L’iscrizione provvisoria a ruolo, ai sensi dell’art. 68 del Lgs. n. 546 del 1992 deve tener conto, della sentenza di annullamento totale o parziale che riduca la pretesa fiscale a favore della società, anche per i soci indipendentemente dalla impugnazione del ruolo stesso o dall’intervenuto pagamento della somma iscritta a ruolo, in considerazione dell’effetto espansivo esterno della sentenza di riforma ai sensi dell’art. 336 c.p.c., comma 2
L’iscrizione provvisoria a ruolo, ai sensi dell’art. 68 del Lgs. n. 546 del 1992 deve tener conto, della sentenza di annullamento totale o parziale che riduca la pretesa fiscale a favore della società, anche per i soci indipendentemente dalla impugnazione del ruolo stesso o dall’intervenuto pagamento della somma iscritta a ruolo, in considerazione dell’effetto espansivo esterno della sentenza di riforma ai sensi dell’art. 336 c.p.c., comma 2