CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 17 agosto 2021, n. 22995
Accertamento – Definizione agevolata – art. 6, D.L. n. 119/2018 – Estinzione del processo
Ritenuto
1. – La Commissione tributaria regionale della Lombardia, con sentenza n. 5478/23/2017 del 5 giugno 2017, pubblicata il 18 dicembre 2017, ha confermato la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Brescia, n. 213/2016, di rigetto dei ricorsi proposti dalla società di persone El. Co, società in nome collettivo di B.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, e dalla ridetta B. in proprio, nei confronti dell’Agenzia delle entrate, avverso altrettanti avvisi di accertamento relativi ai seguenti tributi per l’anno 2009: imposta sul reddito delle persone fisiche, addizionali pertinenti, imposta regionale sulle attività produttive e imposta sul valore aggiunto.
2. – La contribuente, in proprio e nella qualità, ha proposto ricorso per cassazione mediante atto del 15 giugno 2018, affidato a quattro motivi.
3. – L’Avvocatura generale dello Stato ha resistito con controricorso del 30 luglio 2018.
4. – La controricorrente, con memoria del 26 giugno 2020, esponendo – e documentando – che la ricorrente ha definito la controversia, ai sensi dell’art. 6 del d. I. 23 ottobre 2018, n. 119, ha chiesto dichiararsi la estinzione del processo per cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese.
A corredo della memoria la controricorrente ha allegato pertinente comunicazione della Agenzia delle entrate di Brescia.
Considerato
1. – La intervenuta definizione agevolata della controversia, ai sensi dell’art. 6 del d. I. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito in legge con modificazioni della I. 17 dicembre 2018, n. 136, comporta I’ effetto della estinzione del processo per cessazione della materia del contendere.
La Corte provvede alla relativa declaratoria.
2. – Le spese processuali devono essere compensate in considerazione della intervenuta definizione agevolata della controversia (v. Sez. 5, sentenza n. 10198 del 27/04/2018, Rv. 647968 – 01; cui adde: Sez. 6 – L, ordinanza n. 28311 del 07/11/2018, Rv. 651733 – 01).
P.Q.M.
Dichiara estinto il processo. Spese compensate.