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Corte di Cassazione sentenza n. 22003 depositata il 12 luglio 2022 – Nelle cessioni all’esportazione in regime di sospensione d’imposta ex art. 8 d.P.R. n. 633/1972, se la dichiarazione d’intenti si riveli ideologicamente falsa, perché emessa da soggetto privo del requisito di esportatore abituale, al cedente non è consentito l’esercizio fraudolento del diritto di valersi del limite di esecutività correlato alla suddetta qualità di esportatore abituale qualora, anche in base ad elementi presuntivi, questi disponga di elementi tali da sospettare l’esistenza di irregolarità, gravando sul medesimo un onere di diligenza mediante l’adozione di tutte le ragionevoli misure in proprio potere

Nelle cessioni all'esportazione in regime di sospensione d'imposta ex art. 8 d.P.R. n. 633/1972, se la dichiarazione d'intenti si riveli ideologicamente falsa, perché emessa da soggetto privo del requisito di esportatore abituale, al cedente non è consentito l'esercizio fraudolento del diritto di valersi del limite di esecutività correlato alla suddetta qualità di esportatore abituale qualora, anche in base ad elementi presuntivi, questi disponga di elementi tali da sospettare l'esistenza di irregolarità, gravando sul medesimo un onere di diligenza mediante l'adozione di tutte le ragionevoli misure in proprio potere

Corte di Cassazione sentenza n. 22001 depositata il 12 luglio 2022 – Il divieto del bis in idem non operi rispetto agli atti impositivi in quanto postula che un soggetto sia stato sottoposto a processo penale e che, per conseguire effetti deterrenti, gli sia stata irrogata un’ulteriore misura, finalizzata alla punizione del medesimo fatto, che, al di là dalla qualificazione giuridica operata dalla legislazione nazionale, sia da ritenere di natura penale per la gravità delle conseguenze da essa derivanti: detti caratteri non sono ascrivibili alla pretesa impositiva

Il divieto del bis in idem non operi rispetto agli atti impositivi in quanto postula che un soggetto sia stato sottoposto a processo penale e che, per conseguire effetti deterrenti, gli sia stata irrogata un'ulteriore misura, finalizzata alla punizione del medesimo fatto, che, al di là dalla qualificazione giuridica operata dalla legislazione nazionale, sia da ritenere di natura penale per la gravità delle conseguenze da essa derivanti: detti caratteri non sono ascrivibili alla pretesa impositiva

Corte di Cassazione ordinanza n. 21962 depositata il 12 luglio 2022 – Il potere attribuito agli uffici finanziari, in base all’art. 36 – bis, comma secondo, lettera d), del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, di escludere la deduzione dal reddito complessivo delle persone fisiche degli oneri non previsti dall’art. 10 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, non è esercitabile quando, per ricavarne l’indeducibilità, sia necessario procedere alla interpretazione o della documentazione allegata o della norma giuridica, occorrendo in tali casi un atto di accertamento esplicitamente motivato; esso può, invece, essere esercitato allorquando sia rilevabile ictu oculi

Il potere attribuito agli uffici finanziari, in base all'art. 36 - bis, comma secondo, lettera d), del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, di escludere la deduzione dal reddito complessivo delle persone fisiche degli oneri non previsti dall'art. 10 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, non è esercitabile quando, per ricavarne l'indeducibilità, sia necessario procedere alla interpretazione o della documentazione allegata o della norma giuridica, occorrendo in tali casi un atto di accertamento esplicitamente motivato; esso può, invece, essere esercitato allorquando sia rilevabile ictu oculi

Corte di Cassazione ordinanza n. 21960 depositata il 12 luglio 2022 – In tema di presunzione di imputazione a ricavi delle movimentazioni bancarie di cui all’art. 32 d.P.R. 600 del 1973 il contribuente che abbia esercitato attività di odontoiatra, professionalmente regolamentata dalla legge legge 24 luglio 1985, n. 409, abusivamente e senza possedere i titoli di cui all’art.1 della citata legge, ha svolto attività illecita ai fini dell’art.14 della l. 24 dicembre 1993 n.357 percependo redditi rientranti nelle categorie reddituali di cui all’art.6, comma 1, del d.P.R. n.917 del 1986, cui si applica la presunzione di cui all’art.32 cit. sia quanto ai versamenti sia quanto ai prelievi ingiustificati dai conti correnti bancari destinati all’esercizio di detta attività di impresa, ai fini della determinazione della base imponibile

In tema di presunzione di imputazione a ricavi delle movimentazioni bancarie di cui all'art. 32 d.P.R. 600 del 1973 il contribuente che abbia esercitato attività di odontoiatra, professionalmente regolamentata dalla legge legge 24 luglio 1985, n. 409, abusivamente e senza possedere i titoli di cui all'art.1 della citata legge, ha svolto attività illecita ai fini dell'art.14 della l. 24 dicembre 1993 n.357 percependo redditi rientranti nelle categorie reddituali di cui all'art.6, comma 1, del d.P.R. n.917 del 1986, cui si applica la presunzione di cui all'art.32 cit. sia quanto ai versamenti sia quanto ai prelievi ingiustificati dai conti correnti bancari destinati all'esercizio di detta attività di impresa, ai fini della determinazione della base imponibile

Corte di Cassazione ordinanza n. 21710 depositata l’ 8 luglio 2022 – Gli atti “interruttivi” della prescrizione o della decadenza contro uno dei debitori in solido hanno effetto anche nei confronti degli altri condebitori, principio espresso dal comma 2 del suddetto art. 12 del d.lgs. n. 218 del 1997 (e conformemente del resto al principio generale di cui all’art. 1310 cod. civ.)

