CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 04 gennaio 2022, n. 30
Tributi – Contenzioso tributario – Definizione agevolata della lite ex dell’art. 6, D.L. n. 119 del 2018 – Perfezionamento – Cessazione della materia del contendere – Estinzione del giudizio
Rilevato che
– quanto al procedimento R.G. n. 28685/2013, PM Sas di P.G. & C., in relazione ad una verifica fiscale per gli anni 2002-2004, ai fini Iva, perveniva con l’Agenzia delle entrate ad un accertamento con adesione in data 28 novembre 2007, per il pagamento della complessiva somma, per la maggiore imposta, interessi e sanzioni, di euro 666.011,56, importo che, avvalendosi dei modelli F24, corrispondeva in data 10 dicembre 2007 mediante compensazione rispetto al maggiore credito Iva maturato nel 2007;
– l’Agenzia delle entrate, ritenuta l’irregolarità dell’adempimento, emetteva “atto di recupero del credito di imposta utilizzato in compensazione ai sensi dell’art. 17 del d.l. 9/7/97 n. 241” in quanto inesistente perché non ancora maturato;
– l’impugnazione proposta dalla società e dai sette soci era accolta dalla CTP di Venezia, con la sentenza n. 3/3/12, confermata dal giudice di appello, con la sentenza n. 37/14/13 depositata il 24 aprile 2013;
– l’Agenzia delle entrate ricorre per cassazione con sei motivi cui resistono i contribuenti con controricorso, proponendo, altresì, ricorso incidentale con cinque motivi;
– nelle more del giudizio, la società e i soci presentavano, in data 4 ottobre 2017, istanza ai sensi dell’art. 11 del d.l. n. 50 del 2017 sicché il giudizio veniva rinviato a nuovo ruolo in attesa della definizione della procedura di condono, che con nota n. prot. 77125 del 9 luglio 2018, veniva negata dall’Ufficio;
– quanto al procedimento RG n. 29718/2018, la società proponeva ricorso per cassazione avverso l’atto di diniego cui resiste l’Agenzia delle entrate con controricorso;
– nel procedimento RGN 28685/2013, i contribuenti hanno presentato nuova istanza di condono ai sensi dell’art. 6, comma 10, del d.l. 119 del 2018, convertito dalla legge n. 136 del 2018, richiamando, quanto alla prova dei versamenti, le ricevute del pagamento effettuato nell’ambito della precedente procedura attivata ai sensi dell’art. 11, comma 8, del d.l. n. 50 del 2017 (importi computabili ai sensi dell’art. 6, comma 9, del d.l. n. 119 del 2018); pertanto, con ordinanza del 26 giugno 2019, disposta la riunione a quest’ultimo del procedimento RGN 29718/2018 concernente l’impugnativa del diniego di condono prot. 77125 del 9.7.2018, in considerazione del rapporto di pregiudizialità e preso atto della istanza di sospensione del giudizio presentata dai contribuenti ai sensi dell’art. 6, comma 10, cit., i giudizi venivano rinviati a nuovo ruolo;
– nel procedimento RGN 28685/2013, l’Agenzia delle entrate ha depositato istanza di estinzione del giudizio stante l’avvenuto perfezionamento della procedura di definizione agevolata ex art. 6 cit.;
– i ricorsi sono stati fissati in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 375, secondo comma, e dell’art. 380-bis.1 cod. proc.civ., introdotti dall’art. 1 -bis del d.l. 31 agosto 2016, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 2016, n. 197.
Considerato che
– preliminarmente, va confermata la già disposta riunione – con ordinanza del 26 giugno 2019, in seno al procedimento RGN. 28685/2013- a quest’ultimo procedimento di quello RGN 29718/2018 avente ad oggetto l’impugnativa del diniego di condono prot. 77125 del 9.7.2018, in considerazione dello stretto rapporto di pregiudizialità;
– nel procedimento RGN 28685/2013, i contribuenti hanno presentato istanza di condono ai sensi dell’art. 6, comma 10, del d.l. 119 del 2018, convertito dalla legge n. 136 del 2018, richiamando, quanto alla prova dei versamenti, le ricevute del pagamento effettuato nell’ambito della precedente procedura attivata ai sensi dell’art. 11, comma 8, del d.l. n. 50 del 2017, importi legittimamente computabili ai sensi dell’art. 6, comma 9, del d.l. n. 119 del 2018;
– l’Agenzia delle Entrate, con riferimento al giudizio RGN 28685/2013, ha chiesto che sia dichiarata l’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere in conseguenza del perfezionamento della definizione agevolata ai sensi dell’art. 6 del d.l. n. 119/2018;
– va dichiarata, pertanto, l’estinzione del giudizio (RGN n. 28685/2013) essendo cessata la materia del contendere. Le spese del giudizio estinto restano a carico di chi le ha anticipate, atteso che: “In tema di processo tributario, la definizione agevolata della controversia ai sensi dell’art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, conv., con modif., in I. n. 136 del 2018 (c.d. “pace fiscale”) comprende il pagamento delle spese processuali le quali, pertanto, restando a carico della parte che le ha anticipate, non devono essere liquidate dal giudice che dichiara l’estinzione dei giudizio per cessata materia del contendere” (Cass. n. 21826 del 2020);
– la estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere in relazione al ricorso RGN 28685/2013 comporta la sopravvenuta inammissibilità per carenza di interesse del ricorso riunito (RGN 29718/2018) attinente all’impugnativa del diniego di condono prot. 77125 del 9.7.2018;
– in considerazione dell’esito processuale, sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese del giudizio di legittimità con riguardo al procedimento RGN 29718/2018;
– la declaratoria di estinzione del processo esclude – per quanto concernerebbe il ricorso incidentale dei contribuenti – l’applicabilità dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, relativo all’obbligo della parte impugnante non vittoriosa di versare una somma pari al contributo unificato già versato all’atto della proposizione dell’impugnazione (Cass. 30/09/2015, n. 19560, 12/10/2018, n. 25485);
– ai sensi dell’art.13, comma 1 quater del DPR 115/2002, si dà atto della non ricorrenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, trattandosi di inammissibilità non originaria ma sopravvenuta del ricorso (Cass. 3542/2017: “In tema di impugnazione, il meccanismo sanzionatorio del raddoppio del contributo unificato di cui all’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17 della L. n. 228 del 2012, è applicabile solo laddove il procedimento per cassazione si concluda con integrale conferma della statuizione impugnata, ovvero con la “ordinaria” dichiarazione di inammissibilità del ricorso, non anche nell’ipotesi di declaratoria di inammissibilità sopravvenuta di quest’ultimo per cessazione della materia dei contendere/ determinando essa la caducazione di tutte le pronunce emanate nei precedenti gradi di giudizio e non passate in cosa giudicata, essendo a tali fini irrilevante la successiva valutazione della virtuale fondatezza, o meno, dei ricorso in quanto avente esclusivo rilievo in merito alla regolazione delle spese del giudizio di legittimità.“; Cass. 13636/2015; da ultimo, in tal senso Cass. n. 13581/2021;
P.Q.M.
Riunisce al ricorso R.G. n. 28685/2013 quello RG n. 29718/2018;
– dichiara estinto il giudizio (R.G. n. 28685/2013) e pone le spese a carico di chi le ha anticipate;
– dichiara l’inammissibilità per sopravvenuta carenza di interesse del ricorso RGN 29718/2018; compensa tra le parti le spese del giudizio di legittimità;
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