CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 10 gennaio 2022, n. 453 – Il credito vantato dall’INPS nei confronti del datore di lavoro, relativo al rimborso delle somme erogate a! lavoratore a titolo d’indennità e di contribuzione figurativa, afferenti al regime della cd. mobilità lunga, va ascritto all’ampia categoria dei contributi previdenziali, e soggiace quindi al termine di prescrizione quinquennale, previsto dall’art. 3, comma 9, lett. b, della I. n. 335 del 1995
Il credito vantato dall'INPS nei confronti del datore di lavoro, relativo al rimborso delle somme erogate a! lavoratore a titolo d'indennità e di contribuzione figurativa, afferenti al regime della cd. mobilità lunga, va ascritto all'ampia categoria dei contributi previdenziali, e soggiace quindi al termine di prescrizione quinquennale, previsto dall'art. 3, comma 9, lett. b, della I. n. 335 del 1995