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Corte di Cassazione sentenza n. 21489 depositata il 7 luglio 2022 – Nel rito tributario la specificità dei motivi di appello é sodisfatta ogni qual volta nell’atto sia comunque espressa la volontà di contestare la decisione di primo grado, l’effettività del sindacato sul merito dell’impugnazione, – non è esclusa dalla riproposizione delle ragioni, e delle argomentazioni, già poste a fondamento del ricorso introduttivo del giudizio, ovvero delle controdeduzioni, quando queste ex se esprimano le ragioni di critica della pronuncia appellata nel suo intero contenuto

Nel rito tributario la specificità dei motivi di appello é sodisfatta ogni qual volta nell'atto sia comunque espressa la volontà di contestare la decisione di primo grado, l'effettività del sindacato sul merito dell'impugnazione, - non è esclusa dalla riproposizione delle ragioni, e delle argomentazioni, già poste a fondamento del ricorso introduttivo del giudizio, ovvero delle controdeduzioni, quando queste ex se esprimano le ragioni di critica della pronuncia appellata nel suo intero contenuto

Corte di Cassazione, sezione penale, sentenza n. 30626 depositata il 3 agosto 2022 – E’ necessario che il provvedimento  di sequestro finalizzato  alla confisca dia motivatamente conto della sussistenza, oltre che del fumus commissi delicti, anche del requisito del periculum in mora, da intendersi, tuttavia, in una accezione strettamente collegata alla finalità “confiscatoria” del mezzo, evidentemente diversa da quella “impeditiva” dello strumento del comma 1 dell’art. 321 proc. pen., e alla natura fisiologicamente anticipatoria che   il sequestro  deve necessariamente assumere, nel corso del processo, rispetto alla stessa confisca

E' necessario che il provvedimento  di sequestro finalizzato  alla confisca dia motivatamente conto della sussistenza, oltre che del fumus commissi delicti, anche del requisito del periculum in mora, da intendersi, tuttavia, in una accezione strettamente collegata alla finalità "confiscatoria" del mezzo, evidentemente diversa da quella "impeditiva" dello strumento del comma 1 dell'art. 321 proc. pen., e alla natura fisiologicamente anticipatoria che   il sequestro  deve necessariamente assumere, nel corso del processo, rispetto alla stessa confisca

Corte di Cassazione, sezione penale, sentenza n. 30627 depositata il 3 agosto 2022 – La motivazione assente e/o apparente è ravvisabile soltanto quando sia del tutto avulsa dalla risultanze processuali o si avvalga di argomentazioni di puro stile o di asserzioni o di proposizione prive di efficacia dimostrativa, cioè, in tutto i casi in cui il ragionamento espresso dal giudice a sostegno  della  decisione  adottata sia soltanto  fittizio  e perciò sostanzialmente inesistente

La motivazione assente e/o apparente è ravvisabile soltanto quando sia del tutto avulsa dalla risultanze processuali o si avvalga di argomentazioni di puro stile o di asserzioni o di proposizione prive di efficacia dimostrativa, cioè, in tutto i casi in cui il ragionamento espresso dal giudice a sostegno  della  decisione  adottata sia soltanto  fittizio  e perciò sostanzialmente inesistente

Corte di Cassazione, sezione penale, sentenza n. 32027 depositata il 31 agosto 2022 – In sede penale delle presunzioni tributarie sono inutilizzabili in base al principio secondo cui le presunzioni legali previste dalle norme tributarie, pur potendo avere valore indiziario, non possono costituire di per se fonte di prova della commissione del reato, assumendo esclusivamente il valore di dati di fatto, che devono essere valutati liberamente dal giudice penale unitamente ad elementi di riscontro che diano certezza dell’esistenza della condotta criminosa ed inoltre non e consentito al giudice desumere dal silenzio dell’imputato sulla giustificazione di apparenti entrate reddituali, elementi o indizi di prova a suo carico

In sede penale delle presunzioni tributarie sono inutilizzabili in base al principio secondo cui le presunzioni legali previste dalle norme tributarie, pur potendo avere valore indiziario, non possono costituire di per se fonte di prova della commissione del reato, assumendo esclusivamente il valore di dati di fatto, che devono essere valutati liberamente dal giudice penale unitamente ad elementi di riscontro che diano certezza dell'esistenza della condotta criminosa ed inoltre non e consentito al giudice desumere dal silenzio dell'imputato sulla giustificazione di apparenti entrate reddituali, elementi o indizi di prova a suo carico

