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Commissione Tributaria Regionale per il Lazio sez. 6 sentenza n 474 depositata il 2 febbraio 2022 – In tema di accertamento a società di persone rileva il principio dell’unitarietà dell’accertamento. Tale principio è alla base della rettifica delle dichiarazioni dei redditi della società di persone e di quelle dei singoli soci e comporta, in linea di principio, la configurabilità dì un litisconsorzio necessario, con il conseguente obbligo per il giudice, investito dal ricorso proposto da uno soltanto dei soggetti interessati, di procedere all’integrazione del contraddittorio, ai sensi dell’art.14 del D.lgs.n. 546/1992, pena la nullità assoluta del giudizio stesso, rilevabile -anche d’ufficio- in ogni stato e grado del processo

In tema di accertamento a società di persone rileva il principio dell'unitarietà dell'accertamento. Tale principio è alla base della rettifica delle dichiarazioni dei redditi della società di persone e di quelle dei singoli soci e comporta, in linea di principio, la configurabilità dì un litisconsorzio necessario, con il conseguente obbligo per il giudice, investito dal ricorso proposto da uno soltanto dei soggetti interessati, di procedere all'integrazione del contraddittorio, ai sensi dell'art.14 del D.lgs.n. 546/1992, pena la nullità assoluta del giudizio stesso, rilevabile -anche d'ufficio- in ogni stato e grado del processo

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 29 marzo 2022, n. 10114 – La violazione della regola processuale assume rilievo nelle sole fattispecie in cui il giudice del merito, in assenza della prova del fatto controverso, applichi la regola di giudizio basata sull’onere della prova, individuando come soccombente la parte onerata della prova, non è configurabile, quando, come nella specie, all’esito di una valutazione delle acquisizioni istruttorie, il Giudice ritenga, semmai erroneamente, accertati determinati fatti. In questo caso, si è in presenza di un tipico apprezzamento di merito, sindacabile nei limiti di cui all’art. 360 nr.5 cod.proc.civ.

La violazione della regola processuale assume rilievo nelle sole fattispecie in cui il giudice del merito, in assenza della prova del fatto controverso, applichi la regola di giudizio basata sull'onere della prova, individuando come soccombente la parte onerata della prova, non è configurabile, quando, come nella specie, all'esito di una valutazione delle acquisizioni istruttorie, il Giudice ritenga, semmai erroneamente, accertati determinati fatti. In questo caso, si è in presenza di un tipico apprezzamento di merito, sindacabile nei limiti di cui all'art. 360 nr.5 cod.proc.civ.

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 28 marzo 2022, n. 9931 – In materia di licenziamenti disciplinari, nell’ipotesi in cui un comportamento del lavoratore, invocato dal datore di lavoro come giusta causa di licenziamento, sia configurato dal contratto collettivo come infrazione disciplinare cui consegua una sanzione conservativa, il giudice non può discostarsi da tale previsione (trattandosi di condizione di maggior favore fatta espressamente salva dall’art. 12 della I. n. 604 del 1966), a meno che non accerti che le parti non avevano inteso escludere, per i casi di maggiore gravità, la possibilità della sanzione espulsiva

In materia di licenziamenti disciplinari, nell'ipotesi in cui un comportamento del lavoratore, invocato dal datore di lavoro come giusta causa di licenziamento, sia configurato dal contratto collettivo come infrazione disciplinare cui consegua una sanzione conservativa, il giudice non può discostarsi da tale previsione (trattandosi di condizione di maggior favore fatta espressamente salva dall'art. 12 della I. n. 604 del 1966), a meno che non accerti che le parti non avevano inteso escludere, per i casi di maggiore gravità, la possibilità della sanzione espulsiva

