CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 16 marzo 2022, n. 8571
Pretesa contributiva Inps – Collocamento in mobilità lunga – Coincidenza contribuzione fgurativa e contribuzione obbligatoria – Termine di prescrizione quinquennale
Rilevato che
1. con sentenza n.205 del 2016, la Corte d’appello di L’ Aquila ha confermato la pronuncia di primo grado che aveva dichiarato prescritte le somme pretese dall’INPS, a titolo di oneri posti a carico del datore di lavoro per il collocamento in mobilità lunga di alcuni lavoratori;
2. la Corte di merito riteneva fondata l’eccezione di prescrizione quinquennale, opposta dalla società, in considerazione della coincidente natura della contribuzione figurativa con la contribuzione obbligatoria, rientrante, pertanto, nel disposto della L. n. 335 del 1995, art. 3, considerato del resto che il pagamento degli oneri rappresentava un’obbligazione oggetto di corresponsione periodica in quanto dovuta dal datore di lavoro al termine di ciascun anno solare all’Inps che l’ha anticipata, come tale rientrante nel disposto dell’art. 2948, n. 4, cod.civ.;
3. avverso la sentenza ricorre l’INPS, con ricorso affidato a un motivo, cui resiste la s.p.a. E.T., con controricorso;
Considerato che
4. con l’unico motivo l’istituto ricorrente deduce violazione e falsa applicazione del D.L. 8 aprile 1998, n. 78, art. 1 septies, conv.to con modif.ni dalla L. 5 giugno 1998 n. 176, della L. 23 luglio 1991, n. 223, art. 7, comma 9, e della L. 8 agosto 1995, n. 335, art. 3, comma 9;
5. contesta la ricostruzione del quadro normativo operata dalla Corte territoriale, escludendo che il credito vantato possa essere ricompreso tra quelli per i quali trova applicazione il termine breve quinquennale; afferma che, nel caso in esame, opera l’ordinario termine decennale;
6. il ricorso è infondato;
7. in ipotesi sovrapponibile questa Corte ha già affermato che il credito vantato dall’INPS nei confronti del datore di lavoro, relativo al rimborso delle somme erogate al lavoratore a titolo d’indennità e di contribuzione figurativa, afferenti al regime della cd. mobilità lunga, va ascritto all’ampia categoria dei contributi previdenziali, e soggiace quindi al termine di prescrizione quinquennale, previsto dalla L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 9, lett. b) (Cass. n. 28605 del 2018; Cass. nn. 399 e 25050 del 2020; Cass. n. 10877 del 2021; Cass. n. 453 del 2022);
8. il motivo proposto dall’ente previdenziale non prospetta nessuna questione tale da indurre il Collegio a rivedere il richiamato orientamento, da ritenersi ormai consolidato;
9. segue coerente la condanna alle spese, liquidate come in dispositivo;
10. ai sensi dell’art. 13, co.1-quater, d.P.R.n.115/2002, sussistono i presupposti processuali per il versamento, a carico della parte ricorrente principale, dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso ex art. 13,co. 1, se dovuto.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso; condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese, liquidate in euro 200,00 per esborsi, euro 5.000,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge e rimborso forfetario del 15 per cento. Ai sensi dell’art. 13, co.1- quater, d.P.R.n.115/2002, sussistono i presupposti processuali per il versamento, a carico della parte ricorrente principale, dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso ex art. 13, co. 1, se dovuto.
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