settembre 2023 – Il motivo di ricorso di cui all’art. 360, n. 5, c.p.c., deve riguardare un fatto storico considerato nella sua oggettiva esistenza, senza che possano considerarsi tali né le singole questioni decise dal giudice di merito, né i singoli elementi di un accadimento complesso, comunque apprezzato, né le mere ipotesi alternative, né le singole risultanze istruttorie, ove comunque risulti un complessivo e convincente apprezzamento del fatto svolto dal giudice di merito sulla base delle prove acquisite nel corso del relativo giudizio

Il motivo di ricorso di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c., deve riguardare un fatto storico considerato nella sua oggettiva esistenza, senza che possano considerarsi tali né le singole questioni decise dal giudice di merito, né i singoli elementi di un accadimento complesso, comunque apprezzato, né le mere ipotesi alternative, né le singole risultanze istruttorie, ove comunque risulti un complessivo e convincente apprezzamento del fatto svolto dal giudice di merito sulla base delle prove acquisite nel corso del relativo giudizio

Commissione Tributaria Regionale per la Liguria, sezione n. 1, sentenza n. 1242 depositata il 25 ottobre 2019 – Qualora l’ente impositore non si costituisce entro i 60 giorni, bensì nei termini per la presentazione delle memorie, non gli è più consentito esporre nelle proprie controdeduzioni le eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili d’Ufficio

Il D.Lgs. n. 546/1992 all'art. 23 prevede che l'Ente impositore, nei cui confronti è stato proposto ricorso, deve costituirsi in giudizio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso. E' però principio consolidato quello che ammette la tardiva costituzione dell'Ufficio resistente anche oltre i previsti 60 giorni, purchè sia rispettato il termine, di cui all'art. 32 c. 1 del D.Lgs. 546/92, previsto per il deposito documentale, di giorni 20 prima della data di trattazione. Secondo la Suprema Corte se l'Ufficio non si costituisce entro i 60 giorni, bensì nei termini per la presentazione delle memorie, non gli è più consentito esporre nelle proprie controdeduzioni le eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili d'Ufficio (v. Cass., sent. 10/06/2016, n.11943).

CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 26201 depositata l’ 8 settembre 2023 – L’omessa esibizione da parte del contribuente dei documenti in sede amministrativa determina l’inutilizzabilità della successiva produzione in sede contenziosa, prevista dal d.p.r. n. 600 del 1973, art. 32 solo in presenza del peculiare presupposto, la cui prova incombe sull’Amministrazione finanziaria, costituito dall’invito specifico e puntuale all’esibizione, accompagnato dall’avvertimento circa le conseguenze della sua mancata ottemperanza, in quanto la suddetta disposizione normativa deve essere interpretata in coerenza con il diritto di difesa sancito dall’art. 24 Cost. e con il principio di capacità contributiva di cui all’art. 53 Cost.

L'omessa esibizione da parte del contribuente dei documenti in sede amministrativa determina l'inutilizzabilità della successiva produzione in sede contenziosa, prevista dal d.p.r. n. 600 del 1973, art. 32 solo in presenza del peculiare presupposto, la cui prova incombe sull'Amministrazione finanziaria, costituito dall'invito specifico e puntuale all'esibizione, accompagnato dall'avvertimento circa le conseguenze della sua mancata ottemperanza, in quanto la suddetta disposizione normativa deve essere interpretata in coerenza con il diritto di difesa sancito dall'art. 24 Cost. e con il principio di capacità contributiva di cui all'art. 53 Cost.

CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 26654 depositata il 15 settembre 2023 – La condotta del danneggiato può costituire un contributo colposo alla verificazione del danno, la cui quantificazione in misura percentuale è rimessa all’accertamento del giudice di merito, insindacabile in sede di legittimità se correttamente motivato

La condotta del danneggiato può costituire un contributo colposo alla verificazione del danno, la cui quantificazione in misura percentuale è rimessa all'accertamento del giudice di merito, insindacabile in sede di legittimità se correttamente motivato

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