Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma, sezione 4, sentenza n. 2786 depositata il 28 febbraio 2023 – Nel processo tributario la costituzione in giudizio della parte resistente debba avvenire, ai sensi dell’art. 23 del d.lgs 31 dicembre 1992, n. 546, entro sessanta giorni dalla notifica del ricorso, ciò a pena di decadenza dalla facoltà di proporre eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili d’ufficio e di fare istanza per la chiamata di terzi