SERVIZI UTILI

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 10 gennaio 2022, n. 394 – In tema di imposte sui redditi d’impresa, l’abrogazione, ad opera dell’art. 5 del d.P.R. n. 917 del 1996, dell’art. 75, comma 6,  del d.P.R. n. 917 del 1986, che impediva la deduzione dei costi non regolarmente registrati nelle scritture contabili, non ne determina l’automatica deducibilità, dovendo l’imprenditore dimostrare di averli effettivamente sostenuti

In tema di imposte sui redditi d'impresa, l'abrogazione, ad opera dell'art. 5 del d.P.R. n. 917 del 1996, dell'art. 75, comma 6,  del d.P.R. n. 917 del 1986, che impediva la deduzione dei costi non regolarmente registrati nelle scritture contabili, non ne determina l'automatica deducibilità, dovendo l'imprenditore dimostrare di averli effettivamente sostenuti

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 27 dicembre 2021, n. 41532 – Ai fini della dimostrazione dell’invio dei beni in altro Stato dell’Unione Europea, può costituire prova idonea l’esibizione del documento di trasporto da cui si evince l’uscita delle merci dal territorio dello Stato per l’inoltro ad un soggetto passivo d’imposta identificato in altro Paese comunitario. Nei casi in cui il cedente nazionale non abbia provveduto direttamente al trasporto delle merci e non sia in grado di esibire il predetto documento di trasporto, la prova in questione potrà essere fornita con qualsiasi altro documento idoneo a dimostrare che le merci sono state inviate in altro Stato membro

Ai fini della dimostrazione dell'invio dei beni in altro Stato dell'Unione Europea, può costituire prova idonea l'esibizione del documento di trasporto da cui si evince l'uscita delle merci dal territorio dello Stato per l'inoltro ad un soggetto passivo d'imposta identificato in altro Paese comunitario. Nei casi in cui il cedente nazionale non abbia provveduto direttamente al trasporto delle merci e non sia in grado di esibire il predetto documento di trasporto, la prova in questione potrà essere fornita con qualsiasi altro documento idoneo a dimostrare che le merci sono state inviate in altro Stato membro

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 05 gennaio 2022, n. 262 – La responsabilità solidale dei coniugi, che abbiano presentato “dichiarazione congiunta”, opera anche nel caso in cui il coniuge co-dichiarante sia estraneo alla produzione dei redditi accertati nei confronti del dichiarante e, addirittura, quando detti redditi siano provento di illecito penale da esso commesso

La responsabilità solidale dei coniugi, che abbiano presentato "dichiarazione congiunta", opera anche nel caso in cui il coniuge co-dichiarante sia estraneo alla produzione dei redditi accertati nei confronti del dichiarante e, addirittura, quando detti redditi siano provento di illecito penale da esso commesso

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 04 gennaio 2022, n. 23 – La tariffa integrata ambientale (TIA2) di cui all’art. 238 d.Lgs. n. 152 del 2006, come interpretata dall’art. 14, co. 33, del d.l. n. 78 del 2010, convertito con modifiche nella legge n. 122 del 2010, ha natura privatistica di corrispettivo ed è pertanto soggetta all’Iva ai sensi degli artt. 1, 3, 4, commi 2 e 3, del d.P.R. n. 633 del 1972

La tariffa integrata ambientale (TIA2) di cui all'art. 238 d.Lgs. n. 152 del 2006, come interpretata dall'art. 14, co. 33, del d.l. n. 78 del 2010, convertito con modifiche nella legge n. 122 del 2010, ha natura privatistica di corrispettivo ed è pertanto soggetta all'Iva ai sensi degli artt. 1, 3, 4, commi 2 e 3, del d.P.R. n. 633 del 1972

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 04 gennaio 2022, n. 122 – La omessa annotazione di tali fatture nei registri IVA degli acquisti e delle vendite ai fini della compensazione dell’Iva a debito con l’Iva a credito in attuazione del principio di neutralità fiscale, non determina la perdita del diritto alla detrazione

La omessa annotazione di tali fatture nei registri IVA degli acquisti e delle vendite ai fini della compensazione dell'Iva a debito con l'Iva a credito in attuazione del principio di neutralità fiscale, non determina la perdita del diritto alla detrazione

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 27 dicembre 2021, n. 41585 – In caso di licenziamento per giustificato motivo oggettivo a causa della soppressione del posto cui era addetto il lavoratore, il datore di lavoro ha l’onere di provare non solo che al momento del licenziamento non sussistesse alcuna posizione di lavoro analogo a quella soppressa per l’espletamento di mansioni equivalenti, ma anche, in attuazione del principio di correttezza e buona fede, di avere prospettato al dipendente, senza ottenerne il consenso, la possibilità di un reimpiego in mansioni inferiori rientranti nel suo bagaglio professionale

In caso di licenziamento per giustificato motivo oggettivo a causa della soppressione del posto cui era addetto il lavoratore, il datore di lavoro ha l'onere di provare non solo che al momento del licenziamento non sussistesse alcuna posizione di lavoro analogo a quella soppressa per l'espletamento di mansioni equivalenti, ma anche, in attuazione del principio di correttezza e buona fede, di avere prospettato al dipendente, senza ottenerne il consenso, la possibilità di un reimpiego in mansioni inferiori rientranti nel suo bagaglio professionale

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 05 gennaio 2022, n. 181 – Unicamente al DM del luglio 2000 che il Consulente tecnico incaricato e lo stesso giudice devono fare riferimento nel determinare la misura del danno, indicata, a seconda dei casi, con un valore unico ovvero in un intervallo di valori o ancora con locuzioni “superiore a” ovvero “fino a” ai fini del riconoscimento del beneficio di legge

Unicamente al DM del luglio 2000 che il Consulente tecnico incaricato e lo stesso giudice devono fare riferimento nel determinare la misura del danno, indicata, a seconda dei casi, con un valore unico ovvero in un intervallo di valori o ancora con locuzioni "superiore a" ovvero "fino a" ai fini del riconoscimento del beneficio di legge

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 05 gennaio 2022, n. 175 – Il D.M. 15 marzo 2005 n. 17445, sulla base della preesistente previsione contenuta D.Lgs. C.p.S. n. 708 del 1947, art. 3, comma 2, primo periodo, ha specificato che rientrano nell’ambito del raggruppamento di cui alla lett. B), gli “impiegati, operai, istruttori ed addetti agli impianti e circoli sportivi di qualsiasi genere, palestre, sale fitness, stadi, sferisteri, campi sportivi, autodromi” che dunque sono soggetti in via generale all’obbligo assicurativo presso la gestione ENPALS, ora confluita presso l’INPS

Il D.M. 15 marzo 2005 n. 17445, sulla base della preesistente previsione contenuta D.Lgs. C.p.S. n. 708 del 1947, art. 3, comma 2, primo periodo, ha specificato che rientrano nell'ambito del raggruppamento di cui alla lett. B), gli "impiegati, operai, istruttori ed addetti agli impianti e circoli sportivi di qualsiasi genere, palestre, sale fitness, stadi, sferisteri, campi sportivi, autodromi" che dunque sono soggetti in via generale all'obbligo assicurativo presso la gestione ENPALS, ora confluita presso l'INPS

Torna in cima