La Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 27163 depositata il 22 settembre 2023, intervenendo in tema opponibilità della sentenza non definitiva alla liquidazione coatta amministrativa, ha statuito il principio in base al quale la sentenza di condanna, non ancora passata in giudicato, pronunciata nei confronti di un soggetto successivamente sottoposto alla procedura di liquidazione coatta, è opponibile alla procedura concorsuale.
Pertanto per il Supremo consesso il creditore va ammesso al passivo, con riserva, sulla base della sentenza impugnata ed il commissario liquidatore può proseguire nella fase di impugnazione a norma del comma 2 n. 3 dell’art. 96 del RD 267/42 ed il relativo giudizio non diventa improcedibile.
I giudici di legittimità hanno precisato che l’orientamento che prevedeva non applicabile l’art. 96 del R.D. n. 267/42 è stato ormai superato. Affermandosi invece il principio secondo cui “… il giudizio di condanna instaurato dai risparmiatori contro una delle banche venete indicate dal d.l. n. 99 del 2017 prima dell’apertura della liquidazione coatta amministrativa non diventa improcedibile in esito alla detta apertura ove sia stata già pronunciata la sentenza di merito, in quanto, a norma dell’art. 96 l. fall., il creditore, sulla base della sentenza impugnata, deve essere ammesso al passivo con riserva, mentre il commissario, dal suo canto, può proseguire il giudizio nella fase di impugnazione …” (Cass. n. 12948/2022; cfr. anche Cass. n. 17526/2003). Tale principio, inizialmente applicato alle liquidazioni coatte amministrative delle banche è stato esteso anche alle altre tipologie.
Nel suddetto principio il chiaro richiamo al comma 4 dell’art. 212 del RD 267/42, trova applicazione anche nella liquidazione coatta amministrativa l’art. 113 comma 1 n. 1 del R.D. n. 267/42, sulle ripartizioni parziali, il quale dispone l’accantonamento anche delle somme destinate ai creditori ammessi con riserva.
Il comma 2 dell’art. 96 del R.D. n. 267/42 regola l’ammissione con riserva per il fallimento con la conseguenza che la suddetta norma deve intendersi indirettamente richiamata dalla disciplina della liquidazione coatta amministrativa, anche in mancanza di rinvio nell’art. 201 del R.D. n. 267/42, e con essa la regola della permanenza della cognizione in sede ordinaria sui crediti già oggetto di sentenza ancora impugnabile.
Il suddetto principio trova efficacia anche nella disciplina di cui al D.Lgs. n. 14/2019, (Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza) in quanto gli artt. 204 comma 2 lett. c), 227 comma 1, 310 e 312 comma 4 hanno disposizioni analoghe a quelle della legge fallimentare.
Possono essere interessanti anche le seguenti pubblicazioni:
- Corte di Cassazione sentenza n. 27813 depositata il 22 settembre 2022 - Il diritto a detrazione è tuttavia ammesso a beneficio del soggetto passivo anche in mancanza di un nesso diretto e immediato tra una specifica operazione a monte e una o più…
- CORTE DI GIUSTIZIA CE-UE - Sentenza 18 novembre 2021, n. C-358/20 - L’articolo 168 e l’articolo 213 nonché il principio di neutralità dell’imposta sul valore aggiunto (IVA), letti alla luce dei principi di certezza del diritto, di tutela del legittimo…
- CORTE di CASSAZIONE - Ordinanza n. 14975 depositata il 29 maggio 2023 - Il diritto a detrazione è tuttavia ammesso a beneficio del soggetto passivo anche in mancanza di un nesso diretto e immediato tra una specifica operazione a monte e una o più…
- CORTE DI GIUSTIZIA CE-UE - Sentenza 11 novembre 2021, n. C-281/20 - Ad un soggetto passivo deve essere negato l’esercizio del diritto a detrazione dell’imposta sul valore aggiunto (IVA) relativa all’acquisto di beni che gli sono stati ceduti, qualora…
- CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 18 novembre 2022, n. 34032 - Anche quando il fallimento o comunque l'insolvenza del datore di lavoro cedente intervenga dopo che sia cessato il rapporto di lavoro proseguito con il cessionario, l'intervento del Fondo di…
- Approvazione del modello di dichiarazione per la liquidazione giudiziale o per la liquidazione coatta amministrativa, modello IVA 74 bis, con le relative istruzioni - Provvedimento n. 36026 del 7 febbraio 2023 dell'AGENZIA delle ENTRATE
RICERCA NEL SITO
NEWSLETTER
ARTICOLI RECENTI
- L’anatocismo è dimostrabile anche con la sol
La Corte di Cassazione con la sentenza n. 33159 depositata il 29 novembre 2023,…
- Avverso l’accertamento mediante il redditome
La Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 31844 depositata il 15 novembre…
- Si è in presenza di appalti endoaziendali illeciti
Si è in presenza di appalti endoaziendali illeciti ogni qualvolta l’appaltatore…
- Per il provvedimento di sequestro preventivo di cu
La Corte di Cassazione, sezione penale, con la sentenza n. 47640 depositata il…
- Il dirigente medico ha diritto al risarcimento qua
La Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 28258 depositata il 9 ottobre 20…