Corte di Cassazione ordinanza n. 11842 depositata il 12 aprile 2022
documentazione in appello – documenti prodotti in primo grado acquisiti automaticamente in appello – nuovi documenti – appello incidentale – notifica
RILEVATO CHE:
Chirico Vincenzo ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Regionale della Campania il 12 febbraio 2018 n. 1326/03/2018, la quale, in controversia avente ad oggetto l’impugnazione di avviso di liquidazione dell’imposta di registro ed irrogazione delle sanzioni amministrative in dipendenza di ingiunzione emessa dal Tribunale di Napoli per il pagamento della somma di € 180.000,00, a seguito della risoluzione consensuale di un contratto preliminare di compravendita immobiliare, ha dichiarato, dopo la relativa riunione, l’inammissibilità dell’appello proposto dal medesimo ed ha accolto il ricorso proposto dall’Agenzia delle Entrate avverso la sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Provinciale di Napoli il 20 settembre 2016 n. 16003/33/2016, con compensazione delle spese giudiziali. La Commissione Tributaria Regionale ha pronunziato l’absolutio ab instantia sul presupposto che, costituendosi in giudizio, l’appellante avesse omesso di depositare la ricevuta di spedizione del plico ed avesse depositato in sua vece l’avviso di ricevimento della raccomandata; inoltre, ha riformato la sentenza impugnata, con il rigetto del ricorso originario del contribuente, sul presupposto che l’amministrazione finanziaria avesse ritualmente depositato nel giudizio di appello – nonostante la tardiva produzione nel giudizio di prime cure – la documentazione relativa al contratto preliminare con la specifica pattuizione della caparra penitenziale. Il ricorso è affidato a tre motivi. L’Agenzia delle Entrate è rimasta intimata.
CONSIDERATO CHE:
1. Con il primo motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 54 del L.vo 31 dicembre 1992 n. 546, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., per aver erroneamente ritenuto che l’amministrazione finanziaria potesse proporre autonomo appello (e non appello incidentale) dopo aver ricevuto la notifica dell’appello proposto dal contribuente; nonché violazione e falsa applicazione dell’art. 58, comma 2, del D.L.vo 31 dicembre 1992 n. 546, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., per aver erroneamente ritenuto che l’amministrazione finanziaria potesse ritualmente produrre nel giudizio di appello documenti tardivamente prodotti nel giudizio di prime cure.
2. Con il secondo motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 22, commi 1 e 2, del D.L.vo 31 dicembre 1992 n. 546, 149, commi 1 e 3, cod. proc. civ. e 1 della Legge 20 novembre 1982 n. 890, in relazione (verosimilmente) all’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., per aver erroneamente ritenuto che il deposito dell’avviso di ricevimento (in luogo della ricevuta di spedizione) della raccomandata relativa alla notifica inficiasse l’ammissibilità dell’appello proposto dal contribuente.
3. Con il terzo motivo, si denuncia nullità della sentenza impugnata (verosimilmente) per violazione dell’art. 112 cod. civ., in relazione (verosimilmente) all”art. 360, comma 1, 4, cod. proc. civ., per aver omesso di pronunziarsi sulle eccezioni opposte dal contribuente in ordine all’omessa allegazione degli atti presupposti dall’avviso di liquidazione, che erano stati ivi menzionati in modo vago e generico con la sola indicazione delle date di sottoscrizione, senza riportare alcuna specificazione delle parti e del contenuto, nonché in ordine all’irrogazione delle sanzioni amministrative, che erano state computate in modo impreciso e superficiale.
RITENUTO CHE:
1. Il primo motivo è inammissibile e, comunque, infondato.
1.1. Anzitutto, il mezzo è carente di autosufficienza sotto entrambi i profili di censura, essendosi genericamente limitato, per un verso, a denunciare che l’amministrazione finanziaria, dopo aver ricevuto la notificazione dell’appello proposto dal contribuente, avrebbe notificato a sua volta un autonomo appello nei confronti del contribuente, senza riportare alcuna indicazione circa le date di ricevimento della notifica del primo appello e di notifica del secondo appello, per un altro verso, a lamentare la tardiva produzione di documenti nel giudizio di appello, senza alcuna individuazione del numero, della natura e del contenuto dei medesimi, con la conseguenza di precludere al collegio ogni verifica in proposito.
