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Corte di Cassazione ordinanza n. 21526 del 7 luglio 2022 – In tema d’imposte sui redditi, la dichiarazione affetta da errori di fatto o di diritto da cui possa derivare, in contrasto con l’art. 53 , l’assoggettamento del contribuente a tributi più gravosi di quelli previsti per legge è emendabile anche in sede contenziosa, va pertanto riconosciuta al contribuente la possibilità, in sede contenziosa, di opporsi alla maggiore pretesa tributaria azionata dal fisco anche con diretta iscrizione a ruolo a seguito di mero controllo automatizzato – allegando errori, di fatto o di diritto, commessi nella sua redazione ed incidenti sull’obbligazione tributaria, indipendentemente dal termine (decadenziale)

In tema d'imposte sui redditi, la dichiarazione affetta da errori di fatto o di diritto da cui possa derivare, in contrasto con l'art. 53 , l'assoggettamento del contribuente a tributi più gravosi di quelli previsti per legge è emendabile anche in sede contenziosa, va pertanto riconosciuta al contribuente la possibilità, in sede contenziosa, di opporsi alla maggiore pretesa tributaria azionata dal fisco anche con diretta iscrizione a ruolo a seguito di mero controllo automatizzato - allegando errori, di fatto o di diritto, commessi nella sua redazione ed incidenti sull'obbligazione tributaria, indipendentemente dal termine (decadenziale)

Corte di Cassazione ordinanza n. 21523 del 7 luglio 2022 – In tema di agevolazioni cd. prima casa, al fine di stabilire se un’abitazione sia di lusso e, come tale, esclusa da detti benefici, occorre fare riferimento alla nozione di superficie utile complessiva di cui al D.M. Lavori Pubblici 2 agosto 1969, n. 1072, art. 6, per il quale, premesso che viene in rilievo la sola utilizzabilità e non anche l’effettiva abitabilità degli ambienti, detta superficie deve essere determinata escludendo dalla estensione globale riportata nell’atto di acquisto sottoposto all’imposta, quella di balconi, terrazze, cantine, soffitte, scale e del posto macchina

In tema di agevolazioni cd. prima casa, al fine di stabilire se un'abitazione sia di lusso e, come tale, esclusa da detti benefici, occorre fare riferimento alla nozione di superficie utile complessiva di cui al D.M. Lavori Pubblici 2 agosto 1969, n. 1072, art. 6, per il quale, premesso che viene in rilievo la sola utilizzabilità e non anche l'effettiva abitabilità degli ambienti, detta superficie deve essere determinata escludendo dalla estensione globale riportata nell'atto di acquisto sottoposto all'imposta, quella di balconi, terrazze, cantine, soffitte, scale e del posto macchina

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 18 agosto 2022, n. 24889 – Nel servizio sanitario i compensi per l’intermonia l’ammontare dell’IRAP non può essere oggetto di «traslazione», nel senso che l’Azienda non può pretendere di porla ad esclusivo carico del dipendente, una volta determinate le quote rispettivamente spettanti, e detrarla dal compenso a quest’ultimo dovuto, perché in tal caso e, a maggior ragione nell’ipotesi in cui si chieda la restituzione di somme già corrisposte, si finirebbe per far gravare l’obbligo impositivo su un soggetto diverso da quello che esercita l’attività produttiva del servizio

Nel servizio sanitario i compensi per l'intermonia l'ammontare dell'IRAP non può essere oggetto di «traslazione», nel senso che l'Azienda non può pretendere di porla ad esclusivo carico del dipendente, una volta determinate le quote rispettivamente spettanti, e detrarla dal compenso a quest'ultimo dovuto, perché in tal caso e, a maggior ragione nell'ipotesi in cui si chieda la restituzione di somme già corrisposte, si finirebbe per far gravare l'obbligo impositivo su un soggetto diverso da quello che esercita l'attività produttiva del servizio

CORTE DI CASSAZIONE, sezione penale, sentenza n. 31478 depositata il 23 agosto 2022 – Ai fini dell’integrazione della circostanza aggravante del “fatto commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro” è necessario che venga violata una regola cautelare volta a eliminare o ridurre lo specifico rischio, derivante dallo svolgimento di attività lavorativa, di morte o lesioni in danno dei lavoratori o di terzi esposti alla medesima situazione di rischio e pertanto assimilabili ai lavoratori, e che l’evento sia concretizzazione di tale rischio “lavorativo”, non essendo all’uopo sufficiente che lo stesso si verifichi in occasione dello svolgimento di un’attività lavorativa

