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CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 21 ottobre 2022, n. 31196 – La censura è inammissibile qualora il ricorrente a fronte di una pronuncia che afferma l’esistenza di una transazione mai impugnata trascuri di chiarire come dove e quando, nel giudizio, tale transazione sia stata oggetto di contestazione

La censura è inammissibile qualora il ricorrente a fronte di una pronuncia che afferma l'esistenza di una transazione mai impugnata trascuri di chiarire come dove e quando, nel giudizio, tale transazione sia stata oggetto di contestazione

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 20 ottobre 2022, n. 31044 – In tema di trasferimento di azienda, la verifica dei presupposti dell’autonomia funzionale e della preesistenza, rilevanti ai sensi dell’art. 2112 co. 5 c.c., integra un accertamento di fatto riservato al giudice di merito, censurabile per cassazione ex art. 360 n. 3 cpc laddove alla fattispecie, come accertata dal giudice di merito, sia stata applicata una norma dettata per disciplinare ipotesi diverse (cd. vizio di sussunzione) ovvero sulla base dell’art. 360 n. 5 cpc, nell’ipotesi in cui sia stato omesso l’esame di un fatto decisivo per il giudizio, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali e che sia stato oggetto di discussione tra le parti

In tema di trasferimento di azienda, la verifica dei presupposti dell'autonomia funzionale e della preesistenza, rilevanti ai sensi dell'art. 2112 co. 5 c.c., integra un accertamento di fatto riservato al giudice di merito, censurabile per cassazione ex art. 360 n. 3 cpc laddove alla fattispecie, come accertata dal giudice di merito, sia stata applicata una norma dettata per disciplinare ipotesi diverse (cd. vizio di sussunzione) ovvero sulla base dell'art. 360 n. 5 cpc, nell'ipotesi in cui sia stato omesso l'esame di un fatto decisivo per il giudizio, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali e che sia stato oggetto di discussione tra le parti

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 20 ottobre 2022, n. 30950 – Ai fini del licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo, l’art. 3 della n. 604 del 1966 richiede sia la soppressione del settore lavorativo o del reparto o del posto cui era addetto il dipendente, senza che sia necessaria la soppressione di tutte le mansioni in precedenza attribuite allo stesso; sia la riferibilità della soppressione a progetti o scelte datoriali diretti ad incidere sulla struttura e sull’organizzazione dell’impresa, ovvero sui suoi processi produttivi, compresi quelli finalizzati ad una migliore efficienza ovvero ad incremento di redditività ed anche l’impossibilità di reimpiego del lavoratore in mansioni diverse

Ai fini del licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo, l'art. 3 della n. 604 del 1966 richiede sia la soppressione del settore lavorativo o del reparto o del posto cui era addetto il dipendente, senza che sia necessaria la soppressione di tutte le mansioni in precedenza attribuite allo stesso; sia la riferibilità della soppressione a progetti o scelte datoriali diretti ad incidere sulla struttura e sull'organizzazione dell'impresa, ovvero sui suoi processi produttivi, compresi quelli finalizzati ad una migliore efficienza ovvero ad incremento di redditività ed anche l'impossibilità di reimpiego del lavoratore in mansioni diverse

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 20 ottobre 2022, n. 30934 – In tema di illeciti amministrativi, l’operatività dei principi di legalità, di irretroattività e di divieto dell’analogia, risultante dall’art. 1 della legge n. 689/81, comporta l’assoggettamento della condotta considerata alla legge del tempo del suo verificarsi, con conseguente inapplicabilità della disciplina più favorevole

In tema di illeciti amministrativi, l'operatività dei principi di legalità, di irretroattività e di divieto dell'analogia, risultante dall'art. 1 della legge n. 689/81, comporta l'assoggettamento della condotta considerata alla legge del tempo del suo verificarsi, con conseguente inapplicabilità della disciplina più favorevole

Corte di Cassazione ordinanza n. 23290 depositata il 26 luglio 2022 – Nel processo tributario, caratterizzato dall’introduzione della domanda nella forma dell’impugnazione dell’atto fiscale, l’indagine sul rapporto sostanziale è limitata ai motivi di contestazione dei presupposti di fatto e di diritto della pretesa dell’Amministrazione che il contribuente deve specificamente dedurre nel ricorso introduttivo di primo grado, per cui il giudice deve attenersi all’esame dei vizi di invalidità dedotti in ricorso, il cui ambito di indagine può essere modificato solo con la presentazione di motivi aggiunti nei limiti previsti dal d.lgs. n. 546 del 1992, ex art. 24, e quindi esclusivamente in caso di “deposito di documenti non conosciuti ad opera delle altre parti o per ordine della commissione”

Nel processo tributario, caratterizzato dall'introduzione della domanda nella forma dell'impugnazione dell'atto fiscale, l'indagine sul rapporto sostanziale è limitata ai motivi di contestazione dei presupposti di fatto e di diritto della pretesa dell'Amministrazione che il contribuente deve specificamente dedurre nel ricorso introduttivo di primo grado, per cui il giudice deve attenersi all'esame dei vizi di invalidità dedotti in ricorso, il cui ambito di indagine può essere modificato solo con la presentazione di motivi aggiunti nei limiti previsti dal d.lgs. n. 546 del 1992, ex art. 24, e quindi esclusivamente in caso di "deposito di documenti non conosciuti ad opera delle altre parti o per ordine della commissione"

Corte di Cassazione ordinanza n. 23289 depositata il 26 luglio 2022 – Gli avvisi di recupero di crediti di imposta illegittimamente compensati, oltre ad avere una funzione informativa dell’insorgenza del debito tributario, costituiscono manifestazioni della volontà impositiva da parte dello Stato, al pari degli avvisi di accertamento o di liquidazioni

Gli avvisi di recupero di crediti di imposta illegittimamente compensati, oltre ad avere una funzione informativa dell'insorgenza del debito tributario, costituiscono manifestazioni della volontà impositiva da parte dello Stato, al pari degli avvisi di accertamento o di liquidazioni

Corte di Cassazione ordinanza n. 23135 depositata il 25 luglio 2022 – Costituisce condotta abusiva l’operazione economica che abbia quale suo elemento predominante ed assorbente lo scopo elusivo del fisco, sicché il divieto di siffatte operazioni non opera ove esse possano spiegarsi altrimenti che con il mero conseguimento di risparmi di imposta; la prova del disegno elusivo, nonché delle modalità di manipolazione e di alterazione degli schemi negoziali classici, considerati come irragionevoli in una normale logica di mercato ed utilizzati solo per pervenire a quel risultato fiscale, incombe sull’Amministrazione finanziaria

Costituisce condotta abusiva l'operazione economica che abbia quale suo elemento predominante ed assorbente lo scopo elusivo del fisco, sicché il divieto di siffatte operazioni non opera ove esse possano spiegarsi altrimenti che con il mero conseguimento di risparmi di imposta; la prova del disegno elusivo, nonché delle modalità di manipolazione e di alterazione degli schemi negoziali classici, considerati come irragionevoli in una normale logica di mercato ed utilizzati solo per pervenire a quel risultato fiscale, incombe sull'Amministrazione finanziaria

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