Corte di Cassazione ordinanza n. 11842 depositata il 12 aprile 2022 – In tema di contenzioso tributario, la produzione di nuovi documenti in appello, sebbene consentita ex 58 del D.L.vo 31 dicembre 1992 n. 546, deve avvenire, ai sensi dell’art. 32 del D.L.vo 31 dicembre 1992 n. 546, entro venti giorni liberi antecedenti l’udienza; tuttavia,  l’inosservanza  di  detto  termine  è sanata ove   il documento sia stato già depositato, benché irritualmente, nel giudizio di primo grado, poiché nel processo tributario i fascicoli  di  parte restano  inseriti  in modo definitivo nel fascicolo   d’ufficio  sino  al  passaggio in giudicato della sentenza,  senza  che le parti abbiano  la possibilità  di  ritirarli, con la conseguenza  che la documentazione ivi prodotta è acquisita automaticamente  e  “ritualmente”  nel giudizio di impugnazione