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Corte di Cassazione, ordinanza n. 17234 depositata il 15 giugno 2023 – In caso di notifica di cartella esattoriale non fondata su una sentenza passata in giudicato, il termine di prescrizione entro il quale deve essere fatta valere l’obbligazione tributaria relativa alle sanzioni è quello quinquennale, così come previsto dall’art.20, comma 3, del d.lgs. n. 472 del 1997

In caso di notifica di cartella esattoriale non fondata su una sentenza passata in giudicato, il termine di prescrizione entro il quale deve essere fatta valere l'obbligazione tributaria relativa alle sanzioni è quello quinquennale, così come previsto dall'art.20, comma 3, del d.lgs. n. 472 del 1997

Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma, sezione n. 18, sentenza n. 3807 depositata il 22 marzo 2023 – E’ valido l’avviso di accertamento che non menziona le osservazioni del contribuente ex art 12, comma 7, legge 212/2000. Infatti, da un lato, la nullità consegue solo alle irregolarità per le quali sia espressamente prevista dalla legge oppure da cui deriva una lesione di specifici diritti o garanzie tale da impedire la produzione di ogni effetto e, dall’altro, l’Amministrazione ha l’obbligo di valutare tali osservazioni, ma non di esplicitare detta valutazione nell’atto impositivo 

E’ valido l’avviso di accertamento che non menziona le osservazioni del contribuente ex art 12, comma 7, legge 212/2000. Infatti, da un lato, la nullità consegue solo alle irregolarità per le quali sia espressamente prevista dalla legge oppure da cui deriva una lesione di specifici diritti o garanzie tale da impedire la produzione di ogni effetto e, dall’altro, l’Amministrazione ha l’obbligo di valutare tali osservazioni, ma non di esplicitare detta valutazione nell’atto impositivo 

Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Friuli Venezia-Giulia, sezione n. 1, sentenza n. 60 depositata il 21 marzo 2023 – Il presupposto impositivo dell’autonoma organizzazione ai fini dell’assoggettamento a IRAP si concretizza quando il contribuente, responsabile dell’organizzazione, impieghi beni strumentali eccedenti il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività, oppure si avvalga, in modo non occasionale, di lavoro altrui in misura superiore alla “soglia dell’impiego di un collaboratore che esplichi mansioni meramente esecutive”

Il presupposto impositivo dell'autonoma organizzazione ai fini dell'assoggettamento a IRAP si concretizza quando il contribuente, responsabile dell'organizzazione, impieghi beni strumentali eccedenti il minimo indispensabile per l'esercizio dell'attività, oppure si avvalga, in modo non occasionale, di lavoro altrui in misura superiore alla “soglia dell'impiego di un collaboratore che esplichi mansioni meramente esecutive”

L’omessa risposta da parte del datore di lavoro alla richiesta di notizie dell’Ispettorato del Lavoro, avanzata ai sensi dell’art. 4 della Legge n. 628/1961, non integra il reato previsto in caso di notificazione mediante raccomandata A/R, qualora l’omessa risposta si sia perfezionata con la compiuta giacenza

L’omessa risposta da parte del datore di lavoro alla richiesta di notizie dell’Ispettorato del Lavoro, avanzata ai sensi dell’art. 4 della Legge n. 628/1961, non integra il reato previsto in caso di notificazione mediante raccomandata A/R, qualora l’omessa risposta si sia perfezionata con la compiuta giacenza

Consiglio di Stato, Sezione Quinta, sentenza n. 2862 depositata il 21 marzo 2023 – L’avvalimento è finalizzato a soddisfare i requisiti strettamente connessi alla prova della capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale, nel senso che l’impresa ausiliata può far fronte alle proprie carenze, avvalendosi, per l’espletamento dell’appalto, dei requisiti posseduti dall’impresa ausiliaria; fanno quindi eccezione alla portata generale di tale istituto i requisiti strettamente personali, come quelli di carattere generale (cosiddetti requisiti di idoneità morale), così come quelli soggettivi di carattere personale (cosiddetti requisiti professionali), atteso che tali requisiti non sono attinenti all’impresa e ai mezzi di cui essa dispone e non sono intesi a garantire l’obiettiva qualità dell’adempimento; sono, invece, relativi alla mera e soggettiva idoneità professionale del concorrente, e quindi non dell’impresa ma dell’imprenditore, a partecipare alla gara d’appalto e ad essere, quindi, contraente con la Pubblica amministrazione

