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CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 20 giugno 2022, n. 19773 – In caso di reggenza del pubblico ufficio sprovvisto temporaneamente del dirigente titolare, vanno incluse, nel trattamento differenziale per lo svolgimento delle mansioni superiori, la retribuzione di posizione e quella di risultato, atteso che l’attribuzione delle mansioni dirigenziali, con pienezza di funzioni e assunzione delle responsabilità inerenti al perseguimento degli Obiettivi propri delle funzioni di fatto assegnate, comporta necessariamente, anche in relazione al principio di adeguatezza sancito dall’art. 36 Cost., la corresponsione dell’intero trattamento economico, ivi compresi gli emolumenti accessori

In caso di reggenza del pubblico ufficio sprovvisto temporaneamente del dirigente titolare, vanno incluse, nel trattamento differenziale per lo svolgimento delle mansioni superiori, la retribuzione di posizione e quella di risultato, atteso che l'attribuzione delle mansioni dirigenziali, con pienezza di funzioni e assunzione delle responsabilità inerenti al perseguimento degli Obiettivi propri delle funzioni di fatto assegnate, comporta necessariamente, anche in relazione al principio di adeguatezza sancito dall'art. 36 Cost., la corresponsione dell'intero trattamento economico, ivi compresi gli emolumenti accessori

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 17 giugno 2022, n. 19622 – Il vizio della sentenza previsto dall’art. 360, primo comma, n. 3, del codice di rito (violazione o falsa applicazione di norme di diritto e dei contratti e accordi collettivi nazionali di lavoro), debba essere dedotto, a pena di inammissibilità, non solo mediante la puntuale indicazione delle disposizioni asseritamente violate, ma anche con specifiche argomentazioni intese motivatamente a dimostrare in quale modo determinate affermazioni in diritto, contenute nella sentenza gravata, debbano ritenersi in contrasto con le disposizioni regolatrici della fattispecie o con l’interpretazione delle stesse fornita dalla prevalente giurisprudenza di legittimità

Il vizio della sentenza previsto dall'art. 360, primo comma, n. 3, del codice di rito (violazione o falsa applicazione di norme di diritto e dei contratti e accordi collettivi nazionali di lavoro), debba essere dedotto, a pena di inammissibilità, non solo mediante la puntuale indicazione delle disposizioni asseritamente violate, ma anche con specifiche argomentazioni intese motivatamente a dimostrare in quale modo determinate affermazioni in diritto, contenute nella sentenza gravata, debbano ritenersi in contrasto con le disposizioni regolatrici della fattispecie o con l'interpretazione delle stesse fornita dalla prevalente giurisprudenza di legittimità

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 16 giugno 2022, n. 19397 – In tema di IRAP, l’esercizio di un’attività professionale nell’ambito dell’organizzazione costituita da una società di cui il professionista è socio (o dipendente) non realizza il presupposto impositivo costituito dall’autonoma organizzazione

In tema di IRAP, l'esercizio di un'attività professionale nell'ambito dell'organizzazione costituita da una società di cui il professionista è socio (o dipendente) non realizza il presupposto impositivo costituito dall'autonoma organizzazione

Corte di Cassazione sentenza n. 17483 depositata il 31 maggio 2022 – La motivazione della sentenza tributaria per relationem «è legittima soltanto nel caso in cui: a) si riferisca ad una sentenza che abbia già valore di giudicato tra le parti ovvero b) riproduca la motivazione di riferimento, autonomamente ed autosufficientemente recepita e vagliata nel contesto della motivazione condizionata» e nel processo tributario, la motivazione di una sentenza può essere redatta per relationem rispetto ad altra sentenza  non  ancora  passata  in  giudicato,  purché  resti «autosufficiente»,  riproducendo  i  contenuti  mutuati  e  rendendoli oggetto di autonoma valutazione critica nel contesto della diversa, anche se connessa, causa, in modo da consentire la verifica della sua compatibilità logico – giuridica