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 17 agosto 2022, n. 24853 – Ai fini dell’annullamento, ai sensi dell’art. 4, comma 1, del d.l. n. 119 del 2018, conv., con modif., in l. n. 136 del 2018, dei debiti tributari la cui riscossione sia stata affidata agli agenti di riscossione nel periodo compreso tra il 10gennaio 2000 e il 31 dicembre 2010, il limite di mille euro di valore del debito è riferito al “singolo carico affidato”, per tale dovendo intendersi la singola partita di ruolo, e cioè l’insieme dell’imposta, delle sanzioni e degli interessi accessori, sicché vi rientrano le cartelle anche di importo complessivo superiore a detto valore, il cui singolo carico affidato all’agente della riscossione non superi l’importo di mille euro, costituendo oggetto del condono il singolo debito e non l’importo complessivo della cartella

Ai fini dell'annullamento, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del d.l. n. 119 del 2018, conv., con modif., in l. n. 136 del 2018, dei debiti tributari la cui riscossione sia stata affidata agli agenti di riscossione nel periodo compreso tra il 10gennaio 2000 e il 31 dicembre 2010, il limite di mille euro di valore del debito è riferito al "singolo carico affidato", per tale dovendo intendersi la singola partita di ruolo, e cioè l'insieme dell'imposta, delle sanzioni e degli interessi accessori, sicché vi rientrano le cartelle anche di importo complessivo superiore a detto valore, il cui singolo carico affidato all'agente della riscossione non superi l'importo di mille euro, costituendo oggetto del condono il singolo debito e non l'importo complessivo della cartella

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 12 agosto 2022, n. 24753 – Il principio di automaticità delle prestazioni previdenziali di cui all’art. 2116, comma 1, c.c. non si applica ai collaboratori coordinati e continuativi iscritti alla gestione separata, atteso che, ai sensi dell’art. 2 della l. n. 335 del 1995, essi sono personalmente obbligati alla contribuzione, restando irrilevante che l’art. 1 del d.m. n. 281 del 1996, ponga anche a carico dei committenti, nella misura dei due terzi, l’obbligo di versamento dei contributi, trattandosi soltanto di una forma di delegazione legale di pagamento, diretta a semplificare la riscossione, che tuttavia non immuta i soggetti passivi dell’obbligazione contributiva

Il principio di automaticità delle prestazioni previdenziali di cui all'art. 2116, comma 1, c.c. non si applica ai collaboratori coordinati e continuativi iscritti alla gestione separata, atteso che, ai sensi dell'art. 2 della l. n. 335 del 1995, essi sono personalmente obbligati alla contribuzione, restando irrilevante che l'art. 1 del d.m. n. 281 del 1996, ponga anche a carico dei committenti, nella misura dei due terzi, l'obbligo di versamento dei contributi, trattandosi soltanto di una forma di delegazione legale di pagamento, diretta a semplificare la riscossione, che tuttavia non immuta i soggetti passivi dell'obbligazione contributiva

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 30 agosto 2022, n. 25508 – Ai fini della individuazione della c.d. natura giuridica del rapporto, il primario parametro distintivo della subordinazione deve essere necessariamente accertato o escluso anche mediante il ricorso ad elementi sussidiari che il giudice deve individuare in concreto, dando prevalenza ai dati fattuali emergenti dall’effettivo svolgimento del rapporto, essendo il comportamento delle parti posteriore alla conclusione del contratto elemento necessario non solo ai fini della sua interpretazione (ai sensi dell’art. 1362, secondo comma, c.c.), ma anche ai fini dell’accertamento di una nuova e diversa volontà eventualmente intervenuta nel corso dell’attuazione del rapporto e diretta a modificare singole sue clausole e talora la stessa natura del rapporto lavorativo inizialmente prevista, da autonoma a subordinata

Ai fini della individuazione della c.d. natura giuridica del rapporto, il primario parametro distintivo della subordinazione deve essere necessariamente accertato o escluso anche mediante il ricorso ad elementi sussidiari che il giudice deve individuare in concreto, dando prevalenza ai dati fattuali emergenti dall'effettivo svolgimento del rapporto, essendo il comportamento delle parti posteriore alla conclusione del contratto elemento necessario non solo ai fini della sua interpretazione (ai sensi dell'art. 1362, secondo comma, c.c.), ma anche ai fini dell'accertamento di una nuova e diversa volontà eventualmente intervenuta nel corso dell'attuazione del rapporto e diretta a modificare singole sue clausole e talora la stessa natura del rapporto lavorativo inizialmente prevista, da autonoma a subordinata

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 17 agosto 2022, n. 24860 – Nel rito del lavoro, il verificarsi di preclusioni o decadenze in danno delle parti, non osta all’ammissione d’ufficio delle prove, trattandosi di potere diretto a vincere i dubbi residuati dalle risultanze istruttorie, ritualmente acquisite agli atti del giudizio di primo grado

Nel rito del lavoro, il verificarsi di preclusioni o decadenze in danno delle parti, non osta all'ammissione d'ufficio delle prove, trattandosi di potere diretto a vincere i dubbi residuati dalle risultanze istruttorie, ritualmente acquisite agli atti del giudizio di primo grado

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