TRIBUTI

COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE per il Lazio sentenza n. 420 sez. XVIII depositata il 31 gennaio 2019 – In tema di accertamento sintetico del reddito, ex art. 38 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, il contribuente ha l’onere di provare, mediante idonea documentazione, che il finanziamento delle spese è avvenuto con redditi diversi da quelli posseduti nel periodo accertato siano essi esenti, soggetti a ritenuta, non imponibili e che le spese effettivamente sostenute sono diverse da quelle a lui imputate

In tema di accertamento sintetico del reddito, ex art. 38 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, il contribuente ha l'onere di provare, mediante idonea documentazione, che il finanziamento delle spese è avvenuto con redditi diversi da quelli posseduti nel periodo accertato siano essi esenti, soggetti a ritenuta, non imponibili e che le spese effettivamente sostenute sono diverse da quelle a lui imputate

COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE per il Lazio sentenza n. 432 sez. XVIII depositata il 1° febbraio 2019 – E’ legittima la dimostrazione, da parte dell’Amministrazione finanziaria, dell’esistenza di un rapporto diretto fra il reddito d’impresa accertato e l’intestazione dei conti a soggetti terzi fornita tramite presunzioni semplici, ex art. 2729 cod. civ.

E' legittima la dimostrazione, da parte dell'Amministrazione finanziaria, dell'esistenza di un rapporto diretto fra il reddito d'impresa accertato e l'intestazione dei conti a soggetti terzi fornita tramite presunzioni semplici, ex art. 2729 cod. civ.

Modifica dell’attività in fatto esercitata dalla società quale ostacolo al riporto delle perdite in caso di trasferimento delle partecipazioni – Risposta 06 settembre 2019, n. 367 dell’Agenzia delle Entrate

AGENZIA DELLE ENTRATE - Risposta 06 settembre 2019, n. 367 Articolo 84, comma 3, del TUIR di cui al d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 - Modifica dell’attività in fatto esercitata dalla società quale ostacolo al riporto delle perdite in caso di trasferimento delle partecipazioni Quesiti La società istante, Alfa S.r.l. (di seguito "Alfa", ovvero [...]

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 06 settembre 2019, n. 22409 – La disposizione (art. 67 tuir) che assoggetta a tassazione, quali “redditi diversi”, le plusvalenze realizzate a seguito di cessioni a titolo oneroso di terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria secondo gli strumenti urbanistici vigenti al momento della cessione, non è applicabile alle cessioni aventi ad oggetto, non un terreno “suscettibile di utilizzazione edificatoria”, ma un terreno sul quale insorge un fabbricato

La disposizione (art. 67 tuir) che assoggetta a tassazione, quali "redditi diversi", le plusvalenze realizzate a seguito di cessioni a titolo oneroso di terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria secondo gli strumenti urbanistici vigenti al momento della cessione, non è applicabile alle cessioni aventi ad oggetto, non un terreno "suscettibile di utilizzazione edificatoria", ma un terreno sul quale insorge un fabbricato

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 06 settembre 2019, n. 22409 – Sono soggette a tassazione separata, quali “redditi diversi”, le “plusvalenze realizzate a seguito di cessioni a titolo oneroso di terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria secondo gli strumenti urbanistici vigenti al momento della cessione”, e non anche di terreni sui quali insiste un fabbricato e quindi, già edificati

Sono soggette a tassazione separata, quali "redditi diversi", le "plusvalenze realizzate a seguito di cessioni a titolo oneroso di terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria secondo gli strumenti urbanistici vigenti al momento della cessione", e non anche di terreni sui quali insiste un fabbricato e quindi, già edificati

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 06 settembre 2019, n. 22406 – Nel processo tributario, non costituisce motivo d’inammissibilità del ricorso, che sia stato notificato direttamente a mezzo del servizio postale universale, il fatto che il ricorrente, al momento della costituzione entro il termine di trenta giorni dalla ricezione della raccomandata da parte del destinatario, depositi l’avviso di ricevimento del plico e non la ricevuta di spedizione, purché nell’avviso di ricevimento medesimo la data di spedizione sia asseverata dall’ufficio postale

Nel processo tributario, non costituisce motivo d'inammissibilità del ricorso, che sia stato notificato direttamente a mezzo del servizio postale universale, il fatto che il ricorrente, al momento della costituzione entro il termine di trenta giorni dalla ricezione della raccomandata da parte del destinatario, depositi l'avviso di ricevimento del plico e non la ricevuta di spedizione, purché nell'avviso di ricevimento medesimo la data di spedizione sia asseverata dall'ufficio postale

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 05 settembre 2019, n. 22238 – Il contribuente mantiene il diritto alla detrazione del credito IVA alla condizione che abbia indicato il detto credito in una dichiarazione resa all’amministrazione entro il secondo anno successivo a quello in cui il diritto è sorto e si può ritenere ricevuta soltanto quando perviene all’indirizzo del contribuente la comunicazione di ricevimento da parte dell’Amministrazione finanziaria

Il contribuente mantiene il diritto alla detrazione del credito IVA alla condizione che abbia indicato il detto credito in una dichiarazione resa all'amministrazione entro il secondo anno successivo a quello in cui il diritto è sorto e si può ritenere ricevuta soltanto quando perviene all'indirizzo del contribuente la comunicazione di ricevimento da parte dell'Amministrazione finanziaria

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