Gli atti "interruttivi" della prescrizione o della decadenza contro uno dei debitori in solido hanno effetto anche nei confronti degli altri condebitori, principio espresso dal comma 2 del suddetto art. 12 del d.lgs. n. 218 del 1997 (e conformemente del resto al principio generale di cui all'art. 1310 cod. civ.)

Corte di Cassazione ordinanza n. 22416 depositata il 15 luglio 2022 – Il ricorso per cassazione, avendo ad oggetto censure espressamente e tassativamente previste dall’art. 360, comma 1, cod. proc. civ., deve essere articolato in specifici motivi riconducibili in maniera immediata ed inequivocabile a una delle cinque ragioni di impugnazione stabilite dalla citata disposizione, pur senza la necessaria adozione di formule sacramentali o l’esatta indicazione numerica di una delle predette ipotesi

Il ricorso per cassazione, avendo ad oggetto censure espressamente e tassativamente previste dall'art. 360, comma 1, cod. proc. civ., deve essere articolato in specifici motivi riconducibili in maniera immediata ed inequivocabile a una delle cinque ragioni di impugnazione stabilite dalla citata disposizione, pur senza la necessaria adozione di formule sacramentali o l'esatta indicazione numerica di una delle predette ipotesi

Corte Costituzionale sentenza n. 205 depositata il 15 settembre 2022 – E’ costituzionalmente illegittimo l’art. 2, comma 1, della legge 13 aprile 1988, n. 117 (Risarcimento dei danni cagionati nell’esercizio delle funzioni giudiziarie e responsabilità civile dei magistrati), nel testo antecedente alla modifica apportata dall’art. 2, comma 1, lettera a), della legge 27 febbraio 2015, n. 18 (Disciplina della responsabilità civile dei magistrati), nella parte in cui non prevede il risarcimento dei danni non patrimoniali da lesione dei diritti inviolabili della persona anche diversi dalla libertà personale

E' costituzionalmente illegittimo l’art. 2, comma 1, della legge 13 aprile 1988, n. 117 (Risarcimento dei danni cagionati nell’esercizio delle funzioni giudiziarie e responsabilità civile dei magistrati), nel testo antecedente alla modifica apportata dall’art. 2, comma 1, lettera a), della legge 27 febbraio 2015, n. 18 (Disciplina della responsabilità civile dei magistrati), nella parte in cui non prevede il risarcimento dei danni non patrimoniali da lesione dei diritti inviolabili della persona anche diversi dalla libertà personale

Corte di Cassazione ordinanza n. 21958 depositata il 12 luglio 2022 – In tema di I.V.A., nel caso in cui l’Amministrazione finanziaria contesti, recuperando l’imposta non versata, la non imponibilità della cessione intracomunitaria di beni a titolo oneroso [nella specie per difetto del presupposto dell’introduzione dei beni ceduti nel territorio di altro Stato membro] […], grava sul cedente la prova dello stesso», a tal fine non essendo sufficiente che l’interessato abbia «richiesto ed ottenuto la conferma della validità del numero di identificazione attribuito [all’impresa estera] da altro Stato membro, trattandosi di adempimenti formali prescritti per agevolare il successivo controllo», essendo invece necessario che «verifichi, con la diligenza dell’operatore commerciale professionale, le caratteristiche di affidabilità della controparte, sotto un profilo sostanziale e non meramente formale, ponendo in essere un comportamento apprezzabile in termini di buona fede

In tema di I.V.A., nel caso in cui l'Amministrazione finanziaria contesti, recuperando l'imposta non versata, la non imponibilità della cessione intracomunitaria di beni a titolo oneroso [nella specie per difetto del presupposto dell'introduzione dei beni ceduti nel territorio di altro Stato membro] [...], grava sul cedente la prova dello stesso», a tal fine non essendo sufficiente che l'interessato abbia «richiesto ed ottenuto la conferma della validità del numero di identificazione attribuito [all'impresa estera] da altro Stato membro, trattandosi di adempimenti formali prescritti per agevolare il successivo controllo», essendo invece necessario che «verifichi, con la diligenza dell'operatore commerciale professionale, le caratteristiche di affidabilità della controparte, sotto un profilo sostanziale e non meramente formale, ponendo in essere un comportamento apprezzabile in termini di buona fede

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