Ai fini dell'integrazione della circostanza aggravante del "fatto commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro" è necessario che venga violata una regola cautelare volta a eliminare o ridurre lo specifico rischio, derivante dallo svolgimento di attività lavorativa, di morte o lesioni in danno dei lavoratori o di terzi esposti alla medesima situazione di rischio e pertanto assimilabili ai lavoratori, e che l'evento sia concretizzazione di tale rischio "lavorativo", non essendo all'uopo sufficiente che lo stesso si verifichi in occasione dello svolgimento di un'attività lavorativa

CORTE DI CASSAZIONE, sezione penale, sentenza n. 32244 depositata il 2 settembre 2022 – Ai fini dell’affermazione della responsabilità dell’amministratore unico di una casa di riposo per la morte di un ospite caduto dalla scala, si era sostenuto che all’interno di una struttura assistenziale si instaura una “specifica relazione protettiva” che comporta una gestione dei degenti “rispetto alle ordinarie esigenze di vita” ed un doveroso “controllo delle fonti di pericolo per l’incolumità fisica degli anziani”. Nel caso in cui più siano i titolari della posizione di garanzia od obbligo di impedire l’evento ciascuno è, per intero, destinatario di quell’obbligo con la conseguenza che, se è possibile che determinati interventi siano eseguiti da uno dei garanti, è però doveroso par l’altro o gli altri garanti, dai quali ci si aspetta la stessa condotta, accertarsi che il primo sia effettivamente e adeguatamente intervenuto

Ai fini dell'affermazione della responsabilità dell'amministratore unico di una casa di riposo per la morte di un ospite caduto dalla scala, si era sostenuto che all'interno di una struttura assistenziale si instaura una "specifica relazione protettiva" che comporta una gestione dei degenti "rispetto alle ordinarie esigenze di vita" ed un doveroso "controllo delle fonti di pericolo per l'incolumità fisica degli anziani". Nel caso in cui più siano i titolari della posizione di garanzia od obbligo di impedire l'evento ciascuno è, per intero, destinatario di quell'obbligo con la conseguenza che, se è possibile che determinati interventi siano eseguiti da uno dei garanti, è però doveroso par l'altro o gli altri garanti, dai quali ci si aspetta la stessa condotta, accertarsi che il primo sia effettivamente e adeguatamente intervenuto

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 01 settembre 2022, n. 25832 – In tema di rimborso delle imposte sui redditi, ai sensi dell’art. 38 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, sono legittimati a richiedere all’Amministrazione finanziaria il rimborso della somma non dovuta, e ad impugnare l’eventuale rifiuto dinanzi al giudice tributario, sia il soggetto che ha effettuato il versamento (cd. “sostituto d’imposta”), sia il percipiente delle somme assoggettate a ritenuta

In tema di rimborso delle imposte sui redditi, ai sensi dell’art. 38 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, sono legittimati a richiedere all'Amministrazione finanziaria il rimborso della somma non dovuta, e ad impugnare l'eventuale rifiuto dinanzi al giudice tributario, sia il soggetto che ha effettuato il versamento (cd. "sostituto d'imposta"), sia il percipiente delle somme assoggettate a ritenuta

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 01 settembre 2022, n. 25847 – Anche la Cassa integrazione in deroga, istituita dall’art. 2, comma 64 l. 92/2012 (CIGD), rientra nella previsione del terzo comma dell’art. 2120 c.c., per essere un caso di sospensione totale o parziale per la quale è prevista l’integrazione salariale, nel senso di un periodo di assenza dal lavoro con diritto alla retribuzione, eventualmente soddisfatto in tutto o in parte in forma previdenziale, che figura come periodo di retribuzione normale, anche se la conservazione della retribuzione sia limitata a una aliquota percentuale di essa

Anche la Cassa integrazione in deroga, istituita dall’art. 2, comma 64 l. 92/2012 (CIGD), rientra nella previsione del terzo comma dell’art. 2120 c.c., per essere un caso di sospensione totale o parziale per la quale è prevista l'integrazione salariale, nel senso di un periodo di assenza dal lavoro con diritto alla retribuzione, eventualmente soddisfatto in tutto o in parte in forma previdenziale, che figura come periodo di retribuzione normale, anche se la conservazione della retribuzione sia limitata a una aliquota percentuale di essa

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