1.2. Ad ogni modo, ciascuno dei profili di censura deve essere disatteso.
1.3. Per il primo aspetto, si rammenta che, nel processo tributario, la regola posta dall’art. 54, comma 2, del D.L.vo 31 dicembre 1992, 546, secondo la quale l’appello incidentale può essere proposto, «a pena d’inammissibilità», nell’atto di controdeduzioni, da depositare entro sessanta giorni dalla notifica dell’impugnazione principale, ha un’efficacia meramente endoprocessuale (come l’analoga norma dettata in via generale dall’art. 343 cod. proc. civ.), nel senso che dopo il deposito dell’atto di controdeduzioni – o della comparsa di risposta – non è più ammissibile la proposizione dell’impugnazione incidentale (salvo il caso previsto dall’art. 343, comma 2, cod. proc. civ.): ciò tuttavia non comporta, purché sia rispettato il termine prescritto per l’impugnazione incidentale, l’inammissibilità dell’appello erroneamente proposto in via principale da chi, essendo stata la sentenza già impugnata da un’altra parte, avrebbe potuto proporlo solo incidentalmente (tra le tante: Cass., Sez. SA, 19 maggio 2006, n. 11809; Cass., Sez. SA” 4 aprile 2008, n. 8785; Cass., Sez. SA, 9 giugno 2021, n. 16115; Cass., Sez. SA, 23 giugno 2021, n. 17870).
1.4. Nella specie, peraltro, il ricorrente non lamenta che l’appello dell’amministrazione finanziaria sia stato notificato (anche) oltre il termine consentito dall’art.. 54, comma 2, del L.vo 31 dicembre 1992, n. 546, risolvendosi la censura nella sola inosservanza del veicolo formale di proposizione (ricorso anziché controdeduzioni) del gravame.
1.5. Sotto il secondo aspetto, è pacifico che, in tema di contenzioso tributario, la produzione di nuovi documenti in appello, sebbene consentita ex 58 del D.L.vo 31 dicembre 1992 n. 546, deve avvenire, ai sensi dell’art. 32 del D.L.vo 31 dicembre 1992 n. 546, entro venti giorni liberi antecedenti l’udienza; tuttavia, l’inosservanza di detto termine è sanata ove il documento sia stato già depositato, benché irritualmente, nel giudizio di primo grado, poiché nel processo tributario i fascicoli di parte restano inseriti in modo definitivo nel fascicolo d’ufficio sino al passaggio in giudicato della sentenza, senza che le parti abbiano la possibilità di ritirarli, con la conseguenza che la documentazione ivi prodotta è acquisita automaticamente e “ritualmente” nel giudizio di impugnazione (tra le tante: Cass. Sez. SA, 7 marzo 2018, n. L– 5429; Cass., Sez. SA, 16 gennaio 2019, n. 947; Cass., Sez. SA, 17 novembre 2020, n. 26115; Cass., Sez. SA, 21 ottobre 2021, n. 29328; Cass,., Sez. 6″-5, 5 novembre 2021, n. 32046; Cass., Sez. 5″, 16 novembre 2021, n. 34540; Cass., Sez. 5″, 14 marzo 2022, n. 8156).
1.6. Pertanto, una volta riconosciuta l’ammissibilità dell’appello proposto dall’amministrazione finanziaria per le ragioni suesposte, i documenti prodotti, ancorché tardivamente acquisiti nel giudizio di prime cure, erano pienamente utilizzabili ai fini della decisione del gravame.
