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Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma, sezione 4, sentenza n. 2786 depositata il 28 febbraio 2023 – Nel processo tributario la costituzione in giudizio della parte resistente debba avvenire, ai sensi dell’art. 23 del d.lgs 31 dicembre 1992, n. 546, entro sessanta giorni dalla notifica del ricorso, ciò a pena di decadenza dalla facoltà di proporre eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili d’ufficio e di fare istanza per la chiamata di terzi

Nel processo tributario la costituzione in giudizio della parte resistente debba avvenire, ai sensi dell'art. 23 del d.lgs 31 dicembre 1992, n. 546, entro sessanta giorni dalla notifica del ricorso, ciò a pena di decadenza dalla facoltà di proporre eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili d'ufficio e di fare istanza per la chiamata di terzi

Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio, sezione 19, sentenza n. 2747 depositata il 28 febbraio 2023 – L’ente resistente in un giudizio tributario può costituirsi oltre il termine, previsto all’art. 23 c. l Dlgs. 546/1992, di 60 giorni dalla notifica del ricorso, purché sia rispettato il termine di cui all’art. 32, c. l, D.lgs 546/1992, di 20 giorni prima della trattazione previsto per il deposito documentale

L'ente resistente in un giudizio tributario può costituirsi oltre il termine, previsto all'art. 23 c. l Dlgs. 546/1992, di 60 giorni dalla notifica del ricorso, purché sia rispettato il termine di cui all'art. 32, c. l, D.lgs 546/1992, di 20 giorni prima della trattazione previsto per il deposito documentale

CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 13475 depositata il 17 maggio 2023 – Il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione non deve essere interpretato in modo eccessivamente formalistico, così da incidere sulla sostanza stessa del diritto in contesa, e non può pertanto tradursi in un ineluttabile onere di integrale trascrizione degli atti e documenti posti a fondamento del ricorso, insussistente laddove nel ricorso sia puntualmente indicato il contenuto degli atti richiamati all’interno delle censure, e sia specificamente segnalata la loro presenza negli atti del giudizio di merito

Il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione non deve essere interpretato in modo eccessivamente formalistico, così da incidere sulla sostanza stessa del diritto in contesa, e non può pertanto tradursi in un ineluttabile onere di integrale trascrizione degli atti e documenti posti a fondamento del ricorso, insussistente laddove nel ricorso sia puntualmente indicato il contenuto degli atti richiamati all’interno delle censure, e sia specificamente segnalata la loro presenza negli atti del giudizio di merito

CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 13390 depositata il 16 maggio 2023 – A pena di inammissibilità, che il ricorso debba contenere “i motivi per i quali si chiede la cassazione, con l’indicazione delle norme di diritto su cui si fondano, secondo quanto previsto dall’articolo 366 bis” non comporta l’adozione di formule particolari, tuttavia è necessario che l’individuazione dei testi legislativi e dei principi di diritto possa cogliersi, anche implicitamente, dall’esposizione delle censure

A pena di inammissibilità, che il ricorso debba contenere “i motivi per i quali si chiede la cassazione, con l'indicazione delle norme di diritto su cui si fondano, secondo quanto previsto dall'articolo 366 bis” non comporta l'adozione di formule particolari, tuttavia è necessario che l'individuazione dei testi legislativi e dei principi di diritto possa cogliersi, anche implicitamente, dall'esposizione delle censure

CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 13236 depositata il 15 maggio 2023 – Non può esser denunciata la violazione dell’art. 2697 cod. civ., allorché il giudice abbia attribuito ad alcune prove maggiore forza persuasiva che ad altre o abbia errato nel concludere che la parte ha ottemperato all’onere della prova sancito dalla legge. In tal caso si configura un erroneo apprezzamento sull’esito della prova, oggi censurabile in cassazione nei ristretti limiti definiti dall’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.

Non può esser denunciata la violazione dell’art. 2697 cod. civ., allorché il giudice abbia attribuito ad alcune prove maggiore forza persuasiva che ad altre o abbia errato nel concludere che la parte ha ottemperato all’onere della prova sancito dalla legge. In tal caso si configura un erroneo apprezzamento sull’esito della prova, oggi censurabile in cassazione nei ristretti limiti definiti dall’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.

CORTE COSTITUZIONALE – Sentenza n. 98 depositata il 18 maggio 2023 – Illegittimità costituzionale dell’art. 210, comma 1, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell’ordinamento militare), nella parte in cui non contempla, accanto ai medici militari, anche gli psicologi militari tra i soggetti a cui, in deroga all’art. 894 del codice medesimo, non sono applicabili le norme relative alle incompatibilità inerenti l’esercizio delle attività libero professionali, nonché le limitazioni previste dai contratti e dalle convenzioni con il servizio sanitario nazionale

Illegittimità costituzionale dell’art. 210, comma 1, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell’ordinamento militare), nella parte in cui non contempla, accanto ai medici militari, anche gli psicologi militari tra i soggetti a cui, in deroga all’art. 894 del codice medesimo, non sono applicabili le norme relative alle incompatibilità inerenti l’esercizio delle attività libero professionali, nonché le limitazioni previste dai contratti e dalle convenzioni con il servizio sanitario nazionale

CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 11993 depositata il 5 maggio 2023 – La scelta del ravvedimento operoso in materia fiscale, di cui all’art. 13 del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, è di carattere negoziale, costituendo una dichiarazione di volontà per cui essa non può che essere oggetto di annullamento per errore determinante. Ai fini dell’istanza di rimborso delle somme così versate risultando quindi esclusivamente rilevante l’errore determinante ai sensi dell’art. 1428 c.c., in cui sia caduto il contribuente nel momento in cui ha operato il ravvedimento stesso.

La scelta del ravvedimento operoso in materia fiscale, di cui all'art. 13 del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, è di carattere negoziale, costituendo una dichiarazione di volontà per cui essa non può che essere oggetto di annullamento per errore determinante. Ai fini dell'istanza di rimborso delle somme così versate risultando quindi esclusivamente rilevante l'errore determinante ai sensi dell'art. 1428 c.c., in cui sia caduto il contribuente nel momento in cui ha operato il ravvedimento stesso.

CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 11783 depositata il 4 maggio 2023 – In tema di decorrenza del termine per la proposizione dell’istanza di rimborso è costituito dall’individuazione del relativo dies a quo col momento in cui – nell’assolvere al pagamento – il contribuente sia pienamente consapevole della non debenza della somma. Solo se ricorre tale requisito (cioè se già in quel momento il contribuente avesse la certezza della non debenza in tutto o in parte delle somme versate in acconto), il termine decorre dal momento stesso del versamento dell’acconto, mentre in diversa ipotesi – cioè allorché la non debenza emerga in sede di pagamento del saldo

In tema di decorrenza del termine per la proposizione dell'istanza di rimborso è costituito dall'individuazione del relativo dies a quo col momento in cui - nell'assolvere al pagamento - il contribuente sia pienamente consapevole della non debenza della somma. Solo se ricorre tale requisito (cioè se già in quel momento il contribuente avesse la certezza della non debenza in tutto o in parte delle somme versate in acconto), il termine decorre dal momento stesso del versamento dell'acconto, mentre in diversa ipotesi - cioè allorché la non debenza emerga in sede di pagamento del saldo

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