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CORTE di CASSAZIONE, sezione penale, sentenza n. 10731 depositata il 14 marzo 2023 – In tema di giudizio di cassazione, a fronte di un apparato argomentativo privo di profili di irrazionalità, sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito

In tema di giudizio di cassazione, a fronte di un apparato argomentativo privo di profili di irrazionalità, sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito

CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 7225 depositata il 13 marzo 2023 – Licenziamento senza preavviso per reiterazione gravi condotte

CORTE di CASSAZIONE - Ordinanza n. 7225 depositata il 13 marzo 2023 Sanzione disciplinare - Sospensione dal servizio - Archiviazione  - Apertura nuovo procedimento disciplinare - Licenziamento senza preavviso per reiterazione gravi condotte - Art. 55-quater, lett. e) D.Lgs. n. 165/2001 Rilevato che 1. il Comune di (…) ha applicato nei confronti di (…) sua [...]

Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado delle Marche, sezione 3, sentenza n. 1233 depositata l’ 11 novembre 2022 – Nel processo tributario l’estinzione della società (di persone o di capitali) conseguente alla cancellazione dal registro delle imprese, determina un fenomeno di tipo successorio, in forza del quale i rapporti obbligatori facenti capo all’ente non si estinguono – venendo altrimenti sacrificato ingiustamente il diritto dei creditori sociali – ma si trasferiscono ai soci, i quali ne rispondono, nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione o illimitatamente, a seconda del regime giuridico dei debiti sociali cui erano soggetti “pendente societate”. Ne discende che i soci subentrano ex art. 110 c.p.c. nella legittimazione processuale facente capo all’ente, in situazione di litisconsorzio necessario per ragioni processuali

Nel processo tributario l'estinzione della società (di persone o di capitali) conseguente alla cancellazione dal registro delle imprese, determina un fenomeno di tipo successorio, in forza del quale i rapporti obbligatori facenti capo all'ente non si estinguono - venendo altrimenti sacrificato ingiustamente il diritto dei creditori sociali - ma si trasferiscono ai soci, i quali ne rispondono, nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione o illimitatamente, a seconda del regime giuridico dei debiti sociali cui erano soggetti "pendente societate". Ne discende che i soci subentrano ex art. 110 c.p.c. nella legittimazione processuale facente capo all'ente, in situazione di litisconsorzio necessario per ragioni processuali

Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Campania, sezione 7, sentenza n. 7295 depositata l’ 11 novembre 2022 – In tema di contributi di bonifica, il presupposto impositivo consiste nel vantaggio diretto ed immediato per l’immobile che, ai sensi degli artt. 860 c.c. e 10 del r.d. n. 215 del 1933, deriva dall’avvenuta approvazione del piano di classifica e dall’inclusione dello stesso nel perimetro di intervento consortile

In tema di contributi di bonifica, il presupposto impositivo consiste nel vantaggio diretto ed immediato per l'immobile che, ai sensi degli artt. 860 c.c. e 10 del r.d. n. 215 del 1933, deriva dall'avvenuta approvazione del piano di classifica e dall'inclusione dello stesso nel perimetro di intervento consortile

Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Campania, sezione 4 sentenza n. 7292 depositata l’ 11 novembre 2022 – Ai fini della fruizione del regime fiscale agevolato per le società sportive dilettantistiche il contenuto formale dello statuto o dell’atto costitutivo, che pur è d’obbligo quanto ai principi cui deve conformarsi l’attività, né la mera evidenza delle prescrizioni e regole organizzative (regolarità della tenuta dei libri contabili, regolarità delle iscrizioni dei soci, osservanza del principio di democraticità dell’ente), né la veste giuridica assunta. Ciò che rileva, ai fini del controllo e delle valutazioni, è l’esplicazione concreta di attività senza fini di lucro, nel perseguimento delle finalità associative

Ai fini della fruizione del regime fiscale agevolato per le società sportive dilettantistiche il contenuto formale dello statuto o dell'atto costitutivo, che pur è d'obbligo quanto ai principi cui deve conformarsi l'attività, né la mera evidenza delle prescrizioni e regole organizzative (regolarità della tenuta dei libri contabili, regolarità delle iscrizioni dei soci, osservanza del principio di democraticità dell'ente), né la veste giuridica assunta. Ciò che rileva, ai fini del controllo e delle valutazioni, è l'esplicazione concreta di attività senza fini di lucro, nel perseguimento delle finalità associative

Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Lombardia, sezione 25, sentenza n. 4382 depositata l’ 11 novembre 2022 – In tema di tassa automobilistica non esiste infatti alcun obbligo giuridico dell’invio di alcun avviso di accertamento a carico della Regione, esistono invece una legge nazionale (D.lgs.472/1997) ed una legge regionale (Legge Regionale n. 31 del 18/02/2005) che legittimano l’iscrizione diretta a ruolo senza previa contestazione

In tema di tassa automobilistica non esiste infatti alcun obbligo giuridico dell'invio di alcun avviso di accertamento a carico della Regione, esistono invece una legge nazionale (D.lgs.472/1997) ed una legge regionale (Legge Regionale n. 31 del 18/02/2005) che legittimano l'iscrizione diretta a ruolo senza previa contestazione

CORTE di CASSAZIONE – Sentenza n. 6902 depositata l’ 8 marzo 2023 – A seguito della declaratoria di illegittimità della cessione del ramo e dell’ordine del giudice di ripristinare il rapporto di lavoro con il datore di lavoro cedente, il rapporto con il cessionario è ritenuto instaurato in via di mero fatto e il sinallagma contrattuale tra cedente e lavoratore ceduto riprende effettività e rivivono gli ordinari obblighi a carico di entrambe le parti e, in particolare, l’obbligo del datore di lavoro di corrispondere la retribuzione

A seguito della declaratoria di illegittimità della cessione del ramo e dell’ordine del giudice di ripristinare il rapporto di lavoro con il datore di lavoro cedente, il rapporto con il cessionario è ritenuto instaurato in via di mero fatto e il sinallagma contrattuale tra cedente e lavoratore ceduto riprende effettività e rivivono gli ordinari obblighi a carico di entrambe le parti e, in particolare, l’obbligo del datore di lavoro di corrispondere la retribuzione

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