La motivazione della sentenza tributaria per relationem «è legittima soltanto nel caso in cui: a) si riferisca ad una sentenza che abbia già valore di giudicato tra le parti ovvero b) riproduca la motivazione di riferimento, autonomamente ed autosufficientemente recepita e vagliata nel contesto della motivazione condizionata» e nel processo tributario, la motivazione di una sentenza può essere redatta per relationem rispetto ad altra sentenza  non  ancora  passata  in  giudicato,  purché  resti «autosufficiente»,  riproducendo  i  contenuti  mutuati  e  rendendoli oggetto di autonoma valutazione critica nel contesto della diversa, anche se connessa, causa, in modo da consentire la verifica della sua compatibilità logico - giuridica

Corte di Cassazione sentenza n. 17480 depositata il 31 maggio 2022 – I fatti storici denunciati da parte ricorrente pur essendo stati dedotti sin dal primo grado di giudizio, non vedono adeguatamente illustrato il giudizio di decisività, inteso come percorso logico-argomentativo secondo il quale la considerazione dei fatti non oggetto di esame da parte del giudice del merito avrebbe potuto comportare, secondo parametri di elevata probabilità logica, un esito diverso della controversia

I fatti storici denunciati da parte ricorrente pur essendo stati dedotti sin dal primo grado di giudizio, non vedono adeguatamente illustrato il giudizio di decisività, inteso come percorso logico-argomentativo secondo il quale la considerazione dei fatti non oggetto di esame da parte del giudice del merito avrebbe potuto comportare, secondo parametri di elevata probabilità logica, un esito diverso della controversia

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 16 giugno 2022, n. 19503 – Illegittimità della trattenuta di rivalsa operata dall’Amministrazione Pubblica – Restituzione

CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 16 giugno 2022, n. 19503 Rapporto di lavoro - Dipendenti pubblici - Illegittimità della trattenuta operata dall'Amministrazione - Restituzione Rilevato che 1. La Corte d’appello di Torino (sentenza n. 301/2016), in accoglimento dell’appello dell’Agenzia delle Entrate e in riforma della pronuncia di primo grado, ha respinto le domande proposte dai [...]

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 17 giugno 2022, n. 19623 – La violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. può essere dedotta come vizio di legittimità solo lamentando che il giudice ha dichiarato espressamente di non dover osservare la regola contenuta nella norma, ovvero ha giudicato sulla base di prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dai poteri officiosi riconosciutigli

La violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. può essere dedotta come vizio di legittimità solo lamentando che il giudice ha dichiarato espressamente di non dover osservare la regola contenuta nella norma, ovvero ha giudicato sulla base di prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dai poteri officiosi riconosciutigli

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 16 giugno 2022, n. 19501 – Nei procedimenti di opposizione a ordinanza ingiunzione non rileva la disciplina dettata dall’art. 152 bis disp. att. c.p.c., ai sensi del quale “nelle liquidazioni delle spese di cui all’articolo 91 del codice di procedura civile a favore delle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, se assistite da propri dipendenti ai sensi dell’articolo 417-bis del codice di procedura civile, si applica il decreto adottato ai sensi dell’articolo 9, comma 2, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, per la liquidazione del compenso spettante agli avvocati, con la riduzione del venti per cento dell’importo complessivo ivi previsto

Nei procedimenti di opposizione a ordinanza ingiunzione non rileva la disciplina dettata dall’art. 152 bis disp. att. c.p.c., ai sensi del quale "nelle liquidazioni delle spese di cui all'articolo 91 del codice di procedura civile a favore delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, se assistite da propri dipendenti ai sensi dell'articolo 417-bis del codice di procedura civile, si applica il decreto adottato ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, per la liquidazione del compenso spettante agli avvocati, con la riduzione del venti per cento dell'importo complessivo ivi previsto

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