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CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 16 marzo 2022, n. 8646 – Il vizio di contraddittorietà ricorre solo in presenza di argomentazioni contrastanti e tali da non permettere di comprendere il significato della decisione adottata, per cui non sussiste motivazione contraddittoria allorché, dalla lettura della sentenza, non vi siano dubbi di sorta su quella che è stata la volontà decisoria.

Il vizio di contraddittorietà ricorre solo in presenza di argomentazioni contrastanti e tali da non permettere di comprendere il significato della decisione adottata, per cui non sussiste motivazione contraddittoria allorché, dalla lettura della sentenza, non vi siano dubbi di sorta su quella che è stata la volontà decisoria

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 01 marzo 2022, n. 6616 – La disciplina legale delle passività deducibili ai fini dell’imposta di successione è improntata ad estremo rigore ontologico e probatorio, là dove ammette alla deduzione solo i debiti del defunto che siano ‘esistenti’ alla data di apertura della successione (art.20 TUS), ed a condizione che questi debiti risultino (a parte l’ipotesi dell’accertamento giurisdizionale definitivo) da atto scritto di data certa anteriore all’apertura della successione

La disciplina legale delle passività deducibili ai fini dell'imposta di successione è improntata ad estremo rigore ontologico e probatorio, là dove ammette alla deduzione solo i debiti del defunto che siano 'esistenti' alla data di apertura della successione (art.20 TUS), ed a condizione che questi debiti risultino (a parte l'ipotesi dell'accertamento giurisdizionale definitivo) da atto scritto di data certa anteriore all'apertura della successione

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 16 marzo 2022, n. 8649 – L’espressa previsione dell’illecito omissivo de quo da parte dell’art. 59, comma 1, lett. a), TUA, che nel suo incipit fa chiara “riserva di specialità” , induce a ritenere del tutto “autosufficiente” la disciplina della prescrizione della specifica sanzione tributaria in esame e dei relativi diritti di licenza/di imposta, quale appunto dettata dall’art. 53, comma 3, seconda parte, dello stesso TU

L’espressa previsione dell’illecito omissivo de quo da parte dell’art. 59, comma 1, lett. a), TUA, che nel suo incipit fa chiara "riserva di specialità" , induce a ritenere del tutto "autosufficiente" la disciplina della prescrizione della specifica sanzione tributaria in esame e dei relativi diritti di licenza/di imposta, quale appunto dettata dall’art. 53, comma 3, seconda parte, dello stesso TU

TRIBUNALE DI BRESCIA – Ordinanza 22 febbraio 2022, n. 1251 – Diniego di rilascio DURC per compensazione oneri fiscali e previdenziali con insussistenza di crediti IVA – Diniego di rilascio DURC

TRIBUNALE DI BRESCIA - Ordinanza 22 febbraio 2022, n. 1251 Compensazione oneri fiscali e previdenziali - Insussistenza di crediti IVA - Diniego di rilascio DURC - Accertamento compensazioni indebite - Esclusa applicabilità art. 8 L. 212/2000 ai rapporti con Enti previdenziali e assistenziali Osserva Con ricorso depositato ante causam il 26.1.2022 ai sensi dell'art. 700 [...]

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 16 marzo 2022, n. 8629 – E’ inammissibile il ricorso per revocazione ai sensi dell’art. 395, n. 5, cod. proc. civ. nei confronti delle sentenze e delle ordinanze pronunziate dalla Corte di cassazione, trattandosi di motivo di revocazione non contemplato dalla disciplina positiva

E' inammissibile il ricorso per revocazione ai sensi dell’art. 395, n. 5, cod. proc. civ. nei confronti delle sentenze e delle ordinanze pronunziate dalla Corte di cassazione, trattandosi di motivo di revocazione non contemplato dalla disciplina positiva

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 15 marzo 2022, n. 8337 – Attività difensiva in conflitto di interessi – Responsabilità per l’illecito di cui all’art. 24 del codice deontologico

CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 15 marzo 2022, n. 8337 Professionista - Sanzione disciplinare della sospensione - Attività difensiva in conflitto di interessi - Responsabilità per l'illecito di cui all'art. 24 del codice deontologico Fatti di causa Nei confronti dell'avvocato ricorrente, il consiglio distrettuale di disciplina di Brescia ha applicato la sanzione disciplinare della sospensione [...]

CORTE DI CASSAZIONE, sezione penale, sentenza n. 8611 depositata il 15 marzo 2022 – Il reato deve ritenersi già perfezionato, in prima battuta, nel momento e nel mese in cui l’importo non versato, calcolato a decorrere dalla mensilità di gennaio dell’anno considerato, superi l’importo di euro 10.000,00 senza che, peraltro, attesa, come si è detto la necessaria connessione con il periodo temporale dell’anno, le ulteriori omissioni che seguano nei mesi successivi dello stesso anno sino al mese finale di dicembre possano “aprire” un nuovo periodo e, dunque, dare luogo, in caso di secondo superamento, ad un ulteriore reato. Tali omissioni, infatti, contribuiscono ad accentuare la lesione inferta al bene giuridico per effetto del già verificatosi superamento dell’importo di legge sicché, da un lato, non possono semplicemente atteggiarsi quale post factum penalmente irrilevante e, dall’altro, approfondendo il disvalore già emerso non possono segnare in corrispondenza di ogni ulteriore mensilità non versata, un ulteriore autonomo momento di disvalore

Il reato deve ritenersi già perfezionato, in prima battuta, nel momento e nel mese in cui l'importo non versato, calcolato a decorrere dalla mensilità di gennaio dell'anno considerato, superi l'importo di euro 10.000,00 senza che, peraltro, attesa, come si è detto la necessaria connessione con il periodo temporale dell'anno, le ulteriori omissioni che seguano nei mesi successivi dello stesso anno sino al mese finale di dicembre possano "aprire" un nuovo periodo e, dunque, dare luogo, in caso di secondo superamento, ad un ulteriore reato. Tali omissioni, infatti, contribuiscono ad accentuare la lesione inferta al bene giuridico per effetto del già verificatosi superamento dell'importo di legge sicché, da un lato, non possono semplicemente atteggiarsi quale post factum penalmente irrilevante e, dall'altro, approfondendo il disvalore già emerso non possono segnare in corrispondenza di ogni ulteriore mensilità non versata, un ulteriore autonomo momento di disvalore

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 16 marzo 2022, n. 8571 – Il credito vantato dall’INPS nei confronti del datore di lavoro, relativo al rimborso delle somme erogate al lavoratore a titolo d’indennità e di contribuzione figurativa, afferenti al regime della cd. mobilità lunga, va ascritto all’ampia categoria dei contributi previdenziali, e soggiace quindi al termine di prescrizione quinquennale

Il credito vantato dall'INPS nei confronti del datore di lavoro, relativo al rimborso delle somme erogate al lavoratore a titolo d'indennità e di contribuzione figurativa, afferenti al regime della cd. mobilità lunga, va ascritto all'ampia categoria dei contributi previdenziali, e soggiace quindi al termine di prescrizione quinquennale

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