L'avvalimento è finalizzato a soddisfare i requisiti strettamente connessi alla prova della capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale, nel senso che l'impresa ausiliata può far fronte alle proprie carenze, avvalendosi, per l'espletamento dell'appalto, dei requisiti posseduti dall'impresa ausiliaria; fanno quindi eccezione alla portata generale di tale istituto i requisiti strettamente personali, come quelli di carattere generale (cosiddetti requisiti di idoneità morale), così come quelli soggettivi di carattere personale (cosiddetti requisiti professionali), atteso che tali requisiti non sono attinenti all'impresa e ai mezzi di cui essa dispone e non sono intesi a garantire l'obiettiva qualità dell'adempimento; sono, invece, relativi alla mera e soggettiva idoneità professionale del concorrente, e quindi non dell'impresa ma dell'imprenditore, a partecipare alla gara d'appalto e ad essere, quindi, contraente con la Pubblica amministrazione

Corte di Cassazione, sezione penale, sentenza n. 15237 depositata il 12 aprile 2023 – Per le comunicazione del verbale di prescrizioni al datore di lavoro e e della comunicazione dell’avviso Inps di contestazione della violazione di cui all’art. 2, comma 1-bis, del D.L. n. 463 del 1983 l’effettiva conoscenza della richiesta deve essere ritenuta necessaria, perchè fonte diretta dell’obbligo sanzionato penalmente, cosicchè non può essere ritenuta sufficiente una notificazione per compiuta giacenza, la quale esclude, per definizione, l’effettiva conoscenza dell’atto da parte del destinatario.

Per le comunicazione del verbale di prescrizioni al datore di lavoro e e della comunicazione dell'avviso Inps di contestazione della violazione di cui all'art. 2, comma 1-bis, del D.L. n. 463 del 1983 l'effettiva conoscenza della richiesta deve essere ritenuta necessaria, perchè fonte diretta dell'obbligo sanzionato penalmente, cosicchè non può essere ritenuta sufficiente una notificazione per compiuta giacenza, la quale esclude, per definizione, l'effettiva conoscenza dell'atto da parte del destinatario.

CORTE di CASSAZIONE – Sentenza n. 16811 depositata il 13 giugno 2023 – Al fine di individuare quale sia il reddito di impresa rilevante ai fini contributivi, occorre quindi per coerenza di sistema fare riferimento alle norme fiscali, e dunque in primo luogo al testo unico delle imposte sui redditi, D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917.

Al fine di individuare quale sia il reddito di impresa rilevante ai fini contributivi, occorre quindi per coerenza di sistema fare riferimento alle norme fiscali, e dunque in primo luogo al testo unico delle imposte sui redditi, D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917.

CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 15122 depositata il 30 maggio 2023 – Le richiamate previsioni del D.Lgs. n. 38 del 2000, nel tracciare un discrimine temporale tra fattispecie assoggettate alla precedente normativa e fattispecie ricondotte al nuovo assetto, incardinato sull’indennizzo del danno biologico, risentono del “fluire del tempo”, “elemento di per sè idoneo a differenziare le situazioni soggettive”

Le richiamate previsioni del D.Lgs. n. 38 del 2000, nel tracciare un discrimine temporale tra fattispecie assoggettate alla precedente normativa e fattispecie ricondotte al nuovo assetto, incardinato sull'indennizzo del danno biologico, risentono del "fluire del tempo", "elemento di per sè idoneo a differenziare le situazioni soggettive"

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