TRIBUTI

Corte di Cassazione, sezione tributaria, sentenza n. 24416 depositata l’ 11 settembre 2024 – L’art. 30 n. 724/1994, relativa alle società di comodo, va disapplicato perché non compatibile con i principi unionali. La norma non è incompatibile perché mira a disincentivare l’evasione ma perché si fonda su una “supposizione”, ossia su una “presunzione” estranea alla disciplina Iva dovendo diritto di detrazione restare ancorato alla “realtà effettiva”

L’art. 30 n. 724/1994, relativa alle società di comodo, va disapplicato perché non compatibile con i principi unionali. La norma non è incompatibile perché mira a disincentivare l’evasione ma perché si fonda su una “supposizione”, ossia su una “presunzione” estranea alla disciplina Iva dovendo diritto di detrazione restare ancorato alla “realtà effettiva”

Determinazione della plusvalenza imponibile in caso di immobile ceduto entro 10 anni dalla conclusione dei lavori ammessi al Superbonus e acquisito solo in parte per successione – Articoli 67, comma 1, lettera b-bis) e 68, comma 1, del Testo unico delle imposte sui redditi (Tuir) – Risposta n.208 del 23 ottobre 2024 dell’Agenzia delle Entrate

AGENZIA delle ENTRATE - Risposta n.208 del 23 ottobre 2024 Determinazione della plusvalenza imponibile in caso di immobile ceduto entro 10 anni dalla conclusione dei lavori ammessi al Superbonus e acquisito solo in parte per successione - Articoli 67, comma 1, lettera b-bis) e 68, comma 1, del Testo unico delle imposte sui redditi (Tuir) [...]

Istituzione del codice tributo per l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24, del credito d’imposta per l’installazione di impianti a GPL e metano per autotrazione su autoveicoli di categoria M1 di cui all’articolo 5 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 maggio 2024 e ridenominazione del codice tributo “6903” – Risoluzione n. 52/E del 25 ottobre 2024 dell’Agenzia delle Entrate

AGENZIA delle ENTRATE - Risoluzione n. 52/E del 25 ottobre 2024 Istituzione del codice tributo per l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24, del credito d’imposta per l’installazione di impianti a GPL e metano per autotrazione su autoveicoli di categoria M1 di cui all’articolo 5 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 maggio 2024 [...]

Istituzione del codice tributo per il versamento, tramite il modello “F24 Accise”, dell’importo annuo dovuto per l’iscrizione all’albo dei punti vendita di ricariche dei conti di gioco di cui all’articolo 13, comma 2, del decreto legislativo 25 marzo 2024, n. 41 – Risoluzione n. 51/E del 25 ottobre 2024 dell’Agenzia delle Entrate

AGENZIA delle ENTRATE - Risoluzione n. 51/E del 25 ottobre 2024 Istituzione del codice tributo per il versamento, tramite il modello “F24 Accise”, dell’importo annuo dovuto per l’iscrizione all’albo dei punti vendita di ricariche dei conti di gioco di cui all’articolo 13, comma 2, del decreto legislativo 25 marzo 2024, n. 41 Il decreto del [...]

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, Ordinanza n. 26178 depositata il 7 ottobre 2024 – Nel caso di omessa dichiarazione da parte del contribuente, l’Amministrazione può procedere all’accertamento sulla base dei dati e delle notizie comunque raccolti o venuti a sua conoscenza, utilizzando qualsiasi elemento probatorio e facendo ricorso al metodo induttivo, avvalendosi anche di presunzioni cd. supersemplici (cioè prive dei requisiti di gravità, precisione e concordanza), determinando un’inversione dell’onere della prova a carico del contribuente

Nel caso di omessa dichiarazione da parte del contribuente, l'Amministrazione può procedere all'accertamento sulla base dei dati e delle notizie comunque raccolti o venuti a sua conoscenza, utilizzando qualsiasi elemento probatorio e facendo ricorso al metodo induttivo, avvalendosi anche di presunzioni cd. supersemplici (cioè prive dei requisiti di gravità, precisione e concordanza), determinando un'inversione dell'onere della prova a carico del contribuente

Il credito è inesistente quando manca, in tutto o in parte, il presupposto costitutivo «e» tale inesistenza non sia riscontrabile con controlli cd. automatizzati ed anche quando le attività e i presupposti fondanti non sono mai venuti in essere ma anche quando siano assenti le ulteriori condizioni essenziali – formali o sostanziali – previste dal legislatore

Il credito è inesistente quando manca, in tutto o in parte, il presupposto costitutivo «e» tale inesistenza non sia riscontrabile con controlli cd. automatizzati ed anche quando le attività e i presupposti fondanti non sono mai venuti in essere ma anche quando siano assenti le ulteriori condizioni essenziali – formali o sostanziali - previste dal legislatore

Torna in cima