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CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 2895 depositata il 31 gennaio 2023 – In caso di licenziamento del dirigente d’azienda per esigenze di ristrutturazione aziendale è esclusa la possibilità del repêchage in quanto incompatibile con la posizione dirigenziale del lavoratore, assistita da un regime di libera recedibilità del datore di lavoro

In caso di licenziamento del dirigente d’azienda per esigenze di ristrutturazione aziendale è esclusa la possibilità del repêchage in quanto incompatibile con la posizione dirigenziale del lavoratore, assistita da un regime di libera recedibilità del datore di lavoro

CORTE di CASSAZIONE – Sentenza n. 2773 depositata il 30 gennaio 2023 – La fattispecie di cui art. 360, comma 1, n. 5 cod. proc. civ., all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, impone a chi la denunci di indicare, nel rigoroso rispetto delle previsioni degli artt. 366, comma 1, n. 6, e 369, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., il “fatto storico”, il cui esame sia stato omesso, il “dato”, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua “decisività”, fermo restando che l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo, qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie

La fattispecie di cui art. 360, comma 1, n. 5 cod. proc. civ., all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, impone a chi la denunci di indicare, nel rigoroso rispetto delle previsioni degli artt. 366, comma 1, n. 6, e 369, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., il "fatto storico", il cui esame sia stato omesso, il "dato", testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il "come" e il "quando" tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua "decisività", fermo restando che l'omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo, qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie

CORTE di CASSAZIONE – Sentenza n. 2771 depositata il 30 gennaio 2023 – L’istanza di revocazione di una sentenza della Corte di Cassazione, proponibile ai sensi dell’art. 391 c.p.c., implica, ai fini della sua ammissibilità, che l’errore di fatto previsto dall’art. 395 c.p.c., comma 1, n. 4, consista in una falsa percezione della realtà o in una svista materiale che abbia portato ad affermare o supporre l’esistenza di un fatto decisivo incontestabilmente escluso, oppure l’inesistenza di un fatto positivamente accertato dagli atti o documenti di causa, purché non cada su un punto controverso e non attenga ad un’errata valutazione delle risultanze processuali

L'istanza di revocazione di una sentenza della Corte di Cassazione, proponibile ai sensi dell'art. 391 c.p.c., implica, ai fini della sua ammissibilità, che l’errore di fatto previsto dall'art. 395 c.p.c., comma 1, n. 4, consista in una falsa percezione della realtà o in una svista materiale che abbia portato ad affermare o supporre l'esistenza di un fatto decisivo incontestabilmente escluso, oppure l'inesistenza di un fatto positivamente accertato dagli atti o documenti di causa, purché non cada su un punto controverso e non attenga ad un'errata valutazione delle risultanze processuali

CORTE di CASSAZIONE – Sentenza n. 2597 depositata il 27 gennaio 2023 – Per l’imponibilità del reddito d’impresa del soggetto non residente, è necessaria: una presenza che sia incardinata nel territorio dell’altro Stato e dotata di una certa stabilità; una sede di affari capace, anche solo in via potenziale, di produrre reddito; un’attività autonoma rispetto a quella svolta dalla casa madre

Per l’imponibilità del reddito d’impresa del soggetto non residente, è necessaria: una presenza che sia incardinata nel territorio dell’altro Stato e dotata di una certa stabilità; una sede di affari capace, anche solo in via potenziale, di produrre reddito; un’attività autonoma rispetto a quella svolta dalla casa madre

Corte di Cassazione sentenza n. 32778 depositata l’ 8 novembre 2022 – Nel giudizio di revocazione delle sentenze della Corte di cassazione, ove si deduca che l’errore di fatto in cui è incorso il giudice sia consistito nell’avere negato l’esistenza di un documento o di un elemento di esso, l’onere di provare che quell’atto era stato depositato unitamente al ricorso, o comunque prima dell’udienza di discussione, grava sull’originario ricorrente; ne consegue che se questi omette di dedurre detta circostanza si deve ritenere che l’atto non fosse stato depositato ed indicato nel ricorso

Nel giudizio di revocazione delle sentenze della Corte di cassazione, ove si deduca che l'errore di fatto in cui è incorso il giudice sia consistito nell'avere negato l'esistenza di un documento o di un elemento di esso, l'onere di provare che quell'atto era stato depositato unitamente al ricorso, o comunque prima dell'udienza di discussione, grava sull'originario ricorrente; ne consegue che se questi omette di dedurre detta circostanza si deve ritenere che l'atto non fosse stato depositato ed indicato nel ricorso

Corte di Cassazione sentenza n. 32777 depositata l’ 8 novembre 2022 – Costituisce regola di settore relativa al sistema delle impugnazioni la disciplina posta dall’art. 327 c.p.c., il quale espressamente prevede che l’appello, il ricorso per cassazione e la revocazione per i motivi indicati nei n ° 4 e 5 dell’art. 395 non possono proporsi decorsi sei mesi dalla pubblicazione della sentenza; così individuando la decorrenza del termine nella pubblicazione e non anche nella comunicazione dell’avvenuta pubblicazione della sentenza

Costituisce regola di settore relativa al sistema delle impugnazioni la disciplina posta dall'art. 327 c.p.c., il quale espressamente prevede che l'appello, il ricorso per cassazione e la revocazione per i motivi indicati nei n ° 4 e 5 dell'art. 395 non possono proporsi decorsi sei mesi dalla pubblicazione della sentenza; così individuando la decorrenza del termine nella pubblicazione e non anche nella comunicazione dell'avvenuta pubblicazione della sentenza

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