2. Il secondo motivo è inammissibile.
2.1 Anche in questo caso, il mezzo è carente di autosufficienza, essendosi genericamente limitato a rilevare che la ritualità della sua costituzione in giudizio potrebbe evincersi dalla menzione della data di spedizione della raccomandata sull’avviso di ricevimento, senza riportare l’indicazione di tale data o riprodurre il tenore del suddetto documento, così da vanificare ogni controllo in sede di legittimità.
2.2 Invero, è pacifico che, nel processo tributario, non costituisce motivo d’inammissibilità del ricorso (o dell’appello), che sia stato notificato direttamente a mezzo del servizio postale universale, il fatto che il ricorrente (o l’appellante), al momento della costituzione entro il termine di trenta giorni dalla ricezione della raccomandata da parte del destinatario, depositi l’avviso di ricevimento del plico e non la ricevuta di spedizione, purché nell’avviso di ricevimento medesimo la data di spedizione sia asseverata dall’ufficio postale con stampigliatura meccanografica ovvero con proprio timbro datario. Solo in tal caso, infatti, l’avviso di ricevimento è idoneo ad assolvere la medesima funzione probatoria che la legge assegna alla ricevuta di spedizione; invece, in loro mancanza, la non idoneità della mera scritturazione manuale o comunemente dattilografica della data di spedizione sull’avviso di ricevimento può essere superata, ai fini della tempestività della notifica del ricorso (o dell’appello), unicamente se la ricezione del plico sia certificata dall’agente postale come avvenuta entro il termine di decadenza per l’impugnazione dell’atto (o della sentenza) (tra le tante: Cass., Sez. Un., 29 maggio 2017, n. 13452; Cass., Sez. 6″-5, 11maggio 2018, n. 11559; Cass., Sez. 6″-5, 1 agosto 2018, n. 20407; Cass., Sez. 6″-5, 24 giugno 2020, n. 12467; Cass., Sez. SA, 20 novembre 2020, n. 26455; Cass., Sez. 5″, 10 dicembre 2020, n. 28165; Cass., Sez. 5″, 5 marzo 2021, n. 6130; Cass., Sez. 6″-5, 7 aprile 2021, n. 9284; Cass., Sez. 5″, 9 aprile 2021, n. 9403).
2.3 Tale ultima affermazione è espressione della c.d. “prova di resistenza”, che è stata evocata dalla Sezioni Unite della Corte con riferimento al tema della decorrenza del termine di costituzione dell’appellante che notifichi a mezzo del servizio postale, in base alla quale l’inammissibilità non può essere dichiarata «se la data di ricezione del ricorso, essendo asseverata dall’agente postale addetto al recapito in giorno anteriore alla scadenza del termine per impugnare l’atto o appellare la sentenza, dia obiettiva certezza pubblica della tempestiva consegna del plico all’ufficio postale da parte del notificante per l’inoltro al destinatario» (Cass., Sez. Un., 29 maggio 2017, n. 13452; Cass., Sez. 6″-5, 24 ottobre 2017, n. 25237; , Sez. 6″-5, 25 ottobre 2017, n. 25400; Cass., Sez. 6″-5, 24 giugno 2020, n. 12467).
2.4 Nella specie, peraltro, anche a voler tener conto di tale opportunità, il ricorrente neppure ha indicato la data di ricezione dell’appello da parte dell’amministrazione finanziaria.
3. Da ultimo, anche il terzo motivo è inammissibile.
3.1 Difatti, l’esito negativo del secondo motivo comporta che la dichiarazione di inammissibilità dell’appello proposto dal contribuente sia diventata irrevocabile, precludendo, per conseguenza, l’esame di ogni censura inerente al merito del gravame. Ad ogni modo, l’omessa pronunzia sui motivi di appello era giustificata dalla definizione in rito del medesimo gravame.
2. Alla stregua delle suesposte argomentazioni, dunque, il ricorso deve essere rigettato.
3. Nulla deve essere disposto in ordine alla regolamentazione delle spese giudiziali, essendo rimasta intimata la parte
4. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; dà atto dell’obbligo, a carico del ricorrente, di pagare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.
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