CORTE DI CASSAZIONE, sezione penale, sentenza n. 7861 depositata il 4 marzo 2022 – La condizione di sfruttamento che non si avvantaggi dello stato di bisogno non integra il reato di cui all’art. 603 bis cod. pen. avendo il legislatore scelto di punire non lo sfruttamento in sé ma solo l’approfittamento di una situazione di grave inferiorità del lavoratore, sia essa economica, che di altro genere, che lo induca a svilire la sua volontà contrattuale sino ad accettare condizioni proposte dal reclutatore o dall’utilizzatore, cui altrimenti non avrebbe acconsentito

La condizione di sfruttamento che non si avvantaggi dello stato di bisogno non integra il reato di cui all'art. 603 bis cod. pen. avendo il legislatore scelto di punire non lo sfruttamento in sé ma solo l'approfittamento di una situazione di grave inferiorità del lavoratore, sia essa economica, che di altro genere, che lo induca a svilire la sua volontà contrattuale sino ad accettare condizioni proposte dal reclutatore o dall'utilizzatore, cui altrimenti non avrebbe acconsentito

CORTE COSTITUZIONALE – Sentenza 24 marzo 2022, n. 76 – Ritenuta esclusione di cittadini stranieri destinatari di un provvedimento di espulsione

CORTE COSTITUZIONALE - Sentenza 24 marzo 2022, n. 76 Emersione - Ritenuta esclusione di cittadini stranieri destinatari di un provvedimento di espulsione - Denunciata violazione dei presupposti della decretazione d'urgenza - Decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 2020, n. 77, art. 103 - Costituzione, artt. 60, 65, 66, [...]

Commissione Tributaria Regionale per l’Abruzzo Sez. 6 sentenza n. 71 depositata il 9 febbraio 2022 – Le prestazioni lavorative rese nell’ambito di un rapporto di lavoro, alle dipendenze di una società italiana e prevalentemente in Italia, anche se in parte relative ad alcune trasferte estere, sono correttamente assoggettate ad imposizione in Italia

Le prestazioni lavorative rese nell’ambito di un rapporto di lavoro, alle dipendenze di una società italiana e prevalentemente in Italia, anche se in parte relative ad alcune trasferte estere, sono correttamente assoggettate ad imposizione in Italia

Commissione Tributaria Regionale per la Toscana Sezione sezione 6 sentenza n. 229 depositata il 10 febbraio 2022 – Il regime agevolativo previsto dalla Legge n. 10 del 1977 presuppone come elemento essenziale della fattispecie l’esistenza di un accordo e/o convenzione finalizzato alla trasformazione del territorio nell’interesse della collettività, da stipularsi tra privato ed ente pubblico, effettuato senza scopi speculativi e con l’intento di mantenere l’equilibrio tra le posizioni coinvolte

Il regime agevolativo previsto dalla Legge n. 10 del 1977 presuppone come elemento essenziale della fattispecie l'esistenza di un accordo e/o convenzione finalizzato alla trasformazione del territorio nell'interesse della collettività, da stipularsi tra privato ed ente pubblico, effettuato senza scopi speculativi e con l'intento di mantenere l'equilibrio tra le posizioni coinvolte

Commissione Tributaria Regionale per la Campania Sezione 10 sentenza n. 1879 depositata il 16 febbraio 2022 – In materia di notificazione degli atti di imposizione tributaria e agli effetti di questa sull’osservanza dei termini, previsti dalle singole leggi di imposta, di decadenza dal potere impositivo, il principio della scissione soggettiva degli effetti della notificazione, sancito per gli atti processuali dalla giurisprudenza costituzionale, e per gli atti tributari dal D.P.R. 29 settembre 1973 n.600, art. 60, trova sempre applicazione

In materia di notificazione degli atti di imposizione tributaria e agli effetti di questa sull'osservanza dei termini, previsti dalle singole leggi di imposta, di decadenza dal potere impositivo, il principio della scissione soggettiva degli effetti della notificazione, sancito per gli atti processuali dalla giurisprudenza costituzionale, e per gli atti tributari dal D.P.R. 29 settembre 1973 n.600, art. 60, trova sempre applicazione

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